La vicenda che ha portato alla pronuncia della Suprema Corte è drammatica quanto emblematica. Una coppia di genitori - insieme ai nonni della piccola - ha intrapreso un'azione legale contro una struttura sanitaria e i medici, responsabili di
un caso di malasanità culminato nella morte di una neonata durante un parto cesareo. Secondo quanto emerso nel
processo, i sanitari avrebbero ritardato l'intervento chirurgico nonostante fossero stati rilevati, molte ore prima del parto, segnali cardiotocografici di allarme e una perdita di variabilità durante le decelerazioni, chiari sintomi di sofferenza fetale. Questo ritardo nell'esecuzione del cesareo avrebbe causato la morte della bambina, privando la
famiglia di una vita appena iniziata. I familiari hanno quindi chiesto il
risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale, sostenendo che la
negligenza medica avesse distrutto non solo una vita, ma anche il legame affettivo già consolidato durante i mesi di gravidanza.
Primo e secondo grado: un risarcimento dimezzato
Il percorso giudiziario ha visto inizialmente il
Tribunale di primo grado accogliere le richieste di genitori e nonni, riconoscendo loro il diritto al risarcimento per la perdita del rapporto parentale. Tuttavia, la domanda presentata a nome dei fratelli nati successivamente è stata respinta, in quanto non ancora concepiti al momento del tragico evento. La situazione è cambiata drasticamente in
secondo grado, quando la
Corte d'Appello ha accolto parzialmente il
ricorso dell'azienda ospedaliera e ha dimezzato l'importo del risarcimento stabilito in prima istanza. La
motivazione della riduzione si basava su un presupposto controverso: nel caso di un feto nato morto,
la relazione affettiva compromessa sarebbe stata "potenziale" e non "concreta", quindi meritevole di un riconoscimento economico inferiore rispetto alla perdita di un bambino già nato. Questa
decisione ha spinto i genitori della vittima a impugnare la sentenza davanti alla
Corte di Cassazione, contestando l'erroneità di una valutazione che, a loro avviso, misconosceva la realtà del legame genitoriale instaurato durante la gravidanza.
La sentenza della Cassazione: il feto non è un rapporto "potenziale"
Con l'
ordinanza n. 26826 del 6 ottobre 2025, la
Cassazione ha ribaltato completamente l'impostazione della Corte d'Appello, accogliendo il ricorso dei genitori e stabilendo un principio di portata rivoluzionaria. Secondo i giudici della Suprema Corte,
il danno da perdita del feto causato da omissioni e ritardi medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale. Questo significa che la sofferenza dei genitori che perdono un figlio non ancora nato deve essere valutata nella sua duplice dimensione: quella della sofferenza interiore sul piano morale soggettivo e quella degli effetti dinamico-relazionali sulla vita quotidiana dei familiari.
La Cassazione ha fondato questa decisione sulla tutela costituzionale riconosciuta al
concepito, richiamando l'art.
31, comma 2, della Costituzione - che protegge la
maternità - e l'
art. 2 Cost., che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui rientra anche la situazione giuridica del concepito, come già stabilito dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 27 del 1975. A ciò si aggiunge la tutela prevista dall'
articolo 8 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) sulla vita privata e familiare.
La Corte ha sottolineato con fermezza che "tutti gli aspetti, comportamentali e sofferenziali, di due genitori cui la vita infligge l'ardua prova rappresentata dalla morte di una neonata, ovvero del frutto del concepimento appena estratto dal corpo della madre, non possono considerarsi danno potenziale", ma rappresentano invece una "costante, insanabile, implacabile dimensione del dolore genitoriale".
Il rapporto genitoriale inizia prima della nascita
Ciò che rende particolarmente significativa questa pronuncia è il richiamo della Cassazione alla realtà scientifica e umana del rapporto genitoriale. I giudici hanno evidenziato che numerose scienze umane hanno dimostrato come il legame tra genitori e figlio si sviluppi già durante la vita prenatale, consolidandosi progressivamente nel corso della gravidanza, indipendentemente dal fatto che il concepito venga poi alla luce. Durante i nove mesi di gestazione, i genitori cominciano a vivere la propria identità genitoriale, instaurano una relazione affettiva con il bambino in arrivo e riorganizzano la propria esistenza in funzione della nuova vita. Pertanto, quando si verifica la morte del feto, i genitori non perdono un rapporto meramente potenziale, ma un legame familiare già esistente e consolidato.
Per quanto riguarda la
quantificazione del danno, la Cassazione ha stabilito che i giudici di merito devono applicare le
tabelle milanesi, utilizzandone i parametri alla luce dei principi sulla morfologia del danno da perdita del concepito, tenendo conto di tutte le circostanze concrete del caso e procedendo, quando possibile, all'
interrogatorio libero delle parti ex
art. 117 del c.p.c.. Le tabelle di Milano, secondo la Corte, hanno una valenza para-normativa e svolgono la funzione essenziale di garantire equità nel risarcimento del
danno non patrimoniale.
Questa sentenza potrebbe avere ricadute significative su tematiche delicate come l'aborto e gli omicidi di donne incinte, equiparando giuridicamente il bambino non ancora nato al
neonato e ridefinendo i confini della tutela giuridica della vita prenatale.