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Nuova sanatoria fiscale 2026, pagamento dei debiti in otto anni con la rottamazione quinquies: ecco tutte le novità

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Nuova sanatoria fiscale 2026, pagamento dei debiti in otto anni con la rottamazione quinquies: ecco tutte le novità
Il nuovo intervento annunciato mira a bilanciare l’interesse pubblico alla riscossione con la tutela del contribuente, nel solco delle precedenti misure di pace fiscale
Negli ultimi anni, il legislatore italiano ha più volte introdotto misure di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate, con l’obiettivo di favorire la regolarizzazione dei debiti fiscali e di incrementare, allo stesso tempo, l’efficienza della riscossione coattiva. Dopo la cosiddetta “rottamazione quater”, concepita nel 2023, si discute ora dell’introduzione di una nuova edizione dell’istituto: la “rottamazione quinquies”.

La misura fa parte di una serie di interventi che, da anni, disciplinano la possibilità per i contribuenti di estinguere i propri debiti fiscali iscritti a ruolo, ricorrendo al pagamento agevolato delle somme dovute, con esclusione (totale o parziale) di sanzioni e interessi. L’idea di fondo resta quella di agevolare il contribuente nell’adempimento, alleggerendo la pressione sanzionatoria e offrendo un piano di pagamento dilazionato, ma entro un quadro di regole definite dalla legge.

Sebbene i dettagli normativi non siano ancora definitivi, né ancora definiti, il Ministro dell’Economia e Finanze ha chiarito che c’è un’unica certezza: la misura ci sarà, e sarà introdotta nella prossima legge di bilancio.

La rottamazione dovrebbe seguire la medesima architettura giuridica delle versioni precedenti, ma con alcune modifiche volte a conciliare l’esigenza dello Stato di riscuotere i tributi insoluti con quella dei contribuenti diligenti di non essere “scoraggiati” ad adempiere tempestivamente.
Per questo motivo, il legislatore potrebbe prevedere una dilazione fino a otto anni, per un massimo di 96 rate mensili, introducendo soglie minime di importo per ciascuna rata. È, inoltre, ipotizzabile che l’accesso sia modulato in base all’entità del debito: per i carichi di modesto importo, infatti, una rateizzazione eccessivamente lunga risulterebbe irragionevole rispetto all’interesse pubblico al recupero delle somme.

La misura riguarderà i carichi affidati all’agente della riscossione fino a una determinata data, ancora da definire, così come disposto per le precedenti versioni. Inoltre, si ipotizza l’esclusione dei debiti di natura non tributaria, come le sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, oppure i crediti non compresi nell’attività di riscossione affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Dal punto di vista soggettivo, potranno aderire tutti i contribuenti (persone fisiche o giuridiche) che abbiano debiti iscritti a ruolo, salvo eccezioni per coloro che non hanno adempiuto agli obblighi derivanti da precedenti rottamazioni. Tale previsione mira a garantire coerenza e correttezza nei rapporti con l’amministrazione finanziaria, evitando che l’istituto divenga strumento di reiterato differimento del pagamento.

Con l’adesione, il debitore ottiene la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza, nonché la sospensione delle procedure esecutive e cautelari in corso. L’effetto principale è la possibilità di estinguere integralmente il debito residuo, attraverso il pagamento di quanto dovuto secondo il piano concordato.
Le precedenti versioni prevedevano che la mancata corresponsione anche di una sola rata nei termini stabiliti comportasse la perdita dei benefici e la riattivazione automatica dell’attività di riscossione per le somme residue. La nuova disciplina sarà probabilmente più flessibile sotto questo aspetto, permettendo al contribuente di regolarizzare la propria posizione entro un breve termine, successivo alla scadenza di quello previsto per ciascun pagamento. Tale soluzione risponderebbe all’esigenza di bilanciare il rigore dell’adempimento con la tutela del contribuente che versi in una temporanea difficoltà.

L’istituto, come le precedenti edizioni, pone questioni di compatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva, sanciti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, in più occasioni, ha ritenuto legittime le misure di definizione agevolata, purché sorrette da una ragionevole finalità di interesse generale, quale il recupero di crediti difficilmente esigibili e la razionalizzazione del sistema di riscossione. Tuttavia, la reiterazione di tali interventi potrebbe porre problemi di coerenza del sistema, nella misura in cui venga percepita come una forma stabile di “condono” e non come strumento eccezionale e transitorio.

Più che un condono, la rottamazione quinquies dovrebbe configurarsi come una misura che consenta a governo e contribuenti di chiudere posizioni debitorie pregresse nel rispetto dei principi di legalità, certezza e buon andamento dell’amministrazione finanziaria. Resta da attendere che sia il governo a definire i contorni della misura, nell'ambito della prossima legge di bilancio.

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