È noto che la ripartizione delle spese straordinarie per i figli rappresenta una delle questioni che più frequentemente alimentano il contenzioso tra genitori separati o divorziati. In particolare, possono sorgere contrasti sulla necessità di un preventivo accordo, sulla natura delle singole spese e sulle conseguenze di eventuali difficoltà economiche sopravvenute.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione le spese straordinarie sono divise in due categorie ben distinte:
- da una parte troviamo gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio, quelli "certi nel loro costante e prevedibile ripetersi" che, pur mantenendo la qualifica di "straordinari", possono essere richiesti direttamente in base al titolo originario, senza necessità di ulteriori accertamenti giudiziali;
- dall'altra parte si collocano le spese "imprevedibili e rilevanti" che, per la loro natura eccezionale, richiedono un'autonoma azione di accertamento.
Questa distinzione non è meramente tecnica, ma ha conseguenze pratiche enormi: mentre le prime possono essere immediatamente eseguite, le seconde devono passare attraverso un vaglio giudiziario che può ribaltare completamente le pretese economiche.
Così, ad esempio, le spese universitarie e quelle collegate alla condizione di studente fuorisede costituiscono spese straordinarie di tipo "routinario", essendo prevedibili e già sussistenti al momento dell'adozione del provvedimento giudiziario originario. Al contrario, le spese per la formazione post-universitaria non possono essere automaticamente equiparate a quelle universitarie in senso stretto.
In particolare, con la citata ordinanza, la Suprema Corte precisa e in parte corregge una lettura troppo rigida del principio sulle spese straordinarie non previamente concordate.
La Cassazione, infatti, distingue tra obbligo di concertazione preventiva e diritto al rimborso: la mancata consultazione dell’altro genitore non comporta automaticamente la perdita del 50% della spesa. Anche quando il preventivo accordo sarebbe stato necessario, il giudice deve verificare in concreto se la spesa sia nell’interesse del figlio e coerente con il tenore di vita familiare.
La vicenda riguardava una madre che aveva ottenuto dal Tribunale di Messina un decreto ingiuntivo nei confronti dell’ex marito, Tizio, per il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli. Le spese riguardavano, in particolare, cure odontoiatriche e rette relative alla frequenza di un istituto scolastico privato. Il padre aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, contestando l’obbligo di rimborsare la propria quota. Il Tribunale aveva tuttavia respinto l’opposizione.
La decisione era stata successivamente impugnata davanti alla Corte d’Appello di Messina, che aveva confermato la pronuncia di primo grado. Secondo la Corte territoriale, era stato dimostrato che le spese erano state effettivamente sostenute dalla madre e che le stesse risultavano riferibili alle esigenze dei figli.
Tizio ha quindi proposto ricorso per Cassazione.
Il punto principale della controversia riguardava la mancata concertazione preventiva.
Per alcune spese straordinarie, infatti, la natura della decisione impone ai genitori un confronto preventivo. Si tratta soprattutto di esborsi che, per rilevanza, imprevedibilità o incidenza sulla vita del minore, non possono essere assimilati alle normali spese quotidiane.
Questo, però, non significa che l’assenza di accordo faccia automaticamente venir meno il diritto al rimborso.
La Cassazione ha ribadito che occorre distinguere due piani diversi:
- da un lato, il dovere di concertazione tra i genitori;
- dall’altro, il diritto alla ripetizione della spesa effettivamente sostenuta per il figlio.
Il principio affermato dalla Cassazione può essere sintetizzato così: la spesa straordinaria non concordata preventivamente non diventa automaticamente una spesa non rimborsabile. Il mancato interpello dell’altro genitore può assumere rilievo nei rapporti interni tra gli ex coniugi, soprattutto quando la spesa avrebbe richiesto una preventiva valutazione comune.
Tuttavia, il giudice deve verificare concretamente se l’esborso:
- sia stato realmente sostenuto;
- riguardi effettivamente il figlio;
- risponda a una sua concreta esigenza o al suo interesse;
- sia compatibile con il tenore di vita della famiglia.
Se tali condizioni risultano soddisfatte, la mancata preventiva concertazione non è sufficiente, da sola, per negare il rimborso.