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Articolo 352 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 31/12/2022]

Perquisizioni

Dispositivo dell'art. 352 Codice di procedura penale

1. Nella flagranza del reato [382] o nel caso di evasione [385 c.p.], gli ufficiali di polizia giudiziaria(1) procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso [103].

1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi(2).

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.

3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito(3).

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione(4).

4-bis. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. Si applica la disposizione di cui all'articolo 252 bis, comma 3(5).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.
4-bis. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell’articolo 127. Si applica la disposizione di cui all’articolo 252-bis, comma 3.

__________________

(1) Nei casi di particolare necessità e urgenza, tali atti possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria ex art. 113 disp. att. del presente codice.
(2) Tale comma è stato inserito dall’art. 9, comma 1, della l. 18 marzo 2008, n. 48.
(3) Si ricordi che le perquisizioni domiciliari ex art. 251 non possono essere iniziate prima delle ore 7 o dopo le ore 20, salvo i casi in cui il ritardo ne pregiudicherebbe l'esito.
(4) Alcune norme extra codicem sono dirette regolare altre ipotesi di perquisizioni che possono essere effettuate dalla P.G., come ad esempio l'art. 25 bis, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella l. 7 agosto 1992, n. 356, secondo cui gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
(5) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia") ha disposto la modifica dell'art. 352, comma 4 e l'introduzione del comma 4-bis all'art. 352.

Ratio Legis

L'eventualità che vengano compiute attività accertative connotate dal requisito dell'urgenza risponde alla normale fisiologia dell'attività di indagine condotta dalla P.G.

Spiegazione dell'art. 352 Codice di procedura penale

Nell'espletamento delle indagini è assolutamente comprensibile e fisiologico che, talvolta, debbano essere compiute determinate attività connotate dall'urgenza, al fine di non compromettere l'esito degli accertamenti investigativi.

La norma in esame disciplina le perquisizioni, sia personali che locali, le quali possono essere eseguite dagli ufficiali di polizia giudiziaria (e nei casi di particolare urgenza anche dai semplici agenti) anche in assenza di un preventivo decreto del pubblico ministero, in due casi:

  • in flagranza di reato o in caso di evasione, quando si ha fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che in tale luogo si trovi la persona indagata o l'evaso;

  • quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o la carcerazione nei confronti di un imputato o di un condannato per i gravi delitti di cui all'art. 380 ovvero al fermo di un persona indiziata di delitto nelle ipotesi in cui ricorrano le ipotesi di cui al comma e vi siano particolari motivi di urgenza che non consentano l'emissione di un tempestivo decreto di perquisizione;

  • nella flagranza di reato o nei casi di cui al punto precedente, per conservare o impedire l'alterazione di sistemi informatici o telematici, qualora vi sia motivo di ritenere che contengano tracce o dati pertinenti al reato.

Per quanto concerne la perquisizione domiciliare, la norma opera una deroga ai normali limiti temporali di cui all'art. 251, quando il ritardo può pregiudicarne l'esito.

Dato che le attività investigative di cui sopra sono compiute di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, esse necessitano di convalida da arte del pubblico ministero.
A tal fine, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo e comunque non oltre quarantotto ore il verbale delle operazioni compiute, il quale, se ritiene ce ricorrano i presupposti di validità e regolarità, convalida la perquisizione entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Come ricordato nella Relazione della Commissione Lattanzi, il criterio di delega di cui all'art. 1, comma 24, della legge delega è volto «a colmare un vuoto di tutela dell’ordinamento processuale penale italiano messo in luce dalla Corte di Strasburgo (Corte edu, sez. I, 27 settembre 2018, Brazzi c. Italia), la quale ha ritenuto l’Italia responsabile per aver violato l’art. 8, par. 2 CEDU, in una fattispecie in cui il ricorrente si era lamentato di non aver potuto beneficiare di alcun controllo giurisdizionale preventivo o a posteriori nei confronti di una perquisizione disposta in indagini a seguito della quale non era stato sequestrato alcun bene».
La previsione di uno specifico rimedio è stata circoscritta alla sola ipotesi interessata dalla pronuncia della Corte di Strasburgo, posto che, nei casi nei quali alla perquisizione segua un sequestro, è già disponibile il ricorso per riesame.


