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Mediazione delegata: che natura ha il termine?

Mediazione delegata: che natura ha il termine?
Per la Cassazione ha natura non perentoria il termine di 15 giorni assegnato dal giudice per il deposito dell’istanza di mediazione.
La mediazione è quel particolare strumento di risoluzione della lite alternativo al contenzioso giudiziale che consiste nel raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti grazie al supporto di un soggetto terzo e imparziale iscritto in un apposito registro.
Essa, per alcune controversie indicate dal D. Lgs. 28/2010 come quelle in materia condominiale o successoria, ha natura obbligatoria, nel senso che il tentativo di mediazione si configura quale condizione di procedibilità dell’azione.
Al di fuori dei casi specificamente indicati, invece, la mediazione non è obbligatoria ma può comunque essere intrapresa dalle parti oppure può essere sollecitata dal giudice.
L’art. 5 co. 2 del decreto citato, infatti, prevede che “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione”. Anche in questi casi di mediazione c.d. delegata, quindi, il tentativo di raggiungere un accordo conciliativo costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, al pari di quanto disposto per la mediazione obbligatoria.

In questi casi, infatti, quando è proposta la domanda giudiziale il giudice, alla prima udienza, deve verificare che effettivamente si sia svolta la mediazione. Nell’ipotesi in cui tale verifica dia esito negativo, dunque, egli dovrà fissare una nuova udienza (non prima del termine di tre mesi), assegnando un termine di 15 giorni per il deposito dell’istanza di mediazione. Solo laddove tale istanza venga depositata e la mediazione venga svolta ma non porti al raggiungimento di un accordo, quindi, potrà svolgersi il giudizio.

Tanto sinteticamente ricordato circa la mediazione obbligatoria e delegata, occorre chiedersi se questo termine di quindici giorni abbia o meno natura perentoria.
E proprio a tale quesito ha di recente fornito risposta la Corte di Cassazione, con sentenza n. 40035 del 14 dicembre 2021, optando per la tesi della natura meramente ordinatoria.
Nell’affermare ciò, segnatamente, gli Ermellini
  • richiamano l’art. 152 co. 2 c.p.c., il quale prevede che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori;
  • rilevano che l’art. 5 co. 2 del D. Lgs. 28/2010 non prevede espressamente l’adozione di una pronuncia di improcedibilità a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione delegata entro il termine di 15 giorni;
  • valorizzano la ratio legis sottesa alla disciplina della mediazione delegata, cioè quella di ricercare la miglior soluzione possibile per le parti: se si optasse per la tesi della natura perentoria, infatti, si cadrebbe nel paradosso di non poter considerare utilmente esperite le mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo perché tardivamente attivate;
  • richiamano i principi del raggiungimento dello scopo e della ragionevole durata del processo.
Per la Suprema Corte, dunque, ciò che rileva nei casi di mediazione delegata è semplicemente “l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni”.


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