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Articolo 70 bis Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 09/08/2026]

Dispositivo dell'art. 70 bis Legge sulla protezione del diritto d'autore

1. Sono liberi il riassunto, la citazione, la riproduzione, la traduzione e l'adattamento di brani o di parti di opere e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico se effettuati con mezzi digitali, esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, nonché sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o in un ambiente elettronico sicuro, accessibili solo al personale docente di tale istituto e agli alunni o studenti iscritti al corso di studi in cui le opere o gli altri materiali sono utilizzati.

2. Il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o di parti di opere e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico sono sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera.

3. L'eccezione di cui al comma 1 non si applica al materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione e agli spartiti e alle partiture musicali quando sono disponibili sul mercato opportune licenze volontarie che autorizzano gli utilizzi ivi previsti e quando tali licenze rispondono alle necessità e specificità degli istituti di istruzione e sono da questi facilmente conoscibili ed accessibili.

4. Gli utilizzi di opere e di altri materiali di cui al comma 1 aventi luogo in Italia da parte di un istituto di istruzione che ha sede in un altro Stato membro si intendono effettuati esclusivamente nel suddetto Stato membro.

5. Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente articolo(1)(1).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera i), e D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177.
(2) Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.

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Consulenze legali
relative all'articolo 70 bis Legge sulla protezione del diritto d'autore

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

D.D. chiede
domenica 13/09/2026
“Buonasera. Svolgo lezioni di storia della scienza e filosofia della scienza nelle scuole. Non sono un docente nominato e incaricato dal ministero (anche se sono in possesso di abilitazione), ma prendo contatti con gli istituti e i dirigenti stipulano un contratto in cui ho il ruolo di esperto esterno alla scuola. Per queste lezioni percepisco un compenso.

Nelle mie lezioni uso delle presentazioni con immagini, audio e video. A volte hanno scopo "decorativo", ma la maggior parte delle volte vengono usate opere il cui contenuto è oggetto della lezione (un quadro, un testo, l'immagine di un manoscritto o la copertina di un libro, una foto etc.).

Utilizzo opere con licenza creative commons o di pubblico dominio. Ma a volte sarebbe utile usare anche opere con licenza CC NC (creative commons non commerciale) oppure opere coperte dal diritto d'autore.

DOMANDA: L'utilizzo di tali opere (immagini, video e audio) con licenza CC NC o coperte da diritto d'autore, nel caso in cui tali opere siano parte della lezione (quindi non a scopo "decorativo"), è comunque permesso in quanto c'è un fine didattico o l'utilizzo è comunque vietato perché rientrerebbe nello scopo commerciale a causa del compenso che ricevo per queste lezioni? Non so se il fatto di ricevere un compenso configura uno "scopo commerciale" e quindi mi impedisce di usare le opere per svolgere la lezione.

La risposta cambia in base al regime fiscale (collaborazione occasionale in ritenuta d'acconto o partita IVA) o è indifferente?

Grazie. Cordiali saluti”
Consulenza legale i 25/09/2026
In relazione al quesito, occorre distinguere la natura dell’attività didattica e dell’utilizzo delle opere dalla modalità fiscale attraverso la quale viene percepito il compenso.
Il principale riferimento normativo è l'art. 70-bis L. 633/41 (Legge sulla protezione del diritto d'autore), introdotto in attuazione della Direttiva (UE) 2019/790, che consente, a determinate condizioni, l’utilizzo con mezzi digitali di opere e altri materiali protetti per finalità illustrative ad uso didattico. La disposizione richiede, in particolare, che l’utilizzo sia giustificato da uno scopo non commerciale e avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione.


Quest’ultimo elemento è particolarmente importante nel caso prospettato. La norma non richiede che colui che materialmente svolge la lezione sia un docente di ruolo o, comunque, nominato dal Ministero. Pertanto, il fatto di operare come esperto esterno incaricato contrattualmente dall'istituto scolastico non esclude, di per sé, l’applicazione della disciplina prevista per l’uso didattico, purché la lezione sia effettivamente inserita nell’attività formativa della scuola e venga svolta sotto la responsabilità dell’istituto.
Il punto centrale riguarda quindi il significato dello "scopo non commerciale" e, in particolare, se la percezione di un compenso renda automaticamente commerciale l’utilizzo delle immagini, dei testi, degli audio o dei video inseriti nelle lezioni.


Si precisa, sul punto, come la percezione di un compenso per l'attività di insegnamento non renda automaticamente commerciale l'utilizzo delle opere durante la lezione.
Questa conclusione trova un significativo sostegno nella Direttiva (UE) 2019/790, alla quale - come abbiamo detto sopra - l’art. 70-bis dà attuazione. Il considerando 20 precisa, infatti, che occorre avere riguardo ai fini non commerciali della specifica attività didattica e che la struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento dell’istituto di istruzione non devono costituire elementi decisivi per stabilire la natura non commerciale dell’attività.


Pertanto, ciò che deve essere valutato non è semplicemente il fatto che chi insegna venga retribuito, ma la funzione concretamente svolta dall'utilizzo dell'opera. Se l’esperto viene incaricato dalla scuola per svolgere una lezione destinata agli studenti e mostra, ad esempio, un quadro, una fotografia, un manoscritto, un testo o un estratto audiovisivo perché quel contenuto è oggetto della spiegazione o serve effettivamente a illustrarla, il compenso ricevuto per la prestazione didattica non trasforma automaticamente tale utilizzo in uno sfruttamento commerciale dell’opera.


