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Libero professionista, ora devono risarcirti se va via internet, non devi più provare il danno subito: nuova ordinanza

Libero professionista, ora devono risarcirti se va via internet, non devi più provare il danno subito: nuova ordinanza
La pronuncia della Cassazione in commento assume particolare rilievo perché invita a considerare le comunicazioni telefoniche e digitali alla luce della loro funzione attuale. Per chi esercita un’attività professionale, infatti, telefono e internet non rappresentano più soltanto strumenti accessori, ma possono essere vere e proprie infrastrutture indispensabili per lavorare e comunicare
È questa, in sintesi, la prospettiva delineata dalla Corte di Cassazione, Sezione III civile, ordinanza 26 giugno 2026, n. 21998, che ha accolto il ricorso di un avvocato nei confronti di Vodafone Italia S.p.A., censurando la decisione dei giudici di merito sotto diversi profili.

La vicenda nasce dall’improvvisa e prolungata interruzione, senza preavviso, dei servizi di telefonia fissa, telefonia mobile e connessione dati utilizzati da un avvocato.
L’interruzione aveva avuto ripercussioni sull'attività professionale, tanto da indurre il legale a chiedere al gestore il risarcimento sia dei danni patrimoniali, sia di quelli non patrimoniali.

Nei primi due gradi di giudizio, tuttavia, le pretese erano state accolte solo in parte. I giudici avevano riconosciuto le spese direttamente sostenute, cioè il cosiddetto danno emergente, ma avevano escluso ulteriori voci, tra cui il lucro cessante, la perdita di chance e il danno non patrimoniale.

La Cassazione ha ritenuto non corretta questa impostazione, richiamando l’attenzione su tre aspetti particolarmente importanti: il concorso di colpa del danneggiato, la prova della perdita di chance e la rilevanza costituzionale delle comunicazioni telefoniche e telematiche.
Uno dei punti affrontati dalla Suprema Corte riguarda il concorso di colpa del danneggiato, previsto dall’art. 1227, comma 1, del codice civile.
La Corte d’Appello aveva escluso il lucro cessante ritenendo che il professionista avrebbe potuto limitare le conseguenze del disservizio adottando strumenti alternativi per mantenere i contatti con la clientela.
Secondo la Cassazione, però, il problema non riguarda soltanto il merito di questa valutazione, ma anche il modo in cui la questione è stata introdotta e decisa nel processo.
Anche quando una questione può essere rilevata d’ufficio dal giudice, quest’ultimo non può fondare la propria decisione su elementi o circostanze che non siano stati previamente sottoposti al confronto tra le parti. In particolare, deve essere garantito il contraddittorio, come impone l’art. 101, comma 2, c.p.c.
In altre parole, il giudice non può sorprendere il danneggiato con una decisione basata su una sua presunta inerzia, se tale questione non è stata adeguatamente introdotta nel processo e discussa dalle parti.

La perdita di chance richiede la prova di un cliente perso?
Un altro passaggio significativo riguarda il danno da perdita di chance. La Corte d’Appello aveva ritenuto insufficiente la prova offerta dal professionista, sostanzialmente pretendendo la dimostrazione certa della perdita di specifici clienti o di determinati incarichi.

La Cassazione ricorda, invece, che la chance non coincide con il risultato economico finale.
La perdita di chance consiste, infatti, nella perdita della concreta possibilità di conseguire un determinato vantaggio, non nella certezza che quel vantaggio sarebbe stato effettivamente ottenuto.
Nel caso di un professionista rimasto a lungo senza telefono e internet, quindi, non è indispensabile dimostrare che un determinato cliente avrebbe certamente conferito un incarico. Può essere sufficiente dimostrare, anche attraverso presunzioni e valutazioni di carattere probabilistico, che il disservizio ha concretamente compromesso occasioni professionali dotate di un adeguato grado di serietà e consistenza.

Proprio perché la chance riguarda una possibilità e non una certezza, il relativo danno può essere liquidato in via equitativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Ma il profilo forse più interessante dell’ordinanza riguarda il danno non patrimoniale.
I giudici di merito avevano escluso questa voce di danno, richiamando l’orientamento tradizionale secondo cui la semplice impossibilità di utilizzare il telefono non sarebbe, di per sé, sufficiente a giustificare un risarcimento.
La Cassazione propone una lettura più attuale del problema, considerando il ruolo assunto dalle tecnologie di comunicazione nella vita professionale e personale.
Per un avvocato, infatti, telefono e connessione internet possono costituire strumenti essenziali per mantenere i rapporti con i clienti, comunicare con colleghi e uffici giudiziari e svolgere concretamente la propria attività. La loro indisponibilità prolungata può, quindi, andare oltre il semplice disagio materiale e incidere sulla possibilità di esercitare diritti di rilievo costituzionale, tra cui la libertà di comunicazione e il diritto di difesa.
Da questa prospettiva, il disservizio del gestore può assumere una rilevanza ulteriore rispetto al mero danno economico: se l’inadempimento incide concretamente su diritti della persona costituzionalmente tutelati, può configurarsi anche un danno non patrimoniale risarcibile.


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