Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Multa per chi non raccoglie i bisogni del cane, ecco cosa si rischia: attenzione perché chiunque vi vede può denunciarvi

Multa per chi non raccoglie i bisogni del cane, ecco cosa si rischia: attenzione perché chiunque vi vede può denunciarvi
Se si esce con il proprio cane si deve prestare attenzione a quando Fido lascia il proprio "ricordino" per strada, altrimenti sono previste conseguenze molto gravi. Vediamo cosa dice la legge
Immaginate di essere a passeggio, in tutta tranquillità, magari con un paio di scarpe appena acquistate, quando vi accorgete di aver affondato il piede nelle feci di cane lasciate lì sul marciapiede. Decisamente una situazione sgradevole. Ma cosa rischia chi non raccoglie “il ricordo” del suo amico a quattro zampe? Rimane impunito?

Cosa si rischia a non rimuovere le feci di Fido dalla strada?
In realtà non raccogliere la cacca del proprio cane da terra può portare a delle conseguenze molto gravi, tra cui una multa salata o addirittura l'arresto.
Il codice penale punisce il padrone disattento che non raccoglie le feci del proprio animale e le lascia in luogo pubblico come marciapiedi, strade, androni o muri dei palazzi ecc.
Nello specifico, l'art. 639 c.p. stabilisce che: ”Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103 ”.

La pena si fa decisamente più severa se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, come auto, taxi o autobus. In questi casi, il secondo comma dell'art. 639 c.p. prevede la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro .
Nei casi di recidiva, ossia se si commette più volte il fatto, per le ipotesi di cui al secondo comma, la pena prevista è quella della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Viene quindi punito l'insozzamento dell'ambiente circostante da parte del padrone poco attento o semplicemente noncurante.
Altra cosa da tenere a mente è che si commette
reato anche se l'imbrattamento è temporaneo, superficiale e di modesta entità.
Anzi, è proprio la possibilità di poter ripulire facilmente le feci non rimosse del cane che lo differenzia dal reato più grave di danneggiamento. Si verifica questo caso quando le conseguenze dello “sporco” sono così gravi da risultare permanenti, al punto da deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibili i beni altrui.
Stesso discorso vale per le deiezioni liquide in luogo pubblico: per intenderci, la pipì dell'amico a quattro zampe sul muro del palazzo o vicino al lampione della luce. In questa eventualità, l'accortezza di lavare la parte imbrattata con acqua e ripulire può consentire di evitare la condanna in caso di denuncia (come stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 7082/2015).
Oltre a quanto previsto dal codice penale, anche i singoli Comuni possono emettere delle ordinanze, prevedendo delle sanzioni per chiunque non rimuova le feci del proprio animale in luogo pubblico. Spesso i Comuni impongono ai padroni di animali anche l'obbligo di portare con sé sacchetto e paletta quando sono a spasso con il proprio cane, per essere pronti a qualsiasi evenienza. Obbligo disposto, ad esempio, dal Comune di Napoli, il quale, in caso di violazione dell'ordinanza, ha previsto multe che vanno dai 100 a 500 euro.

Cosa faccio se vedo qualcuno non raccogliere gli escrementi del cane?
Quando ti accorgi che qualcuno lascia le feci del proprio animale sulla strada pubblica o nell'androne del tuo palazzo, non puoi fare altro che segnalare l'accaduto alla Polizia municipale della tua città e chiederne l'intervento immediato.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.