Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Prelievi dal bancomat smarrito: chi risponde?

Prelievi dal bancomat smarrito: chi risponde?
Anche se la denuncia viene fatta in ritardo il cliente è risarcibile per i prelievi anomali effettuati con un bancomat smarrito poichè l'istituto di credito è responsabile dell'adozione delle opportune cautele per evitarne l'uso indebito.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16333 del 23 giugno 2016, si è occupata del caso di smarrimento del bancomat, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, due correntiste avevano citato in giudizio Poste Italiane S.p.a al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per dei prelevamenti abusivi dalla carta bancomat (Postamat) “il cui smarrimento era stato da esse tardivamente segnalato”.

Il Tribunale, pronunciatosi in primo grado, aveva condannato il gestore della carta a pagare una somma inferiore a quella richiesta dalle correntiste mentre, in secondo grado, la Corte d’appello rigettava integralmente la domanda risarcitoria proposta.

Secondo la Corte d’appello, infatti, “essendo indiscussa la responsabilità delle titolari della carta nell’aver smarrito la tessera e nell’avere tardivamente denunciato la circostanza - non poteva ritenersi sussistente alcun titolo di corresponsabilità del gestore [...]”.

Avverso tale sentenza, le correntiste proponevano ricorso in Cassazione, evidenziando come “l’anomalia della movimentazione del conto corrente era tale da dover essere valorizzata a prescindere dall’eventuale inadempimento delle ricorrenti all’obbligo della denuncia di smarrimento della carta”.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire alle argomentazioni svolte dalle ricorrenti, accogliendo il relativo ricorso.

Secondo la Cassazione, infatti, “ai fini della valutazione della responsabilità della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat (…),non può essere omessa, a fronte di un’esplicita richiesta della parte, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l’intempestività della denuncia dell’avvenuta sottrazione da parte del cliente”.

Infatti, osserva la Corte, “la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve valutarsi, tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come parametro la figura dell’accorto banchiere”.

Peraltro, secondo la Corte, doveva darsi rilievo anche alla circostanza per cui “solo successivamente all’episodio per cui è causa l’Istituto convenuto ha introdotto il limite mensile dei prelievi, che avrebbe potuto senza dubbio contenere la perdita subita dalle attrici”.

Tutte tali considerazioni, dunque, inducevano la Cassazione a ritenere che la condotta tenuta dall’Istituto non potesse ritenersi conforme ai canoni di correttezza e buona fede, con conseguente legittimità della pretesa risarcitoria avanzata dalle ricorrenti.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte Suprema accoglieva il ricorso proposto e rinviava la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione, tenendo in considerazione i principi sopra espressi.



La sentenza
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 23 giugno – 4 agosto 2016, n. 16333 Presidente Dogliotti – Relatore Didone

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1.- Le ricorrenti hanno proposto domanda di risarcimento del danno contro la banca di Poste italiane - di cui erano correntiste - per abusivi prelevamenti con carta Bancomat, il cui smarrimento era stato da esse tardivamente segnalato. Il tribunale, in parziale accoglimento, ha condannato il gestore della carta a pagare una somma inferiore a quella richiesta. La corte di appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda originariamente proposta. In via preliminare, il giudice distrettuale ha rilevato l’ammissibilità dell’appello, contestata da parte appellata, in quanto caratterizzato da censure sufficientemente specifiche. Nel merito, tuttavia, la corte territoriale ha ritenuto che - essendo indiscussa la responsabilità delle titolari della carta nell’aver smarrito la tessera e nell’avere tardivamente denunciato la circostanza - non poteva ritenersi sussistente alcun titolo di corresponsabilità del gestore della carta (identificato invece dal primo giudice nel non avere la società convenuta controllato l’andamento del conto e tempestivamente attivato di conseguenza le opportune cautele idonee ad evitare l’uso indebito della carta da parte di soggetti non abilitati, che appariva palese dall’anomalia delle operazioni effettuate, sia per numero che per importo). A parere della corte distrettuale tali elementi omissivi non potevano assurgere alla dignità di violazione dei canoni di correttezza e di buona fede nell’adempimento delle obbligazioni da parte del gestore della carta, atteso che nella fattispecie doveva considerarsi assorbente l’inadempimento delle titolari della carta, che non avevano adempiuto agli obblighi su di esse incombenti che, nel giudizio di bilanciamento, doveva ritenersi assolutamente esclusivo nella determinazione dell’evento. Ha ritenuto, poi, la corte ligure che si fosse formato il giudicato interno per intervenuta acquiescenza alla sentenza di primo grado sulla questione della vessatorietà delle clausole contrattuali sull’utilizzo della carta. Contro la sentenza di appello le attrici hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la società intimata.

2.- Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione di legge con riferimento alla ritenuta specificità dei motivi di appello, che esse contestano. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non riporta il contenuto dei motivi di appello. Invero nel giudizio di legittimità, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 13/05/2016). Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione di legge con riferimento alla ritenuta inapplicabilità delle clausole generali di buona fede e correttezza nell’adempimento delle obbligazioni, atteso che l’anomalia della movimentazione del conto corrente era tale da dover essere valorizzata a prescindere dall’eventuale inadempimento delle ricorrenti all’obbligo della denuncia di smarrimento della carta. Il motivo è fondato. Ai fini della valutazione della responsabilità della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat, questa Sezione ha già avuto modo di affermare che non può essere omessa, a fronte di un’esplicita richiesta della parte, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l’intempestività della denuncia dell’avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari; infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve valutarsi, tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come parametro la figura dell’accorto banchiere (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 806 del 19/01/2016). Tali affermazioni, cui va data continuità, fanno valutare non corretta la decisione sul punto del giudice di appello e determinano la cassazione della pronuncia, occorrendo un nuovo esame che tenga conto del titolo di corresponsabilità del gestore della carta, identificato dal tribunale nel non avere la società convenuta controllato l’andamento del conto e tempestivamente attivato di conseguenza le opportune cautele idonee ad evitare l’uso indebito della carta da parte di soggetti non abilitati, che appariva palese dall’anomalia delle operazioni effettuate, sia per numero che per importo. Ciò anche tenuto conto della circostanza dedotta dalle ricorrenti - che non risulta smentita dalla sentenza impugnata - secondo cui, solo successivamente all’episodio per cui è causa l’Istituto convenuto ha introdotto il limite mensile dei prelievi che avrebbe potuto senza dubbio contenere la perdita subita dalle attrici. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano violazione di legge con riferimento alla ritenuta preclusione processuale dell’accertamento della validità delle clausole contrattuali per il loro carattere vessatorio. Il motivo è infondato perché non censura adeguatamente la ratio della decisione impugnata, fondata sulla circostanza dell’avvenuta formazione del giudicato sulla legittimità delle clausole che aveva comportato l’accertamento del concorso di colpa delle attrici; capo della sentenza di primo grado non attinto da appello incidentale, sì che la rilevabilità d’ufficio della nullità non può operare anche contro la formazione del giudicato interno.

P.Q.M. la Corte rigetta il primo e il terzo motivo, accoglie il secondo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.