Tale interesse, volto a tutelare i diritti fondamentali dei minori, o dei figli economicamente non autosufficienti, è dotato di copertura costituzionale, con la conseguenza che la casa familiare potrà essere, in caso di separazione dei coniugi, assegnata al genitore con cui convivono i figli. Ed infatti, sia in sede di separazione che di divorzio, il giudice può assegnare l'abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, solo se a lui risultino affidati figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti.
Tuttavia, se il coniuge - una volta ottenuta l’assegnazione della casa coniugale - abbia deciso successivamente di trasferirsi altrove, il medesimo può andare incontro alla perdita degli arredi presenti nell’immobile.
Non si tratta di una conseguenza automatica, ma di un esito concreto e giuridicamente fondato.
Per comprendere perché il trasferimento dell’assegnatario produca tali conseguenze, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 27 febbraio 2014, n. 1367, ha ritenuto necessario partire dalla funzione che l’ordinamento attribuisce all’assegnazione della casa coniugale. Si tratta di un aspetto che la giurisprudenza ha chiarito in modo consolidato nel tempo e che, oggi, l’art. 337 sexies c.c., a seguito della riforma della filiazione, disciplina in maniera puntuale.
La logica è precisa: l’assegnazione della casa familiare non ha una funzione patrimoniale né serve a premiare il coniuge economicamente più debole, ma è finalizzata esclusivamente alla tutela dei figli, garantendo loro la continuità dell’ambiente domestico in cui sono cresciuti. Se l’assegnatario si trasferisce e quell’ambiente viene meno, viene meno anche la ragione stessa del provvedimento. Di conseguenza, può venire meno anche il diritto a mantenere la casa e gli arredi.
In questa prospettiva, gli arredi seguono la sorte della casa: essi sono, infatti, collegati funzionalmente all’assegnazione e servono a preservare l’unità dell’habitat familiare. Quando l’assegnazione viene meno, viene meno anche il titolo che giustifica il loro possesso, con il conseguente obbligo di restituzione al legittimo proprietario.
Da tale impostazione discende una conseguenza diretta: qualsiasi comportamento dell’assegnatario che incida su questa funzione ne modifica i presupposti. Se l’assegnatario cessa di abitare stabilmente nella casa coniugale, per qualunque ragione, viene meno lo scopo stesso del provvedimento. I figli, infatti, non continuano più a vivere nello stesso ambiente che si intendeva preservare, e l’habitat familiare perde la sua originaria consistenza.
L’art. 155-quater del codice civile — nella formulazione vigente all’epoca della sentenza della Corte d’Appello di Roma, oggi sostituito dal precitato art. 337-sexies — prevede, infatti, che il diritto al godimento della casa familiare venga meno qualora l’assegnatario non vi abiti più stabilmente, conviva more uxorio oppure contragga nuovo matrimonio.