In fase attuativa s’è ritenuto che, per quanto il criterio di delega faccia espressamente riferimento al solo caso di perquisizione disposta sulla base di un «decreto», il rimedio dovesse essere riconosciuto anche per le perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 352 c.p.p., seppur nella sola ipotesi in cui sia intervenuta convalida da parte del P.M.


Nell’ipotesi opposta, per la quale la previsione del rimedio sarebbe apparsa evidentemente ultronea, è parso comunque opportuno chiarire che il P.M. debba comunque assumere un provvedimento motivato anche nel caso di ritenuta insussistenza dei presupposti della perquisizione: ciò, essenzialmente, in ragione del tenore testuale del comma 4 della disposizione citata («[i]l pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore, successive convalida la perquisizione»), talora interpretato nel senso che la verifica dell’autorità giudiziaria non sarebbe dovuta nel caso in cui detti presupposti non ricorrano.
2 
Al comma 4, per le ragioni viste, è stato sostituito l’inciso finale, prevedendo che il pubblico ministero debba comunque provvedere sulla convalida con un decreto motivato.
L’opposizione al decreto di convalida della perquisizione eseguita di iniziativa dalla PG è stata modellata sulla falsariga della disciplina già illustrata e inserita al nuovo comma 4 bis.

Massime relative all'art. 352 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 36746/2017

L'atto di perquisizione personale eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 352 cod. proc. pen. è atto indifferibile ed urgente per il quale non è necessaria la traduzione immediata all'indagato di lingua straniera in quanto il reperimento di un interprete è incompatibile con la particolare urgenza dell'adempimento investigativo; la mancata comprensione dell'atto esplicherà i suoi effetti solo sul termine per l'impugnazione dell'eventuale conseguente sequestro.

Cass. pen. n. 46250/2012

Il decreto con cui il P.M. convalida la perquisizione domiciliare eseguita d'urgenza dalla Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 352 c.p.p. non è ricorribile per cassazione, salva l'ipotesi in cui lo stesso sia qualificabile come atto abnorme.

Cass. pen. n. 8963/2002

Il divieto di sequestrare presso i difensori «carte e documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato», non solo è limitato alla ipotesi in cui il sequestro sia disposto nell'ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l'attività difensiva (dovendo, viceversa, ritenersi esteso agli altri eventuali procedimenti — anche non penali — in cui il difensore sia impegnato nell'interesse dell'indagato o imputato), ma non esige neanche il conferimento di uno specifico e formale mandato difensivo potendo detto mandato desumersi dalla natura stessa dell'incarico, che, per altro, non necessariamente deve esser tale da poter essere conferito solo a chi esercita la professionale legale. (Fattispecie in tema di bancarotta, relativa a perquisizione presso uno studio legale e conseguente sequestro di titoli di credito, affidati dall'indagato ad un avvocato in vista della eventuale definizione in via concordataria e prefallimentare con i creditori).

Cass. pen. n. 1864/1997

In materia di traffico di sostanze stupefacenti, la disciplina in materia di perquisizioni non è applicabile quando la polizia giudiziaria, anche al di fuori degli spazi doganali, si limita, in ragione del potere conferitogli dal secondo comma dell'art. 103 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, a controllare ed inspicere, cioè a guardare quello che è immediatamente visibile nel veicolo, nei bagagli e negli effetti personali di un soggetto. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha respinto il ricorso e ritenuto regolare la condotta della polizia giudiziaria che aveva proceduto, senza preventiva autorizzazione del magistrato, a controllare, fuori degli spazi doganali e nelle vicinanze dell'aeroporto, il bagaglio di un viaggiatore, rinvenendo circa un chilogrammo di sostanza stupefacente nella fodera interna di una borsa).

