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Quando può parlarsi di "gravi difetti di costruzione" di un immobile?

Quando può parlarsi di "gravi difetti di costruzione" di un immobile?
I gravi difetti di costruzione possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando in modo apprezzabile il godimento dell'opera medesima.
La Corte d’appello di Napoli, con una sentenza del 14 dicembre 2017, ha avuto modo di fornire alcune interessanti precisazioni in tema di garanzia per i “gravi difetti” di un immobile acquistato.

Il caso sottoposto all’esame della Corte d’appello ha visto come protagonisti i proprietari e gli usufruttuari di un immobile, che avevano agito in giudizio nei confronti della società venditrice dello stesso, al fine di vederla condannata al rimborso delle spese sostenute per l’eliminazione dei vizi e difetti riscontrati.

Il Tribunale di Napoli, pronunciatosi in primo grado, aveva accolto la domanda, con la conseguenza che la società condannata aveva deciso di rivolgersi alla Corte d’appello, nella speranza di ottenere la riforma della decisione sfavorevole.

Osservava la società appellante, in particolare, che il Tribunale non avrebbe dato corretta applicazione all’art. 1669 c.c., dal momento che i lamentati “vizi e difetti” dell’immobile dovevano considerarsi “marginali”, trattandosi di “una ipotesi di danno invero infinitesimale per la cui rimozione non occorreva rivolgersi al giudice”.

La Corte d’appello, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dalla società appellante, rigettando la relativa impugnazione, in quanto infondata.

Osservava la Corte, infatti, che “i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità, durata e conservazione dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando in modo apprezzabile il godimento dell'opera medesima”.

Di conseguenza, secondo la Corte, nel caso di specie - poiché gli attori, in primo grado, avevano lamentato delle “infiltrazioni d’acqua determinate da carenze dell’impermeabilizzazione, le quali incidono sul godimento dell’immobile” – il Tribunale aveva, del tutto correttamente, ritenuto applicabile la garanzia per i gravi difetti dell’opera, di cui all’art. 1669 c.c.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte d’appello rigettava l’impugnazione proposta dalla società venditrice dell’immobile, confermando integralmente la sentenza di primo grado.


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