Ne consegue che la quota di compartecipazione - per anni richiesta da strutture e Aziende sanitarie alle famiglie - non è dovuta, laddove l’assistenza prestata non sia meramente alberghiera o sociale, ma risulti inscindibilmente connessa a cure sanitarie continuative.
Il tema è quello della cosiddetta “lungoassistenza”, vale a dire la fase in cui il paziente, pur non essendo più in una condizione acuta, permane per mesi o anni in struttura a causa della gravità e irreversibilità del quadro clinico. In tali situazioni, le ASL hanno spesso applicato automaticamente la ripartizione forfettaria prevista dalla tabella allegata al D.P.C.M. 29 novembre 2001, ponendo il 50% della retta a carico dell’utente o del Comune.
La Cassazione ha, tuttavia, chiarito che tale criterio non può operare in modo automatico quando le prestazioni rese abbiano “particolare rilevanza terapeutica” e la componente sanitaria non sia separabile da quella assistenziale. In questi casi trova applicazione l’art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, che pone le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria integralmente a carico del fondo sanitario, anche nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
Il caso di riferimento è quello relativo a una paziente veronese in stato vegetativo permanente da encefalopatia post-anossica, tetraplegica, tracheostomizzata e alimentata tramite sonda gastrostomica. La donna era rimasta ricoverata in una struttura della provincia di Verona per quasi nove anni, dall’ottobre 2008 al marzo 2017.
Le rette contestate ammontavano complessivamente a euro 169.408,85, di cui euro 125.657,62 per il periodo ottobre 2008-gennaio 2015 ed euro 43.751,23 per il periodo febbraio 2015-marzo 2017. Il Tribunale di Verona aveva condannato la struttura alla restituzione di euro 129.657,62; decisione poi confermata dalla Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 1818 del 3 agosto 2022. La Corte di Cassazione ha infine rigettato il ricorso proposto dall’ULSS 9 Scaligera.
Sul piano pratico, il principio affermato dalla Suprema Corte produce conseguenze rilevanti. I contratti di ricovero che pongono a carico dei familiari quote relative a prestazioni integralmente finanziate dal Servizio sanitario nazionale sono nulli per contrasto con norme imperative, poiché non può essere validamente assunta in via privata un’obbligazione economica che la legge pone a carico dell’ente pubblico.
Le famiglie che abbiano già versato tali somme possono quindi domandarne la restituzione nei confronti dell’ASL territorialmente competente, agendo per indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. Il termine ordinario di prescrizione decorre da ciascun singolo pagamento effettuato.
Invero, come osservato dall'ufficio legale Noctua Aps, associazione di consumatori consapevoli, la norma che impone la copertura totale da parte del Servizio sanitario nazionale esiste giù dal 2001. Per oltre vent’anni, tuttavia, ASL e strutture hanno applicato sistematicamente il criterio della ripartizione al 50%, anche in casi nei quali era evidente la natura sanitaria intensiva delle prestazioni erogate.