Cass. civ. n. 28144/2023
La mancanza di data certa di una scrittura privata rappresenta un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda, integrante eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice, con conseguente necessità di sottoporre la relativa questione alle parti onde sollecitarne il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 27852/2023
L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato.
Cass. civ. n. 26619/2023
Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante l'omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito mediante la partecipazione delle parti alla pubblica udienza. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui procura speciale era stata depositata solo con la memoria ex art. 378 c.p.c. senza essere portata a conoscenza della controparte, attesa la trattazione del ricorso con il rito camerale).
Cass. civ. n. 26144/2023
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accertare la condizione urbanistica di un immobile, aveva ritenuto legittimamente utilizzabile dal c.t.u. un "file autocad" dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo, dallo stesso c.t.u. autonomamente acquisito al di fuori della produzione documentale delle parti).
Cass. civ. n. 25849/2023
Il rilievo officioso della nullità del contratto comporta che il giudice la indichi alle parti e consenta lo svolgimento del contraddittorio tra le stesse, finalizzato al compimento non solo dell'attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria.
Cass. civ. n. 21314/2023
L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione priva i soggetti processuali del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva, con conseguente nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha negato, nella specie, la nullità della sentenza sia perché il tema dell'illegittimità dell'atto aziendale rilevante ai fini della decisione sull'inquadramento, costituisce questione di mero diritto, sia perché la questione decisiva del mancato svolgimento di funzioni dirigenziali era stata oggetto del contraddittorio).
Cass. civ. n. 11269/2023
L'art. 101, comma 2, c.p.c., riferendosi solo alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti, non si applica qualora venga rilevata la tardività di un'eccezione, poiché, trattandosi di circostanza obiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e da loro agevolmente rilevabile, non configura uno sviluppo inatteso della lite, di talché, con riferimento alle questioni di rito che la parte avrebbe potuto e dovuto attendersi e prefigurarsi, incombe su di essa, in conformità alla giurisprudenza della Cedu, l'onere di prevenire ogni potenziale sviluppo del potere ufficioso.
Cass. civ. n. 10666/2023
In tema di procedimenti instaurati per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'ampliamento in sede di reclamo del thema decidendum a comportamenti dei genitori pregiudizievoli al minore, rilevanti ex art. 333 c.p.c., comporta per il giudice, oltre al dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., anche quello di nominare un curatore speciale al figlio per il sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c., che non comprendono quelle in esame, ove le nullità attengono al solo giudizio di reclamo.
Cass. civ. n. 9507/2023
Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio. (Nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, escludendo il valore di prova legale della dichiarazione giurata di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 98 del 1994 nell'ambito di una controversia avente ad oggetto l'indennizzo per la perdita di beni in Somalia, aveva omesso di valutare tale dichiarazione, quale prova atipica, nel contesto dell'intero materiale istruttorio acquisito agli atti del giudizio).
Cass. civ. n. 2947/2023
In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto).
Cass. civ. n. 838/2023
Il giudizio di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal tribunale ecclesiastico, promosso da uno solo dei coniugi, è un ordinario giudizio di cognizione, al quale si applicano gli artt. 796 e 797 c.p.c., essendo pertanto nulla, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la sentenza pronunciata a definizione del procedimento, senza che siano concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione pubblicata pochi giorni dopo l'assunzione in decisione, secondo una tempistica incompatibile con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche).
Cass. civ. n. 32485/2019
In tema di prescrizione estintiva, gli elementi costitutivi dell'eccezione sono l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile che compete al giudice, previa attivazione del contraddittorio a pena di nullità della sentenza (c.d. "a sorpresa") per violazione del principio del giusto processo (artt. 111 Cost. e 101 c.p.c.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Cass. civ. n. 17847/2017
L’omessa comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dello spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata ad altra non immediatamente successiva determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c., riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo. (Fattispecie in tema di anticipazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni non comunicata al procuratore costituito, con conseguente preclusione del deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica).