Diverso sarebbe il caso in cui l’opera fosse utilizzata nell’ambito di un prodotto autonomamente commercializzato dall’esperto, ad esempio mediante vendita delle presentazioni, vendita di corsi contenenti il materiale protetto o diffusione delle lezioni al pubblico dietro pagamento. In tali situazioni il collegamento tra utilizzazione dell’opera e finalità economica sarebbe molto più diretto e richiederebbe una diversa valutazione.


Occorre, inoltre, che l’opera sia effettivamente funzionale all’insegnamento. L’eccezione prevista dalla normativa non costituisce infatti un’autorizzazione generale ad inserire qualsiasi contenuto protetto nelle presentazioni. L’utilizzo meramente “decorativo” di una fotografia, di una musica o di un’altra opera, privo di un'effettiva funzione illustrativa rispetto all’argomento della lezione, difficilmente può essere ricondotto all’eccezione didattica. Al contrario, è maggiormente giustificabile l’utilizzo dell’opera quando il suo contenuto costituisce direttamente oggetto di analisi o integra la spiegazione.


Devono, inoltre, essere rispettati i limiti quantitativi e qualitativi previsti dalla disciplina: in particolare, per testi, filmati, opere musicali e altre opere divisibili è opportuno limitare l’utilizzazione alla parte effettivamente necessaria alla spiegazione. Per opere figurative, fotografie, dipinti o immagini di manoscritti può essere necessario, in relazione alla concreta finalità didattica, mostrare l’immagine nel suo complesso, fermo restando il principio secondo cui l’utilizzo deve essere proporzionato allo scopo perseguito. Devono inoltre essere indicate, quando disponibili, la fonte e le informazioni relative all’autore previste dalla legge.


Quanto alle opere distribuite con licenza Creative Commons NC (NonCommercial), è necessario distinguere ulteriormente. Se l’utilizzo è consentito direttamente dall’eccezione didattica prevista dalla legge, la clausola NC non elimina tale possibilità: le stesse licenze Creative Commons fanno, infatti, salve le utilizzazioni consentite dalle eccezioni e limitazioni previste dalla normativa sul diritto d’autore.
Se, invece, l’utilizzazione non rientra nell’eccezione legale e ci si affida esclusivamente alla licenza CC-NC, la questione è più delicata. Creative Commons definisce infatti “NonCommercial” l’utilizzo non principalmente diretto o destinato al conseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario. Anche in questo caso, tuttavia, non esiste un automatismo in forza del quale qualsiasi utilizzo effettuato da un professionista retribuito divenga necessariamente commerciale: occorre considerare concretamente natura, finalità e contesto dell'utilizzazione.


Sul versante fiscale, infine, la distinzione tra compenso percepito nell’ambito di una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d’acconto e compenso fatturato nell’ambito di un’attività professionale con partita IVA è, ai fini della questione in esame, sostanzialmente irrilevante.
La normativa sul diritto d’autore non collega, infatti, la nozione di scopo commerciale al regime tributario utilizzato dal soggetto che svolge la lezione. Né l’art. 70 né l’art. 70-bis L. 633/1941 stabiliscono che l’emissione di una fattura, il possesso di una partita IVA o, viceversa, l’assoggettamento del compenso a ritenuta d’acconto determinino la natura commerciale o non commerciale dell’utilizzazione dell’opera.
Si tratta di piani giuridici distinti. La qualificazione fiscale riguarda il reddito percepito dall’esperto e le relative modalità di dichiarazione e tassazione; la disciplina del diritto d’autore riguarda, invece, le caratteristiche e la finalità dell’utilizzazione dell’opera. Il fatto che una prestazione produca un reddito fiscalmente imponibile non comporta, per ciò solo, che ogni attività compiuta nell’esecuzione della prestazione costituisca uno sfruttamento commerciale delle opere utilizzate.


Pertanto, sotto il profilo specificamente richiesto, non cambia la risposta a seconda che il compenso sia percepito con ritenuta d’acconto nell’ambito di una prestazione occasionale oppure mediante fattura con partita IVA. Naturalmente la corretta qualificazione fiscale dell’attività — occasionale o abituale/professionale — deve essere verificata autonomamente secondo le norme tributarie applicabili, ma tale qualificazione non determina automaticamente la liceità o illiceità dell’utilizzo delle opere ai sensi della normativa sul diritto d’autore.


In conclusione, nel caso prospettato si ritiene che il fatto di essere un esperto esterno retribuito dalla scuola, anche se titolare di partita IVA, non impedisca di per sé di beneficiare dell’eccezione prevista per le utilizzazioni didattiche, purché la lezione sia effettivamente svolta nell’ambito e sotto la responsabilità dell’istituto scolastico, l’utilizzo dell’opera sia realmente funzionale all’insegnamento e limitato a quanto necessario e siano rispettati gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
La cautela maggiore va invece riservata alle opere utilizzate esclusivamente a fini decorativi, alla riproduzione integrale di opere quando non necessaria alla spiegazione e alla successiva diffusione pubblica o commercializzazione delle presentazioni. Per tali utilizzazioni non è opportuno fare automaticamente affidamento sull’eccezione didattica e occorre verificare la specifica licenza applicabile o acquisire l’autorizzazione del titolare dei diritti.