Questo limite, tuttavia, non deve essere interpretato come un'autorizzazione generale a riprodurre qualsiasi parte di un libro per qualsiasi finalità.
La norma riguarda infatti la riproduzione per uso personale. La realizzazione di copie destinate a un'intera classe, la distribuzione sistematica di capitoli o la riproduzione di un manuale per sostituirne l'acquisto richiedono una valutazione diversa.
In altre parole, ciò che può essere ammesso per lo studio individuale non è automaticamente consentito quando le copie vengono distribuite a più persone o utilizzate nell'ambito di un'attività organizzata.
Ma gli insegnanti possono fotocopiare pagine per gli studenti?
La finalità didattica è importante, ma non elimina automaticamente la tutela del diritto d'autore.
Un docente può avere l'esigenza di distribuire agli studenti una pagina di un manuale, una scheda di esercizi o un estratto utile per approfondire un argomento. Tuttavia, il fatto che il materiale sia utilizzato esclusivamente per l'insegnamento non rende lecita qualsiasi riproduzione.
L'articolo 70 della legge sul diritto d'autore consente, a determinate condizioni, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani e parti di opere per finalità di critica, discussione e insegnamento, nei limiti giustificati dallo scopo e purché non si realizzi una concorrenza con l'utilizzazione economica dell'opera.
Occorre, quindi, distinguere tra l'utilizzo di brevi estratti funzionali alla lezione e la riproduzione di porzioni estese di un'opera protetta. La scuola e il docente devono valutare il tipo di materiale, la quantità riprodotta, la finalità dell'utilizzo e le condizioni previste dalla legge o dalle eventuali licenze applicabili.
Ma il limite del 15% vale anche per la distribuzione in classe?
Non è corretto considerare il limite del 15% una soglia generale che autorizza sempre la distribuzione di fotocopie agli studenti.
L'articolo 68 citato disciplina la riproduzione per uso personale e prevede uno specifico regime di compenso per le riproduzioni effettuate nei limiti stabiliti dalla norma. La distribuzione collettiva a fini didattici deve invece essere valutata alla luce delle disposizioni applicabili e delle eventuali autorizzazioni.
Per esempio, fotocopiare alcune pagine di un manuale per il proprio studio non equivale a riprodurre sistematicamente capitoli di un libro per distribuirli a un'intera classe.
È inoltre necessario considerare che la riproduzione di una parte molto significativa o essenziale di un'opera può porre problemi anche quando il numero delle pagine, isolatamente considerato, sembri contenuto.
Un ulteriore profilo riguarda la comunicazione al pubblico delle opere attraverso strumenti digitali. In questo ambito, l’articolo 70 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 disciplina determinati utilizzi di opere e materiali protetti per finalità didattiche, alle condizioni previste dalla normativa.
Particolare attenzione deve essere riservata agli ambienti elettronici sicuri utilizzati dalle istituzioni scolastiche e universitarie. Quando ricorrono i presupposti dell'eccezione prevista dalla legge, l'accesso ai materiali deve essere circoscritto agli studenti e al personale docente dell'istituto interessato, secondo le condizioni applicabili. Non è quindi sufficiente che la riproduzione persegua una finalità educativa: occorre verificare anche le modalità di accesso e di condivisione dei contenuti.
Un problema distinto riguarda la scannerizzazione e la stampa di materiali digitali. La possibilità di riprodurre un testo cartaceo per uso personale, nei limiti e alle condizioni dell'articolo 68 della legge sul diritto d'autore, non implica automaticamente la facoltà di scannerizzare integralmente un volume o di estrarre e stampare liberamente i contenuti di un libro elettronico.
Nel caso degli e-book forniti attraverso piattaforme scolastiche o servizi in abbonamento, occorre esaminare le condizioni della licenza d'uso. L'editore o il fornitore può prevedere limiti al numero di pagine stampabili, alla possibilità di scaricare i file o alle modalità di riproduzione dei contenuti. Tali condizioni devono, tuttavia, essere valutate insieme alle disposizioni di legge applicabili e alle eventuali eccezioni inderogabili: la licenza, da sola, non risolve ogni questione giuridica.
La distinzione è importante anche sul piano pratico: la disponibilità di un libro digitale sulla piattaforma scolastica non equivale necessariamente al diritto di scaricarlo, scannerizzarlo, stamparlo integralmente o distribuirne copie agli studenti. Prima di procedere, docenti e istituzioni scolastiche dovrebbero quindi verificare le funzionalità autorizzate dalla piattaforma, le condizioni contrattuali del servizio e l'eventuale applicabilità delle eccezioni previste dalla legge sul diritto d'autore.
In definitiva, l'obiettivo è consentire l'accesso ai materiali necessari all'insegnamento senza trasformare la disponibilità digitale di un'opera in una facoltà illimitata di copiarla e distribuirla.