Cass. civ. n. 15019/2016
Il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la declaratoria di inammissibilità, per tardività, dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta avverso un provvedimento di "assegnazione" di beni mobili nell'ambito di una procedura immobiliare, in quanto esso, anche se illegittimo, non si sottrae all'ordinario regime di impugnazione ai sensi della norma suddetta, né alla regola del deposito del relativo atto introduttivo entro venti giorni nella cancelleria del giudice che lo ha adottato).
Cass. civ. n. 10353/2016
L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, rafforzato dall'aggiunta del secondo comma all'art. 101 c.p.c. ad opera della l. n. 69 del 2009, si estende solo alle questioni di fatto, che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, o alle eccezioni rilevabili d'ufficio, e non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito. (Nella specie, la S.C. ha pertanto confermato la decisione di merito che aveva escluso l'obbligo di iscrizione all'INPGI per lavoratori qualificati d'ufficio assistenti ai programmi, in luogo di esercenti funzioni totalmente o affatto giornalistiche, come invece dedotto dalle parti).
Cass. civ. n. 19372/2015
In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali.
Cass. civ. n. 11453/2014
L'omessa indicazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione di fatto, ovvero mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, comporta la nullità della sentenza (cosiddette "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio e delle connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione, allorchè quella di esse che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (Nella specie il giudice d'appello aveva deciso la controversia sulla base della questione, rilevata di ufficio ma non sottoposta al contraddittorio delle parti, benché caratterizzata da profili anche di fatto, dell'applicabilità, del Regolamento n. 1998/2006/CE del 15 dicembre 2006, che aveva stabilito l'utilizzabilità della disciplina degli aiuti "de minimis" anche per il settore dei trasporti, consentendola, altresì, per quelli concessi anteriormente alla sua entrata in vigore).
Cass. civ. n. 15194/2008
Il giudice non può decidere la lite in base ad una questione rilevata d'ufficio senza averla previamente sottoposta alle parti, al fine di provocare sulla stessa il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle rispettive difese in relazione al mutato quadro della materia del contendere, dovendo invece procedere alla segnalazione della questione medesima e riaprire su di essa il dibattito, dando spazio alle conseguenziali attività delle parti. Infatti, ove lo stesso giudice decida in base a questione rilevata d'ufficio e non segnalata alle parti, si avrebbe violazione del diritto di difesa per mancato esercizio del contraddittorio, con conseguente nullità della emessa pronuncia. (Nella specie, la S.C. ha evocato, a conforto dell'enunciato principio di diritto, anche la nuova formulazione dell'art. 384, comma terzo, c.p.c., sostituito dall'art. 12 del D.L.vo n. 40 del 2006, sul rilievo ufficioso di questioni nel giudizio di cassazione ).
Cass. civ. n. 14848/2007
Il provvedimento del giudice che dispone la riapertura del verbale di udienza, che può ricondursi al potere di direzione del procedimento, deve essere sempre esercitato nel rispetto del diritto di difesa delle parti; pertanto, l'atto con cui il giudice, nel procedimento di espropriazione forzata con le forme del pignoramento presso terzo, dopo avere chiuso e sottoscritto il verbale dell'udienza, dispone, su istanza della parte sopraggiunta ed in mancanza di quella precedentemente comparsa, la riapertura dello stesso, ammettendo la parte presente a intervenire nella procedura, è nullo per violazione del principio del contraddittorio.
Cass. civ. n. 4890/2006
Si ha litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la decisione richiesta, indipendentemente dalla sua natura (di condanna, di accertamento o costitutiva), è di per sé inidonea a spiegare i propri effetti, cioè a produrre un risultato utile e pratico, anche nei riguardi delle sole parti presenti, stante la natura plurisoggettiva e concettualmente unica e inscindibile sia in senso sostanziale, sia, alle volte, in senso solo processuale, del rapporto dedotto in giudizio, nel quale i nessi fra i diversi soggetti, e tra questi e l'oggetto comune, costituiscono un insieme unitario, con conseguente immutabilità del rapporto medesimo ove non vi sia la partecipazione di tutti i suoi titolari.
