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Omessa comunicazione dei dati del conducente: competenza territoriale del giudice in caso di opposizione al verbale

Omessa comunicazione dei dati del conducente: competenza territoriale del giudice in caso di opposizione al verbale
La Cassazione risolve la questione di competenza in favore del Giudice di Pace del luogo ove è stata rilevata l'infrazione.

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30890/2019, ha fissato un importante criterio di competenza territoriale per le opposizioni avverso il verbale di contestazione elevato ai sensi dell’articolo 126 bis, comma 2, del codice della strada (CdS): a seguito della mancata comunicazione delle generalità e del numero della patente del conducente, la competenza è correttamente radicata presso il Giudice di Pace del luogo dove ha la sede l’organo accertatore al quale i suddetti dati dovevano essere inoltrati, e, quindi, è competente il giudice del luogo in cui è stata rilevata l’infrazione presupposta.

Il caso è quello di un automobilista che proponeva ricorso avverso il verbale di contestazione della violazione del codice della strada, elevato dalla Polizia Municipale per l’omessa comunicazione dei dati personali e degli estremi della patente relativi al conducente del veicolo che aveva ecceduto i limiti di velocità consentiti.
Giova, infatti, ricordare che l’art. 126 bis, CdS, ai fini della decurtazione dei punti dalla patente di guida, impone a carico del proprietario del veicolo l’obbligo di comunicare i dati del conducente del mezzo al momento dell’infrazione, pena una sanzione amministrativa pecuniaria.

La causa veniva incardinata innanzi al Giudice di Pace di Roma, nel cui circondario aveva residenza il ricorrente; tuttavia, il giudice adito dichiarava l’incompetenza territoriale, in favore del Giudice di Pace del luogo in cui era stata rilevata l’infrazione oggetto del verbale-presupposto.

Il processo veniva così riassunto davanti al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, il quale, ritenendosi a sua volta incompetente, richiedeva d’ufficio il regolamento di cui all' art. 45 del c.p.c.

Chiamata a pronunciarsi sulla questione di competenza, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire un concetto già affermato in precedenza, secondo cui: laddove si intenda opporsi al verbale avente ad oggetto la contestazione di una condotta omissiva, la competenza territoriale dovrà essere individuata alla luce del luogo in cui l’azione avrebbe dovuto compiersi e, pertanto, sarà competente il Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa l’infrazione-presupposto del successivo verbale di contestazione.

Per maggior chiarezza, i giudici di legittimità hanno, inoltre, specificato che la comunicazione prescritta dall’art. 126 bis, comma 2, CdS andrebbe, in realtà, indirizzata al Centro Nazionale Accertamento Infrazioni, corrente in Roma, ed avente le seguenti funzioni: stesura e notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni rilevate dagli uffici della Polizia Stradale; gestione del relativo iter amministrativo e del contenzioso.

Tuttavia, proprio in virtù del fatto che tale organo sia del tutto privo di poteri di accertamento e di quelli sanzionatori consequenziali, spettanti, per contro, alla Polizia Stradale locale, si dovrà ragionevolmente concludere per il foro del “locus commissi delicti” (rectius luogo ivi è stato commesso l’illecito omissivo di cui all’art. 126 bis, comma 2, CdS)


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