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Risarcimento danni per insidia stradale

Risarcimento danni per insidia stradale
La responsabilità si basa sul mero rapporto di custodia tra la strada e l’amministrazione chiamata a rispondere del sinistro.

L’ente proprietario della strada, che può essere il Comune o la Provincia (almeno laddove non è stata soppressa a favore della Città metropolitana) ha l’obbligo di prevenire possibili situazioni di pericolo mediante una costante attività di controllo e manutenzione. È, infatti, molto frequente che si verifichino dei sinistri a causa del manto stradale sconnesso o in condizioni peggiori a causa della presenza di buche, molto pericolose per gli automobilisti.

In tal caso siamo davanti ad un caso di insidia stradale. Ma vediamo nel dettaglio cosa si intenda per insidia e se e come è possibile chiedere il risarcimento dei danni all’amministrazione e quando questa è responsabile.

L’insidia stradale ha per oggetto una “cosa”, ossia qualunque elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, allo stato solido, fluido o gassoso. Dev’essere la “cosa” in sé che costituisce la causa del danno. Perché sia intesa come insidia, deve trattarsi di un ostacolo oggettivamente non visibile e non evitabile, neanche nel caso in cui si sia stati molto prudenti. Tale può essere il funzionamento anomalo della segnalazione semaforica, la repentina formazione di ghiaccio sul manto, la presenza di altri ostacoli dopo una curva non tempestivamente segnalati.
Se, infatti, il pericolo è ben visibile - soprattutto ad una certa distanza - il soggetto può notare l’ostacolo e avere il tempo di modificare, per esempio, la propria traiettoria di guida ed evitare il danno. Se quest’ultimo si verifica non rileva la colpa dell’amministrazione relativamente alla manutenzione del manto stradale.

La riconduzione della responsabilità all’ente
La legge prevede che, nell’ipotesi di danno provocato dalla presenza di un’insidia e/o trabocchetto stradale, il soggetto responsabile è quello gravato dall’obbligo di custodia del tratto stradale interessato dal sinistro ai sensi dell’art. 2051 c.c. Il custode della strada è, pertanto, l’ente chiamato a vigilare e controllare il tratto stesso. Difatti, il continuo monitoraggio e la continua manutenzione della strada hanno come obiettivo primo quello di tutelare l’integrità fisica dei conducenti dei veicoli nonché dei pedoni.

Essere custodi significa, pertanto, anche intervenire laddove ci sia un pericolo imminente che, se non può essere eliminato tempestivamente, deve essere - quantomeno - opportunamente segnalato.
Il custode si identifica, nella maggior parte dei casi, nell’ente proprietario del tratto di strada, poiché è quest’ultimo che ha l’obbligo e il potere di intervenire. Per esempio, se la strada è comunale, l’ente custode è il Comune; se si percorre una strada provinciale, l’ente responsabile è l’Amministrazione provinciale del territorio.

Fuori da questi casi il sinistro può aver luogo su una porzione di strada ove è presente un’area di cantiere: in tale ipotesi è l’impresa che esegue i lavori ad essere sempre responsabile dei danni subiti da terzi a meno che, per specifico accordo tra le parti o per la particolarità dell’evento che si è verificato, l’obbligo di custodia e la relativa responsabilità non rimangano in capo al proprietario della strada.

Il risarcimento
Se dovesse, dunque, capitare un incidente a causa di un’insidia sulla carreggiata o su un marciapiede, è bene sempre raccogliere prove utili a dimostrare la dinamica dei fatti, come, ad esempio, scattare delle fotografie che possano immortalare lo stato dei luoghi, in particolare l’insidia (la buca, il terriccio, la mattonella sconnessa, il manto stradale viscido e scivoloso, ecc.).
Dal momento che una semplice fotografia non prova da sé la dinamica, è sempre utile potersi affidare ad eventuali testimoni oculari, preziosi in caso di controversia contro l’ente davanti al giudice.

Oltre agli elementi suindicati, è fondamentale conservare ogni documentazione relativa al sinistro occorso, in quanto costituisce prova del fatto e dei danni subiti:
  • Il verbale dell'autorità pubblica (come polizia o carabinieri) intervenuta sul luogo del sinistro;
  • Il verbale compilato dal pronto soccorso e qualunque certificato medico che attesti le lesioni personali come possibile conseguenza del sinistro;
  • La fattura del meccanico a seguito di analisi dei danni al veicolo ricondotti all'evento;
  • Ogni altra documentazione che dia prova di spese mediche o altre tipologie di spese inerenti al sinistro.

La persona danneggiata potrà, pertanto, rivolgersi ad un avvocato e tentare, attraverso un invito scritto via Pec o raccomandata a.r., una risoluzione bonaria della controversia, al fine di raggiungere un accordo con l’amministrazione proponendo una somma da ricevere a titolo risarcitorio [1].
Successivamente, se l’amministrazione non risponde o inoltra una risposta negativa ad una richiesta di soluzione transattiva, se si vuole ottenere il risarcimento l’unica strada da percorrere sarà quella di chiamare in causa l’ente.

Nel corso del giudizio bisognerà dar prova che l’esistenza dell’insidia stradale sia stata condizione necessaria e sufficiente nella realizzazione del sinistro. Vale a dire che l’insidia è stato l’unico motivo che ha portato all’incidente.

L’ente, in qualità di custode, è gravato da un’ipotesi di responsabilità oggettiva per il solo fatto di avere la custodia del tratto stradale ove si è verificato l’incidente e, pertanto, ha poche chances di andarne esente.

Ha, tuttavia, la possibilità di sottrarsi alla responsabilità se riuscirà a provare l’esistenza del caso fortuito: esso è un elemento esterno, imprevedibile ed eccezionale, non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti della strada, neanche nel caso in cui l’amministrazione si sia adoperata diligentemente.
Esso può, per esempio, consistere nell’attività imprevedibile di un terzo, nella condotta dello stesso danneggiato che procedeva ad alta velocità o guidava in maniera imprudente [2].
In altri termini, sussiste il caso fortuito tutte le volte in cui si accerti che la situazione di pericolo sarebbe stata superabile mediante una condotta cauta e diligente della persona lesa.


[1] Va detto che il danno da insidia stradale non rientra nei casi in cui è obbligatoria la negoziazione assistita ex L. n. 162/2014, che riguarda solo i danni da circolazione stradale dei veicoli (Cass. n. 14564/2002).
[2] Oltre al caso fortuito, l’amministrazione può non vedersi addebitata la responsabilità nel caso in cui la persona danneggiata conoscesse bene i luoghi in cui è avvenuto il sinistro. A tal proposito, se si tratta di una strada che viene frequentemente percorsa, si presume che l’automobilista riconosca facilmente tutti i pericoli, come buche e terriccio sul manto e possa evitarli con largo anticipo.


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