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Perquisito per sospetto furto di venti euro

Perquisito per sospetto furto di venti euro

E' legittima la perquisizione personale svolta dalle forze dell'ordine in caso di presunto furto di una banconota da venti euro.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34807 del 10 agosto 2016, si è occupata di un caso di “perquisizione personale”, operata d’iniziativa dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 352 del c.p.p. al fine del ritrovamento di una banconota da venti euro, asseritamente sottratta dal perquisito dal registratore di cassa di una farmacia.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il soggetto sottoposto alla perquisizione proponeva ricorso avverso il decreto con cui il Pubblico Ministero aveva convalidato la perquisizione, ritenendola “radicalmente illegittima”.

In particolare, secondo il ricorrente, il provvedimento doveva considerarsi “abnorme”, dal momento che “le violazioni commesse – di immediata percezione da parte del P.M., unitamente alla arbitrarietà ed assenza di motivazione delle scelte operate dalla Polizia Giudiziaria – impedivano al P.M. il legittimo esercizio del potere di convalida, attesa la totale deviazione delle iniziative adottate dal modello legale di perquisizione personale d’iniziativa”.
 
La Corte di Cassazione non riteneva, tuttavia, di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile.
 
La Cassazione, rilevava, infatti, che “per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione”, ai sensi dell’art. 568 del c.p.p., “non è prevista alcuna impugnazione avverso il decreto di perquisizione adottata dal Pubblico Ministero ovvero il decreto di convalida della perquisizione eseguita in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria, emesso dal rappresentante della pubblica accusa”.
 
In particolare, secondo la Cassazione, tale principio poteva essere superato solo in caso di provvedimento “abnorme”, ma tale ipotesi non poteva ritenersi configurata nel caso di specie.
 
A proposito, la Cassazione precisava che la “abnormità” è una categoria di creazione giurisprudenziale, “che consente di proporre il ricorso per Cassazione anche contro provvedimenti formalmente non impugnabili”.
 
Secondo la Cassazione, si può parlare di “abnormità” quando “il provvedimento abbia comportato una inammissibile stasi del procedimento, con conseguente impossibilità di proseguirlo (c.d. abnormità funzionale), ovvero se il provvedimento sia stato emesso dall’autorità giudiziaria nell’esercizio di un potere non riconosciuto dall’ordinamento (c.d. abnormità strutturale per carenza del potere in astratto), o con deviazione rispetto al modello legale, dunque nell’esercizio di un potere consentito, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, cioè al di fuori dei casi ivi stabiliti (c.d. abnormità strutturale per carenza del potere in concreto)”.
 
Nel caso esaminato, tuttavia, il provvedimento impugnato non rientrava in nessuna di queste categorie, “il quanto il decreto del P.M. di convalida della perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria è provvedimento che (…) costituisce espressione dei poteri riconosciuti dall’ordinamento e che non ha determinato la stasi del procedimento”.
 
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 


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