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La casa coniugale può essere assegnata anche in assenza di figli e in aggiunta all'assegno di mantenimento?

Famiglia - -
La casa coniugale può essere assegnata anche in assenza di figli e in aggiunta all'assegno di mantenimento?
Il Tribunale di Belluno, con un’ordinanza del 10 maggio 2016, è intervenuto sul tanto discusso tema del mantenimento, in sede di procedimenti di separazione e divorzio.
In particolare, il Tribunale si è trovato ad esaminare la questione relativa alla possibilità di assegnare la casa coniugale, di proprietà di uno solo dei coniugi, al coniuge economicamente più debole, anche in assenza di figli nella coppia.

Come noto, nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, il giudice, ai sensi dell’art. 156 del codice civile, nel pronunciare la sentenza, può porre a carico di uno dei coniugi l’obbligo di corrispondere all’altro, un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento del coniuge stesso e/o dei figli minorenni (o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti).

Nell’adottare tali provvedimenti, il giudice dovrà tener conto della complessiva situazione economico-reddituale dei coniugi, in base al principio fondamentale secondo cui l’assegno deve consentire al coniuge economicamente più debole di mantenere, dopo la fine del matrimonio, un tenore di vita analogo a quello di cui godeva in costanza di matrimonio.

E’ altrettanto noto che il Giudice, oltre a disporre in merito al mantenimento, stabilisce anche le modalità dell’affidamento degli eventuali figli minori: di regola, il giudice disporrà l’affidamento condiviso, il che significa che i figli verranno affidati ad entrambi i genitori, con individuazione del genitore presso il quale il figlio andrà a risiedere stabilmente (si parla, in questo caso, di “genitore collocatario”).

Solo nei casi in cui l’affidamento condiviso non appaia al giudice conforme all’interesse dei figli, egli disporrà l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori, quello che appare più idoneo a provvedere alle esigenze del figlio.

Altra decisione che deve adottare il giudice, poi, è quella relativa all’assegnazione della casa coniugale.

In proposito, va osservato che, solitamente, anche se l’immobile è di proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi, il giudice lo assegna ugualmente all’altro coniuge, se lo stesso è il “genitore collocatario” dei figli, in modo da consentire agli stessi di continuare a vivere nella propria casa familiare.

Quindi se il coniuge viene individuato come il genitore presso il quale il figlio dovrà andare a vivere stabilmente, normalmente il giudice assegnerà allo stesso la casa nella quale viveva la famiglia durante il matrimonio, indipendentemente dal fatto che la stessa sia di proprietà esclusiva dell’altro coniuge.

E se invece la coppia non ha figli? Il giudice può assegnare lo stesso la casa coniugale al coniuge che non ne ha la proprietà?

Ebbene, in proposito, il Tribunale di Belluno, con l’ordinanza sopra citata, ha precisato che la casa coniugale di proprietà di uno dei coniugi, può essere assegnata all’altro, anche in assenza di figli e anche in aggiunta all’assegno di mantenimento.

In altri termini ciò significa che, anche se non ci sono figli e anche se al coniuge in questione è già stato riconosciuto il diritto a percepire un assegno mensile a titolo di contributo nel proprio mantenimento, il giudice potrà, se lo ritiene opportuno, anche assegnare la casa coniugale al suddetto coniuge, nonostante l’immobile sia di proprietà esclusiva dell’altro coniuge.

L’assegnazione, dunque, può andare ad aggiungersi all’eventuale assegno di mantenimento che sia già stato posto a carico dell’altro coniuge, consentendo al coniuge economicamente più debole di continuare a vivere nella casa in cui viveva in costanza di matrimonio, con i relativi benefici in termini economici.

Va osservato che si tratta di un orientamento giurisprudenziale nuovo e rivoluzionario, dal momento che in passato, in assenza di figli, i giudici non ritenevano di dover assegnare la casa coniugale al coniuge economicamente più debole, al quale era già stato riconosciuto il diritto all’assegno mensile di mantenimento.

In sostanza, l’assegnazione della casa coniugale, in questo caso, non viene interpretata come provvedimento disposto nell’interesse prevalente dei figli, ma diventa una nuova forma di contributo nel mantenimento del coniuge economicamente più debole.


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