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Ridotto l'assegno di mantenimento a seguito della perdita della capacità professionale anche se il coniuge percepisce solo redditi da pensione

Famiglia - -
Ridotto l'assegno di mantenimento a seguito della perdita della capacità professionale anche se il coniuge percepisce solo redditi da pensione
Come noto, in sede di separazione e divorzio, il giudice deve anche disporre in merito all’eventuale diritto al mantenimentodi un coniuge nei confronti dell’altro.

In particolare, laddove il giudice ritenga che le condizioni economiche dei coniugi lo giustifichino, egli potrà porre a carico del coniuge economicamente più forte l’obbligo di corrispondere all’altro un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento del coniuge stesso e/o dei figli minorenni (o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti), come previsto dall’art. 156 codice civile.

In particolare, il giudice dovrà assumere tale decisione tenendo conto del principio fondamentale per cui il coniuge ha diritto di mantenere, dopo la separazione, un tenore di vita analogo a quello di cui godeva in costanza di matrimonio.

I provvedimenti assunti circa il mantenimento, in ogni caso, non sono immodificabili: laddove le condizioni economiche o personali dei coniugi cambino dopo la separazione, ciascun coniuge avrà diritto di agire per ottenere la “modifica delle condizioni di separazione o divorzio”, ai sensi dell’art. 710 codice di procedura civile.

Ebbene, è possibile ottenere una riduzione dell’assegno di mantenimento da parte del coniuge che perda parte della sua capacità lavorativa a causa di problemi di salute che l’hanno colpito?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19106 del 24 settembre 2015, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso all’esame della Corte, il marito aveva impugnato il provvedimento con cui il Tribunale aveva confermato l'accordo intervenuto tra marito e moglie, ponendo a carico del primo, l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento di Euro 2.000, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore.

Secondo il marito, infatti, tale importo avrebbe dovuto essere ridotto a Euro 850 mensili, “in considerazione del grave peggioramento delle sue condizioni di salute direttamente incidenti sul suo reddito da attività professionale”.

Il reclamo avverso il provvedimento in questione veniva accolto dalla Corte d’Appello, con la conseguenza che la moglie riteneva di proporre ricorso per Cassazione, osservando come l’assegno non avrebbe dovuto essere ridotto, dal momento che l’ex marito percepisce unicamente redditi da pensione, con la conseguenza che non avrebbe alcuna rilevanza la perdita della sua capacità lavorativa.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non ritiene di dover aderire alle argomentazioni svolte dalla moglie, rigettando il suo ricorso e confermando la sentenza resa dalla Corte d’Appello.

Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello aveva del tutto correttamente tenuto in considerazione il fatto che il marito si era a suo tempo accordato con la moglie per la corresponsione di un assegno di Euro 2.000, quando ancora non era stato colpito da problemi di salute e in un momento, quindi, in cui egli poteva contare sulle sue piene capacità professionali (per il suo personale reddito).

In particolare, secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha adeguatamente ritenuto che il marito avesse sottoscritto l’accordo “nella prospettiva della prosecuzione della sua attività professionale e quindi di una significativa integrazione dei redditi da pensione”.

Di conseguenza, la Cassazione ritiene corretto l’operato della Corte d’Appello, la quale ha giustamente valorizzato la perdita della capacità professionale del marito a seguito dei problemi di salute che l’avevano afflitto, dopo la stipula dell’accordo con la moglie in merito al mantenimento.

La Corte, quindi, rigetta il ricorso proposto dalla moglie e conferma la decisione del giudice di secondo grado, che aveva accolto l’istanza del marito di ridurre l’importo dell’assegno di mantenimento.


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