Cass. civ. n. 18245/2003
Il principio del contraddittorio stabilito dall'art. 101 c.p.c., correlato con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, esige che il contraddittorio si realizzi durante tutto lo svolgimento del processo, e ciò anche anteriormente alla modifica del secondo comma dell'art. 111 Cost. recata dalla legge costituzionale 24 marzo 2001, n. 89 (nella specie, dinanzi al giudice di pace, dopo la precisazione delle conclusioni e la spedizione della causa a sentenza, era stata autorizzata la riapertura del verbale di udienza in assenza delle altre parti ed a richiesta di una parte prima assente, la quale depositava il proprio fascicolo, contenente la comparsa conclusionale, e precisava le conclusioni; quindi il giudice confermava il precedente provvedimento, introitando la causa per la decisione. Affermando il principio che precede, la S.C. ha ritenuto la nullità dell'attività compiuta in quell'udienza dal difensore della parte dapprima assente, nonché della sentenza che anche sugli atti e sulle difese risultanti dal fascicolo di detta parte si era fondata).
Cass. civ. n. 12286/2002
Il principio del contraddittorio, sancito dall'art. 101 c.p.c., deve essere applicato anche ai procedimenti di volontaria giurisdizione, tutte le volte che sia identificabile un controinteressato; pertanto, il curatore dell'eredità giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve istituire il contraddittorio nei confronti degli obbligati al pagamento relativo, con la conseguenza che, qualora non ottemperi a ciò, il procedimento ed il provvedimento di liquidazione sono nulli ed improduttivi di effetti nei riguardi dei controinteressati non sentiti. Peraltro, essendo il provvedimento di liquidazione del compenso decisorio e definitivo, può essere impugnato con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 3632/1998
Il principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. si correla sul piano costituzionale sia con la regola dell'uguaglianza affermata dall'art. 3 Cost., sia con il diritto di difesa, che, dichiarato dall'art. 24, secondo comma, Cost. «inviolabile in ogni stato e grado del giudizio», involge gli aspetti tecnici della difesa e garantisce a ciascuno dei destinatari del provvedimento del giudice di poter influire sul contenuto del medesimo; detto principio, quindi, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata in quanto il giudice a quo non aveva ammesso alla discussione della causa il difensore di una delle parti, che aveva richiesto il rinvio della discussione in adesione ad uno sciopero degli avvocati, ma poi, a seguito dell'opposizione della controparte, si era dichiarato disposto a spiegare la propria attività difensiva).
Cass. civ. n. 12296/1997
La mancata comunicazione al procuratore costituito dell'ordinanza pronunziata fuori udienza con la quale si fissa la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni determina una nullità insanabile, per violazione del principio del contraddittorio, che si estende alla sentenza che definisce il giudizio.
Cass. civ. n. 3061/1996
Le nullità conseguenti alla violazione del contraddittorio sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salve le preclusioni derivanti dal giudicato esplicito o implicito formatosi sulla questione, con la conseguenza che la pronuncia su di esse non è censurabile sotto il profilo del vizio di ultrapetizione, né sotto il profilo della violazione delle norme che in relazione ai giudizi di impugnazione applicano il principio generale della coincidenza tra il chiesto e il pronunciato.
Cass. civ. n. 3258/1991
Il difetto della procura conferita dal convenuto al proprio difensore non incide sulla regolarità del contraddittorio, che è validamente instaurato con la rituale notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma vizia soltanto la costituzione del convenuto medesimo, senza che l'eventuale mancanza della dichiarazione di contumacia di quest'ultimo invalidi la successiva pronuncia della sentenza, atteso che una declaratoria siffatta non ha altro scopo che quello di fornire la prova dell'avvenuto accertamento della notifica dell'atto suddetto alla parte non comparsa o irregolarmente costituita.
Cass. civ. n. 7663/1990
Nei giudizi instaurati da (o contro) società di persone è sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, la presenza in giudizio di tutti i soci, non essendo configurabile un interesse della società (come autonomo soggetto giuridico) che non si identifichi con la somma degli interessi dei soci medesimi.