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Legge 104, pensione anticipata con 2 anni di anticipo per i caregiver: ecco tutte le novità e il requisito fondamentale

Legge 104, pensione anticipata con 2 anni di anticipo per i caregiver: ecco tutte le novità e il requisito fondamentale
Si può accedere alla pensione con due anni di anticipo, senza penalizzazioni sull'importo dell'assegno mensile e senza versamenti aggiuntivi. Vediamo quando è possibile
Devi sapere che, se assisti un familiare disabile grave ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, puoi uscire prima dal lavoro.

Innanzitutto, ricordiamo che la L. 30/12/2024, n. 207 ha riconfermato, anche per il 2025, la versione dell'APE Sociale contemplata dalla precedente legge di bilancio e incrementato l'autorizzazione di spesa, prevista nella norma originaria che dispone la misura:
  • di 114 milioni di euro per l'anno 2025;
  • di 240 milioni di euro per l'anno 2026;
  • di 208 milioni di euro per l'anno 2027;
  • di 151 milioni di euro per l'anno 2028;
  • di 90 milioni di euro per l'anno 2029;
  • di 35 milioni di euro per l'anno 2030.

Ma in cosa consiste, nel dettaglio, questa misura?
Si tratta di un'indennità a carico dello Stato, erogata dall'INPS e destinata a coloro che hanno compiuto, o compiranno entro il 31 dicembre, 63 anni e 5 mesi (contro i 67 anni richiesti per la pensione di vecchiaia) e che appartengono a una delle seguenti categorie di lavoratori iscritti all'INPS, inclusi quelli in gestione separata:
  • caregiver che assiste da almeno sei mesi il coniuge, una persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con disabilità grave ai sensi del citato art. 3 della legge 104, oppure parenti di secondo grado conviventi, se i genitori o il coniuge della persona disabile hanno superato i 70 anni, sono affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o assenti;
  • invalidi civili con almeno il 74% di invalidità;
  • lavoratori impiegati in attività gravose, per almeno 7 degli ultimi 10 anni o almeno 6 degli ultimi 7 anni in modo continuativo;
  • disoccupati a causa di licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell'ambito di un licenziamento economico o fine di un contratto a termine, purché abbiano lavorato come dipendenti per almeno 18 mesi nei 36 mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro e abbiano terminato di percepire l'indennità di disoccupazione da almeno tre mesi (Naspi, Dis-Coll).

Ai fini della domanda di prepensionamento, è necessario presentare la richiesta di certificazione del diritto. Occorre, cioè, chiedere all’INPS se effettivamente si ha diritto alla misura. Una volta presentata domanda, la decorrenza del trattamento parte dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti. I lavoratori che maturano i requisiti nel corso dell’anno 2025 devono produrre l’istanza di certificazione del diritto entro il 31 marzo 2025, entro il 15 luglio 2025 ed entro il 30 novembre 2025.

Ma ecco un'altra buona notizia: per chi si avvicina alla pensione, spicca il congedo biennale retribuito, destinato a chi assiste un familiare con disabilità grave. Un'opzione questa che, se utilizzata strategicamente, può tradursi in un vero e proprio anticipo dell’uscita dal lavoro, senza perdere né retribuzione né contributi. ll congedo biennale è un diritto riconosciuto ai lavoratori dipendenti che assistono un familiare con disabilità grave, certificata secondo l’art. 3, comma 3 della Legge 104. Consente di assentarsi dal lavoro fino a un massimo di due anni – anche frazionabili – ricevendo un’indennità pari all’ultima retribuzione, entro i limiti stabiliti annualmente dall’INPS. Durante questo periodo, il lavoratore mantiene il posto e beneficia della copertura contributiva figurativa, pienamente valida ai fini pensionistici.

L’aspetto forse più interessante di questa misura è che, se utilizzata negli ultimi due anni prima del pensionamento, permette al lavoratore di raggiungere i requisiti contributivi necessari senza dover lavorare effettivamente. In pratica, si può accedere alla pensione con due anni di anticipo, senza penalizzazioni sull'importo dell’assegno mensile e senza versamenti aggiuntivi.

Nonostante i vantaggi, c’è un requisito fondamentale che spesso viene ignorato: la convivenza o la residenza anagrafica con la persona disabile assistita. Non è sufficiente essere un parente (il diritto spetta, infatti, ai familiari entro il secondo grado, o il terzo in mancanza di altri), ma è essenziale risultare formalmente residenti nello stesso domicilio, condizione imprescindibile per accedere al congedo.
Sul punto occorre fare riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 febbraio 2010, dove vengono forniti chiarimenti sul concetto di convivenza. Ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si legge nel documento, è “condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento)”.

Inoltre i sei mesi di assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità devono intendersi continuativi.

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