Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Pavimento del condominio scivoloso: chi è responsabile per gli incidenti?

Pavimento del condominio scivoloso: chi è responsabile per gli incidenti?
Se il pavimento del cortile è scivoloso a causa della pioggia e il condomino cade risponde dei danni il complesso condominiale.

Un condomino scivola nel cortile del condominio reso scivoloso dalla pioggia. L’uomo, chiama in giudizio il condominio perché venga accertata la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile. La precedente mediazione infatti non era riuscita a far raggiungere alle parti un punto d’incontro comune. L’attore sosteneva che la pericolosità del tratto di cortile aperto, in occasione della pioggia, era ben nota a tutti i condomini, difatti più volte aveva richiamato il problema all’attenzione dell’amministratore di condominio che tuttavia, era rimasto inerte. Difatti, poco tempo dopo la caduta dell’uomo, l’assemblea condominiale aveva deliberato dei lavori di manutenzione da eseguire nel cortile per rimuovere la vecchia pavimentazione.
Peraltro, il condominio convenuto chiamava in causa l’assicurazione dell’edificio per rispondere di eventuali addebiti e sosteneva che l’attore non aveva seguito le opportune cautele mentre attraversava il cortile, conscio della sua pericolosità dopo le precipitazioni.

Il Tribunale, chiamato a dirimere la questione, sottolinea in primis che il condominio conosceva già la pericolosità della pavimentazione, pertanto, sottolinea che se una situazione di possibile pericolo è superabile attraverso l’adozione di un comportamento cauto da parte del danneggiato, si può escludere che il danno sia stato prodotto dalla cosa, che in tal caso, costituisce solamente una mera occasione dell’evento, integrato a sua volta dal caso fortuito. Infatti il comportamento della vittima, qualora sia imprudente, è l’unico fattore o comunque il principale fattore causale del sinistro.

Nel caso di specie, al contrario, la scivolosità del pavimento esterno del cortile, unica via d’accesso al caseggiato, era imprevedibile e dunque non evitabile attraverso un comportamento cauto del danneggiato. L’uomo non aveva altra possibilità di scelta se non quella di passare attraverso il cortile, in quel momento bagnato. Ciò posto, per il tribunale, la prevedibilità dell’insidia e il comportamento prudente del pedone non sono sufficienti ad impedire un’eventuale caduta. Seguendo la giurisprudenza maggioritaria, il Tribunale non può che dare ragione all’attore affermando che la conclamata scivolosità della pavimentazione (difettosa) di una parte comune integra quell’anomalia della res inerte che consente a questa di essere causa di un evento, pur nella sua intrinseca staticità, e comporta, conseguentemente, l’attribuzione della responsabilità al custode, che in questo caso è il condominio (Cass. Civile num. 2660/2013).


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.