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La prescrizione del bollo auto

Fisco - -
La prescrizione del bollo auto
Se la Regione ed Equitalia richiedono ancora il bollo auto relativo alle pregresse annualità se ne può eccepire la prescrizione a determinate condizioni.
Sicuramente, dopo la tassa sulla prima casa, il bollo auto è l’imposta più odiata dagli italiani.

Il bollo è l’imposta dovuta dal proprietario di un veicolo. L’ordinamento ritiene che il solo fatto di possedere un veicolo sia una manifestazione di ricchezza e che quindi vada tassata in ossequio all’art. 53 della Costituzione Italiana.

Ebbene quasi tutti possiedono almeno una auto, eppure è una delle tasse più evase.
Per questo motivo spesso vengono introdotte nuove misure volte a dissuadere gli evasori e spingere i proprietari degli autoveicoli a mettersi in regola.

Ma cosa si rischia se non si paga?
Anzitutto se non si paga il bollo l’ente titolare del tributo potrà e dovrà notificare un avviso di accertamento dell’imposta con l’intimazione a pagare il dovuto oltre alle sanzioni ed interessi.
Se non si provvede neanche al pagamento dell’avviso, la pretesa tributaria passerà nelle mani dell'ente addetto alla riscossione del tributo il quale, previo avviso al debitore, potrà disporre il fermo amministrativo del veicolo.

Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti "bloccano" un bene mobile tramite iscrizione del provvedimento nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
A seguito dell'iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non saldi la pretesa erariale: il veicolo non può circolare, non può essere demolito od esportato, non può essere venduto e se la morosità si protrae per tre anni di seguito, può anche essere disposta la cancellazione del mezzo dal Pra .

Negli ultimi mesi, complice la rottamazione dei vecchi debiti con Equitalia, sono stati inviate centinaia di cartelle di pagamento per il bollo auto anche con riferimento ad imposte prescritte.

Brevemente occorre ricordare che la prescrizione è l’estinzione di un diritto perché il titolare non lo ha esercitato per un determinato periodo di tempo, dimostrando il suo disinteresse (art. 2934 del c.c.). L’ordinamento giuridico preferisce la certezza e la definitività delle situazioni rispetto all’indifferenza manifestata dal titolare della pretesa e pertanto individua un termine dopo il quale non sarà più possibile esercitarla.

Per il bollo auto il termine di prescrizione è di 3 anni a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta doveva essere versata. Quindi ad esempio i termini di prescrizione per richiedere il bollo auto per il 2011, decorrono dal 1 gennaio 2012, e fino al 31 dicembre 2015. Dopo questo periodo, la pretesa tributaria si è estinta e non potrà più essere richiesta.

Accade poi che dopo la notifica dell’avviso di accertamento da parte della Regione, passino anni prima che l’agente della riscossione proceda con l’esecuzione forzosa. Questo ulteriore arco di tempo vale ad estinguere il debito se si protrae per ulteriori 5 anni, in base a quanto di recente affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016.

In definitiva dunque potrà ritenersi prescritto il bollo auto se l’avviso di accertamento ci è stato notificato 3 anni dopo l'anno in cui l'imposta doveva essere versata, oppure sebbene l’accertamento sia stato notificato tempestivamente l’agente della riscossione abbia atteso più di 5 anni prima di notificare la cartella di pagamento.


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