Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Se l'ex moglie non lavora ma è ricca deve mantenere il marito più povero

Famiglia - -
Se l'ex moglie non lavora ma è ricca deve mantenere il marito più povero
La Corte di Cassazione è tornata ancora una volta sul sempre discusso argomento relativo al riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento, con la sentenza n. 8716 del 29 aprile 2015,

Come noto, al momento della pronuncia della separazione o del divorzio, il giudice può porre a carico di uno dei coniugi l’obbligo di corrispondere all’altro un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento del coniuge economicamente più debole e/o dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.

Va osservato che tali provvedimenti non sono, tuttavia, immodificabili, dal momento che la situazione economica dell’altro coniuge o dei figli potrebbe cambiare e non giustificare più il riconoscimento dell’assegno. Infatti, il principio generale che guida il giudice nel momento in cui dispone l’assegno in favore del coniuge, è dato dal fatto che, dopo la fine del matrimonio, i coniugi devono essere messi nelle condizioni di poter mantenere lo stesso tenore di vita di cui godevano durante il matrimonio.

Di conseguenza, se il coniuge trova un nuovo lavoro che gli fa percepire un reddito che gli consente di godere dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, l’altro coniuge potrebbe agire in giudizio al fine di ottenere, in sede di “modifica delle condizioni di separazione o divorzio”, la revoca dell’obbligo di corrispondere l’assegno.

Ebbene, la Cassazione si è trovata a risolvere il quesito relativo al diritto dell’ex marito di percepire un assegno di mantenimento a carico dell’ex moglie casalinga ma tuttavia economicamente molto benestante.

Nel corso dei giudizi di primo e secondo grado era emerso “l’elevato tenore di vita che la coppia conduceva prima della separazione, assicurato principalmente dai cospicui redditi di cui godeva la moglie, coniuge economicamente più forte” e che il marito “era stato licenziato dall’azienda della quale era dipendente ed era stato posto in mobilità”.

Alla luce di tali circostanze, quindi, il marito aveva chiesto che la moglie fosse tenuta a versare un assegno di mantenimento e il Tribunale accoglieva tale richiesta.
Tuttavia, il marito, ritenuto che la misura di detto assegno non fosse adeguata, si rivolgeva alla Corte d’Appello, la quale riteneva di aderire alle argomentazioni svolte dal medesimo e rideterminava in aumento la somma posta a carico della moglie.

La moglie decideva, quindi, di proporre ricorso per Cassazione, in quanto, secondo lei, la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che ella “è una casalinga, priva di reddito da lavoro e deve farsi interamente carico del mantenimento dei due figli, l’una studentessa universitaria fuori sede e l’altro afflitto da gravi problemi di tossicodipendenza” e che la cospicua somma in deposito bancario dalla stessa posseduto sarebbe “ frutto di una liberalità del padre ed è quindi priva di incidenza ai fini della determinazione del suo reddito; che, comunque, tale somma è l’unica disponibilità liquida sulla quale può contare per far fronte a tutti gli impegni, ed è destinata a diminuire, dovendo necessariamente servirle per il resto della vita; che, inoltre, si tratta di disponibilità limitata, perchè sul conto può operare anche suo padre, in forza di procura irrevocabile”.

Tuttavia, la Corte di Cassazione conclude nel senso di ritenere del tutto irrilevanti le circostanze addotte dalla moglie, confermando l’obbligo per la stessa di corrispondere l’assegno di mantenimento nella misura determinata dalla Corte d’Appello, la quale deve ritenersi giustificata in ragione delle disponibilità economiche della moglie, di molto superiori rispetto a quelle del marito, indipendentemente dal fatto che la stessa sia casalinga e, dunque, non svolga alcuna attività lavorativa.

Di conseguenza, deve ritenersi che se anche un soggetto non lavora ma dispone di un ingente patrimonio, può essere ugualmente tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento, in una misura idonea, in favore dell’altro coniuge le cui condizioni economiche siano notevolmente inferiori.



Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.