Giuridicamente una pensione per cani si configura con un rapporto che segue le regole del deposito oneroso, adattato alle peculiarità dell'animale. L'art. 1766 del c.c. definisce il deposito come il contratto con cui una parte riceve dall'altra una cosa mobile, con l'obbligo di custodirla e restituirla. Mentre il successivo art. 1767 del c.c. precisa che il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o dalle circostanze risulti una diversa volontà delle parti. Ebbene, nel caso della pensione professionale, il carattere oneroso è palese: il proprietario paga per un servizio di custodia. La struttura, quindi, non assume una semplice detenzione materiale del cane, ma specifici doveri di custodia, vigilanza, corretta gestione e restituzione - oltre agli eventuali servizi concordati. Essenziale è, quindi, avere un contratto scritto che consenta di stabilire e ricostruire dove sarebbe stato tenuto l'animale, se sarebbe stato separato dagli altri cani, quali modalità di vigilanza sarebbero state adottate, quali servizi sarebbero stati garantiti e come sarebbero state gestite eventuali emergenze.
Da parte sua, la pensione deve organizzarsi per prevenire eventuali rischi. L'art. 1768 del c.c. stabilisce che, nella custodia, il depositario deve utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia. Nello specifico caso di una pensione a pagamento, la valutazione dovrà chiaramente tenere in adeguato conto sia la natura dell'attività che gli obblighi concretamente assunti. La struttura è tenuta a organizzare il servizio in modo adeguato ai rischi dell'attività con:
- corretta separazione degli animali incompatibili;
- vigilanza nelle aree comuni;
- gestione delle uscite;
- controllo delle condizioni di salute;
- ambienti adeguati;
- capacità di intervenire tempestivamente in caso di emergenza.
La questione di fondo è, quindi, una sola: la struttura ha fatto tutto ciò che era ragionevolmente necessario per prevenire l'evento o limitarne le conseguenze? Il colpo di calore è un esempio emblematico: durante l'estate l'alta temperatura non costituisce, di per sé, un fenomeno imprevedibile per una pensione per cani. Occorre, quindi, verificare se fossero stati predisposti ambienti adeguati, acqua, ventilazione, sorveglianza e cautele proporzionate alle condizioni del cane. Perciò, se tra proprietario e pensione dovesse nascere una controversia, sarà il giudice - sulla base delle prove raccolte - a stabilire se la struttura abbia effettivamente adottato tutte le cautele ragionevolmente necessarie per prevenire l'evento o attutirne le conseguenze.
In sostanza, quindi, chi deve provare cosa? C'è una distinzione da fare: da una parte, il proprietario dovrà dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e l'evento dannoso; dall'altra, la struttura potrà essere chiamata a provare che il danno sia derivato da una causa non imputabile, secondo le regole della responsabilità contrattuale. Attenzione a non confondere: ciò non significa che ogni incidente avvenuto nella pensione per cani determinerà automaticamente un risarcimento. Come accennato, andrà sempre ricostruita nel dettaglio la dinamica e accertato rigorosamente il collegamento tra eventuale violazione degli obblighi della struttura e danno.
C'è poi una specifica situazione: il danno arrecato dal cane a terzi (persona o altro animale). In casi come questo entra in gioco l'art. 2052 del c.c. che stabilisce che il proprietario, oppure chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, risponde dei danni cagionati dall'animale, salvo che provi il caso fortuito.
Ma la semplice consegna del cane a una pensione non trasferisce automaticamente questa responsabilità alla struttura. La giurisprudenza (Cass. n. 28839/2025) distingue, infatti, tra chi custodisce l'animale nell'interesse del proprietario e chi lo utilizza per soddisfare un proprio interesse autonomo. La Cassazione ha ribadito che la responsabilità ex art. 2052 si fonda sull'utilizzazione dell'animale per trarne una propria utilità, non sulla semplice custodia. Perciò un addetto alla pensione, che riceve il cane per custodirlo nell'interesse del proprietario, non diventa per il solo fatto della custodia il soggetto responsabile in base alla norma citata. Diverso il caso in cui la struttura utilizzasse l'animale per un suo interesse, ad esempio per la sorveglianza dei locali o per un'attività ulteriore rispetto alla custodia.
Da ciò consegue che il proprietario del cane può rispondere dei danni eventualmente arrecati, anche se il suo animale era in pensione per qualche settimana. La responsabilità ex art. 2052 c.c. ricadrebbe su di lui e, per liberarsi, dovrebbe dimostrare il caso fortuito. Non basta affermare che il quadrupede era sempre stato docile o non aveva mai manifestato comportamenti aggressivi. A ben vedere, infatti, la semplice imprevedibilità del comportamento animale non costituisce caso fortuito.
Questo non significa, tuttavia, che la pensione sia sempre estranea alla vicenda. La sua condotta potrebbe rilevare autonomamente, anche ai sensi dell'art. 2043 del c.c., se una specifica omissione o negligenza abbia contribuito causalmente al danno. Si tratta, quindi, di piani diversi e che non vanno confusi: da un lato, la responsabilità del proprietario per il fatto dell'animale, dall'altro quella della struttura per la propria eventuale condotta.
Se la pensione si rivela responsabile della lesione o della morte del cane, al proprietario potrà essere risarcibile una pluralità di voci di danno patrimoniale. Pensiamo, ad esempio, alle spese veterinarie, all'eventuale valore economico dell'animale e, quando ne ricorrano i presupposti, il corrispettivo pagato per il soggiorno. A maggior ragione sarà risarcibile il danno non patrimoniale, correlato alla perdita di un animale d'affezione e al conseguente stato di sofferenza emotiva. Attenzione però, perché il risarcimento non sarà automatico e, di volta in volta, occorrerà allegare e provare il concreto pregiudizio, considerando l'intensità del rapporto affettivo, la convivenza e le conseguenze effettivamente prodotte dalla perdita o dalla grave lesione.