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Prodotto non conveniente, il venditore tace: è possibile chiedere il risarcimento?

Prodotto non conveniente, il venditore tace: è possibile chiedere il risarcimento?
Quali obblighi informativi a carico del venditore riguardo le qualità dei propri prodotti e servizi?
È capitato a tutti di comprare un particolare oggetto per poi scoprire che la settimana dopo ne è uscito un nuovo modello ad un prezzo minore. In queste circostanze il consumatore può chiedere al venditore il risarcimento del danno per conclusione di un contratto "valido ma sconveniente"? Sul punto occorre dare atto di due interpretazioni che si sono succedute nel tempo.

In un primo tempo, secondo la Cassazione, la mancata informazione sulla non convenienza dell'affare si collocava al di fuori della c.d. responsabilità precontrattuale. Nell'economia di libero mercato, l'imprenditore esercita la concorrenza anche traendo vantaggio dalla conoscenza di situazioni o circostanze influenti sul valore dei propri prodotti e servizi e su quelli dei propri concorrenti. Peraltro, l'acquisizione di tali informazioni ha spesso un costo considerevole e non sarebbe ragionevole accollare al venditore oneri informativi così penetranti a vantaggio del consumatore finale. Aderendo a tale filone giurisprudenziale, il venditore rispondeva quindi del risarcimento del danno per le sole reticenze che incidevano sulla validità stessa del contratto art. 1338 del c.c..

La giurisprudenza più attuale, invece, pare aver ribaltato completamente il proprio orientamento. Valorizzando il principio di buona fede oggettiva (art. 1175 del c.c.), la Cassazione ha allargato il range della responsabilità precontrattuale includendovi ogni comportamento che violi i principi di lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse durante le trattative o la formazione del contratto. La conseguenza concreta è che il venditore che, fornendo informazioni inesatte od omettendo informazioni rilevanti sulla convenienza dell'affare, abbia indotto il consumatore a concludere un contratto valido ma meno conveniente di quello che avrebbe altrimenti concluso, è tenuto al risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale.

Ciò detto, come si fa a quantificare l'ammontare del danno subito?
Secondo questo più favorevole orientamento, il danno ammonta alle migliori condizioni che il contraente avrebbe ottenuto senza l'illecita reticenza del venditore. In breve, il consumatore potrà chiedere al venditore la differenza di prezzo tra "quanto pagato" e "quanto avrebbe dovuto pagare" se avesse ricevuto una più corretta informazione da quest'ultimo.

Si tratta di un ripensamento del modo di intendere la responsabilità, che sembra proprio strizzare l'occhio al consumatore in omaggio al principio di solidarietà sociale sancito dalla Costituzione.


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