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Registrazioni di Alexa e Google Home, possono essere ammesse come prove in tribunale: ecco quando e come tutelarti

Registrazioni di Alexa e Google Home, possono essere ammesse come prove in tribunale: ecco quando e come tutelarti
Le registrazioni di Alexa, il sistema di intelligenza artificiale di Amazon, possono essere ammesse come prove in un processo? Vediamo cosa dice il nostro legislatore
La continua sperimentazione di nuove tecnologie - di cui l’uomo è a tratti protagonista attivo, a tratti mero spettatore - mette alla prova anche la capacità di adattamento del diritto, che deve affrettarsi a mutare insieme con l’evoluzione della società. Dalle tracce digitali, disseminate ormai ovunque, gli algoritmi estraggono dati che consentono di controllare abitudini mentali e relazionali, per scopi di diversa natura, spesso a nostra insaputa.
Si tratta, ora, di capire come certe applicazioni - che costituiscono le declinazioni concrete del nuovo paradigma dell'intelligenza artificiale - possano tramutarsi da strumenti di fondamentale utilità a perversi meccanismi, pronti a pugnalare a tradimento il proprio utilizzatore.

Ed è notizia di questi giorni che in Florida, per la prima volta, Alexa, l’assistente vocale di casa Amazon, è stata "chiamata" a testimoniare in un processo per omicidio. La polizia, infatti, ha chiesto al giudice di ordinare ad Amazon di fornirle le registrazioni di due Amazon Echo - gli speaker che danno voce e orecchie ad Alexa - relative alle ore nelle quali, a seguito di una lite violenta tra due coniugi, la moglie è morta.

Di qui l'inquietante interrogativo: anche le registrazioni di un assistente vocale possono essere ammesse come prove in un processo?
Il nostro ordinamento, in assenza di una disciplina specifica per gli assistenti vocali, inquadra il tema nel più ampio contesto delle registrazioni ambientali e delle prove atipiche. Nella specie vengono in rilievo le seguenti disposizioni codicistiche:
  • l’art. 234 c.p.p., laddove si stabilisce che “sono utilizzabili come prova i documenti, anche informatici, che rappresentano fatti, persone o cose mediante fotografie, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo”. Ne deriva la possibilità di utilizzare, a fini probatori, anche una registrazione proveniente da uno smart speaker. Sul punto, la Corte di Cassazione ha ribadito che "la riproduzione fonografica può assumere valore probatorio, se idonea a rappresentare fedelmente l’accaduto e se il mezzo tecnico utilizzato è affidabile" (Cass. pen. sent. 34842/2022);
  • l'art. 191 c.p.p. nel punto in cui si stabilisce l’inutilizzabilità, nel processo penale, delle prove acquisite in violazione di divieti di legge. Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che le registrazioni - effettuate in modo clandestino da uno dei soggetti presenti alla conversazione - sono utilizzabili in giudizio, a patto che siano finalizzate alla tutela di un proprio diritto (Cass. Sez. Lav. sent. n. 2742/2014). Occorre poter dimostrare che la registrazione non è stata alterata, manomessa o montata. È necessaria, quindi, una tracciabilità tecnica dell’intero ciclo del file: da quando è stato generato a quando è stato estratto dal dispositivo e trasferito su un supporto leggibile.

Ma è possibile registrare le conversazioni in casa anche senza informare gli ospiti?
In linea generale, registrare una conversazione alla quale si partecipa attivamente è lecito, anche se gli altri interlocutori non sono stati informati. La Corte di Cassazione ha affermato che "è lecito registrare una conversazione tra presenti quando chi effettua la registrazione vi prende parte, senza necessità di preavviso o autorizzazione" (Cass. sent. n. 36747/2019). Se, ad esempio, un soggetto sta subendo molestie o minacce, può registrare la conversazione per usarla come elemento probatorio, anche all’insaputa dell’altro.

Si tratta di un principio, questo, che risponde all’esigenza di difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria, tutelato dall'art. 24 della Costituzione. Diversamente quando si registrano conversazioni tra terzi, cioè tra soggetti diversi da colui che registra. In questo caso, la condotta può integrare una violazione dell'art. 615 bis del codice penale, che punisce chiunque fraudolentemente si procura notizie o immagini attinenti alla vita privata svolta all’interno di un’abitazione o di un altro luogo di privata dimora, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora".
Al momento, dunque, resta ancora salvaguardato il diritto alla riservatezza nei luoghi in cui una persona ha la legittima aspettativa di non essere controllata, intercettata o registrata. La pena, in questi casi, può arrivare fino a 4 anni di reclusione.

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