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Libera professione e green pass

Libera professione e green pass
Breve riepilogo delle nuove regole per l’accesso negli studi professionali. Chi deve fare i controlli e come?
Come previsto dal D.L. n. 127 del 2021, il c.d. green pass è ormai condizione per lo svolgimento dell’attività lavorativa, sia nel settore pubblico sia in quello privato.
Il periodo di riferimento di tale prescrizione è quello compreso tra il 15 ottobre 2021 e la cessazione dello stato emergenziale, ad oggi prevista per il 31 dicembre 2021.
Ma, negli studi dei liberi professionisti, secondo quali modalità devono avvenire i controlli? Chi sono i soggetti tenuti alle verifiche? E quali invece quelli tenuti a possedere e presentare il green pass? E, ancora, quali sono le sanzioni in caso di violazioni?
A fronte di non poche incertezze sulle regole in vigore, cerchiamo di fornire alcune brevi indicazioni.

Per quanto attiene alle modalità dei controlli, essi devono essere effettuati quotidianamente, anche a campione, mediante le specifiche app rese disponibili dal Ministero.
Nel caso in cui il soggetto controllato risulti sprovvisto di certificazione verde, egli non potrà accedere allo studio professionale e, se dipendente, sarà considerato assente ingiustificato, pur conservando il diritto alla conservazione del luogo di lavoro.
Per il periodo di assenza, a tali lavoratori non sarà dovuto alcun emolumento.
In caso di dubbio circa la corrispondenza della persona fisicamente presente ai dati anagrafici dimostrati, chi effettua il controllo può chiedere l’esibizione di un documento di identità, fermo restando che resta assolutamente vietata la raccolta dei dati personali dei lavoratori.
Altro aspetto interessante è quello delle tempistiche dei controlli sul green pass: essi, infatti, possono essere effettuati:
- al momento dell’accesso del lavoratore allo studio professionale;
- in anticipo (di massimo 48 ore) rispetto alla prestazione lavorativa, in caso di “specifiche esigenze di natura organizzativa o connesse all’erogazione di servizi essenziali”.

I soggetti preposti alle verifiche, nello specifico, sono:
· il titolare dello studio professionale;
· un incaricato ad hoc, che sia nominato in modo formale.

Per quanto riguarda poi l’estensione soggettiva dell’obbligo di presentare la certificazione verde, va subito chiarito che esso riguarda tutti coloro che intendano accedere allo studio per svolgere una qualsiasi attività.
Nessuna rilevanza rivestono dunque la stabilità e la durata della prestazione che giustifica l’accesso del soggetto all’interno dello studio professionale. Ciò significa che sono tenuti a presentare il green pass non solo coloro che svolgono attività strettamente lavorativa, ma altresì coloro che accedono allo studio per ragioni di formazione (es. praticante avvocato) o di volontariato.
L’unica eccezione è quella dei soggetti esenti, i quali abbiano presentato specifica certificazione medica in ossequio alle prescrizioni della circolare del Ministero della Salute n. 35309/2021.
Il green pass è dunque la condizione di accesso allo studio per:
a) il libero professionista titolare;
b) i lavoratori autonomi;
c) i lavoratori dipendenti;
d) i collaboratori;
e) i praticanti o tirocinanti;
f) gli stagisti;
g) i volontari.

Resta da chiarire, infine, l’aspetto delle sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole innanzi esposte. Ebbene, è opportuno ricordare che è prevista:
  • una sanzione amministrativa da euro 400 a 1.000 (da raddoppiarsi in caso di violazione reiterata) per il datore di lavoro libero professionista che non abbia provveduto ai controlli o che abbia comunque consentito l’accesso ad un lavoratore sprovvisto di certificazione;
  • una sanzione pecuniaria da euro 600 a 1.500, per il lavoratore che abbia effettuato l’accesso allo studio professionale pur non essendo munito di green pass.


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