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Legittimo il licenziamento dell’infermiera che aveva rifiutato di fare le pulizie

Lavoro - -
Legittimo il licenziamento dell’infermiera che aveva rifiutato di fare le pulizie
Precisazioni sulle mansioni reputate inferiori rispetto a quelle indicate dal profilo di inquadramento.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9060 del 5 maggio 2016, si è pronunciata in ordine ad un interessante caso di licenziamento intimato per giustificato motivo soggettivo.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta da un’infermiera, volta alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo che le era stato intimato a seguito dell’ingiusto demansionamento subito.

Nel caso di specie, in particolare, l’infermiera era stata licenziata dalla Casa di cura presso la quale era impiegata, in quanto la medesima si era rifiutata di svolgere “delle mansioni di pulizia delle scale e dei reparti, reputate inferiori rispetto alle mansioni del profilo di inquadramento”.

La Corte d’appello confermava la pronuncia di primo grado, con la conseguenza che la donna aveva proceduto a proporre ricorso per Cassazione.

In sede di ricorso, l’infermiera rilevava l’erronea applicazione, da parte del giudice del precedente grado di giudizio, dell’art. 2103 codice civile, il quale è posto a presidio di “un diritto inderogabile alla tutela della professionalità dei lavoratore che limita lo ius variandi del datore di lavoro”.

La ricorrente evidenziava infatti che, in base al suo inquadramento contrattuale, “doveva essere adibita a mansioni compatibili con tale declaratoria. non essendo accettabile la tesi della Casa di cura per cui sarebbe scindibili trattamento retributivo e mansioni svolte”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dalla ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Secondo la Cassazione, la questione fondamentale era quella di accertare “se le mansioni richieste comportassero un vulnus così grave ed irreparabile alla professionalità della lavoratrice da legittimare il suo rifiuto a svolgere la prestazione senza neppure poter aspettare un accertamento giudiziario”.

La Corte d’appello aveva, infatti, “esplicitamente fatto salvo il diritto della lavoratrice ad impugnare l’ordine di servizio” ma aveva correttamente “escluso che un danno così grave alla professionalità potesse derivare dalla semplice richiesta di svolgere attività di pulizia (con privazione delle mansioni in precedenza affidatole In aggiunta a quelle di pulizia) visto che la lavoratrice già svolgeva un’attività consimile essendo stata inclusa nei relativi turni di servizio”.

La decisione di secondo grado appariva, dunque, ben motivata ed in linea anche con la giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 12696 del 2012, ha stabilito che “il lavoratore adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica può chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza, ma non può rifiutarsi aprioristicamente, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione richiestagli, essendo egli tenuto a osservare le disposizioni per l’esecuzione dei lavoro impartite dall’imprenditore ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ.”.

In sostanza, secondo la Corte di Cassazione, il lavoratore non può semplicemente rifiutarsi di svolgere le mansioni che gli siano affidate dal datore di lavoro, essendo necessario richiedere al giudice di accertare se tali mansioni rientrino o meno nell’ambito della qualifica di appartenenza. Senza l’appoggio di una pronuncia giurisdizionale, infatti, il lavoratore è tenuto, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 codice civile, ad eseguire le prestazioni che gli vengano richieste.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’infermiera, confermando la sentenza resa dalla Corte d’appello e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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