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Rilevatori della velocità: l’approvazione non equivale all’omologazione

Rilevatori della velocità: l’approvazione non equivale all’omologazione
Secondo il Giudice di Pace di Milano, l’approvazione e l’omologazione dei dispositivi per la rilevazione della velocità sono due procedure differenti.

Come è noto, l’autovelox è il misuratore della velocità dei veicoli sia su strada che in autostrada. Di questi misuratori esistono vari tipi, classificati in base al funzionamento. Secondo la normativa italiana, tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, mediante l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.
Le ultime disposizioni contenute nel decreto-legge n. 117/2007 hanno introdotto l'obbligo di presegnalazione sia per le postazioni di controllo fisse, sia per quelle mobili. Restano esclusi dall'obbligo di presegnalazione solo i dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità, che sarebbero quelli installati a bordo dei veicoli di servizio.
Tutte le apparecchiature in uso devono essere debitamente omologate e approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ne attesta la rispondenza a requisiti minimi di accuratezza di misura della velocità.

Pronunciandosi in tema di autovelox, il giudice di pace di Milano con la sentenza n. 6169/2020 stabiliva che l’approvazione e l’omologazione non sono procedure equivalenti. La quaestio nasceva dalla violazione dei limiti di velocità di cui all'art. 142 del Codice della strada, comma 8. L'opponente asseriva che l’accertamento fosse illegittimo, in quanto era intervenuta soltanto l’approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e non anche l’omologazione del dispositivo in questione.

Dopo aver rammentato l'art. 4, comma 3, del D.L. 121/2002, convertito con modifiche nella legge n. 168/2002, il Giudice meneghino faceva esplicito riferimento all’art. 345 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, il quale, oltre a stabilire che le apparecchiature di rilevazione della velocità sulla strada "devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile", afferma la necessità che le stesse siano "approvate dal ministero dei lavori pubblici".

Infine, in relazione all’art. 192 del medesimo Regolamento, il Giudice di Pace precisava che fra le due procedure (approvazione ed omologazione) l’elemento discretivo che viene in risalto è la rispondenza alle prescrizioni fissate dallo stesso regolamento.
Difatti, “nel caso di omologazione, si richiederà di accertare la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alla prescrizioni stabilite dal presente regolamento, mentre nel caso dell'approvazione, dovrà trattarsi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, e in tal caso il Ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2 della norma. Dunque, da quanto detto, emerge che solo nell’ipotesi in cui il regolamento del CdS stabilisca caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni per dette apparecchiature sarà possibile omologare le stesse, viceversa queste ultime saranno solo approvate, se possibile, utilizzando la procedura dettata dal codice stesso (al comma precedente) per l’omologazione”.

Dunque, i termini approvazione e omologazione non sono affatto sinonimi, dal momento che si riferiscono non soltanto a procedure diverse, bensì anche ad una ratio del tutto differente. Poiché, nel caso di specie, il dispositivo era stato sottoposto esclusivamente a procedura di approvazione, l'opposizione trovava accoglimento e le ordinanze-ingiunzioni emesse dalla Prefettura di Milano venivano annullate.



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