Cass. pen. n. 5547/1996

L'attività di polizia giudiziaria disciplinata dall'art. 103 del T.U. delle leggi in materia di stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) non concreta formale perquisizione ai sensi dell'art. 352 c.p.p., differenziandosi da quest'ultima sia per la natura e la qualità dell'intervento - definito legislativamente di controllo e ispezione - sia per la sua specifica funzione. Infatti, mentre la perquisizione e l'ispezione previste dal codice di rito presuppongono sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla P.G. dal citato art. 103 D.P.R. 309/90 sono finalizzati anche ad attività di carattere preventivo, oltre che repressivo, ed hanno più ampio ambito.

Cass. pen. n. 25/1994

L'operatività dei limiti e delle garanzie previsti dall'art. 103 c.p.p. per le ispezioni e perquisizioni da eseguire negli uffici dei difensori non è subordinata alla condizione che tali atti siano disposti dall'autorità giudiziaria nello stesso procedimento in cui è svolta l'attività difensiva. Ne consegue che deve ritenersi illegittima la perquisizione di uno studio di un difensore disposta dal P.M. ed eseguita dalla polizia giudiziaria senza l'osservanza delle prescrizioni dell'art. 103, terzo e quarto comma, c.p.p., anche se con riferimento ad un procedimento diverso da quello in cui era svolta attività difensiva. (La Cassazione ha altresì evidenziato che poiché le garanzie previste per le ispezioni e le perquisizioni dal terzo e quarto comma, dell'art. 103, c.p.p., si riferiscono ai soli atti disposti dall'autorità giudiziaria, resta fermo il potere della polizia giudiziaria di procedere a perquisizione nei casi di cui all'art. 352 stesso codice).

Cass. pen. n. 4128/1993

In tema di perquisizione personale ad iniziativa della polizia giudiziaria, la flagranza, come condizione di chi viene colto nell'atto di commettere un reato, presuppone un rapporto di contestualità fra il comportamento del reo ed il fatto percettivo dell'ufficiale di polizia giudiziaria che ordina la perquisizione, ma quest'ultimo può bene risolversi ad agire per la certezza interiore derivantegli dal fatto che una persona, a lui nota come «dedita ad illecita attività», venga vista entrare nell'abitazione sorvegliata di altro soggetto conosciuto come «dedito allo spaccio di stupefacente». La circostanza che detta persona sia poi trovata con la droga indosso, mentre sta per uscire dall'abitazione, viene a dimostrare a posteriori l'esistenza della flagranza e la legittimità della perquisizione e del successivo arresto.

Cass. pen. n. 11908/1992

In tema di stupefacenti, per la legittimità della perquisizione prevista dall'art. 103, terzo comma, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è irrilevante la mancata utilizzazione degli «appositi moduli» ivi menzionati, contando invece il dato obiettivo che l'atto sia effettuato nel corso di servizio di indagini per la repressione del traffico di stupefacenti, che sussista fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope, che ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente.

Cass. pen. n. 3717/1990

È legittima la perquisizione, ai sensi dell'art. 352, comma 1, c.p.p., ed è altrettanto legittimo il sequestro del corpo del reato e delle altre pertinenze, in osservanza della norma di cui all'art. 354, comma 2, stesso codice, ricorrendo gli elementi costitutivi della flagranza, qualora gli ufficiali e gli agenti - nella specie della guardia di finanza - abbiano rilevato la condotta illecita nell'attualità (art. 382, n. 1 c.p.p.) della sua consumazione - materiale apposizione di marchio contraffatto ad opera di un dipendente dell'imputato - e in costanza della detenzione - per quanto concerne la detenzione a fine di commercio di prodotti industriali con i marchi contraffatti - che altro non è che una forma di reato permanente (art. 382, n. 2 stesso codice).

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