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Legge 104, ecco quando ti può essere negato il congedo straordinario o la pensione anticipata: chiarimento INPS

Legge 104, ecco quando ti può essere negato il congedo straordinario o la pensione anticipata: chiarimento INPS
Maria aveva chiesto 6 mesi di congedo per assistere la sorella che ha bisogno di aiuto, ma l'INPS ha rigettato la domanda perché non risultano conviventi. Analizziamo insieme la questione e le strategie amministrative da mettere in atto
Molteplici sono gli strumenti predisposti dall’ordinamento al fine di garantire la piena integrazione e assistenza del disabile; emergono, tra tutti, il riconoscimento del diritto ai permessi retribuiti previsti dall’art. 33 della legge 104 e il congedo biennale straordinario, previsto dall'art. 42 D.lgs. n. 151/2001, comma 5. Misura, quest’ultima, volta a favorire l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e ad assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso.

Con la L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), il legislatore ha poi riconosciuto alle lavoratrici caregiver il diritto a “Opzione donna”, la misura sperimentale che consente, alle lavoratrici, di ottenere un trattamento pensionistico con requisiti notevolmente ridotti rispetto a quelli previsti per la pensione anticipata ordinaria.

In particolare, per effetto delle previsioni della citata legge, i requisiti per ottenere l’Opzione donna risultano i seguenti:
  • compimento, entro il 31 dicembre 2024, di 61 anni di età, ridotti a 59 anni con 2 o più figli e a 60 anni di età con un unico figlio;
  • raggiungimento di 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2024;
  • attesa di un periodo - finestra, a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito e sino alla decorrenza della pensione, pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti, 18 mesi per le autonome.

Quanto alle condizioni soggettive, occorre rientrare in uno dei seguenti profili di tutela:
  • assistere - al momento della richiesta di prepensionamento e da almeno sei mesi - il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'art. 3 della legge 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona affetta da disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d'età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • soffrire una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  • essere lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa, istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (art. 1, comma 852, L. 296/2006).
In riferimento a quest’ultima categoria, cioè le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi, si potrà accedere con 59 anni di età e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2024, a prescindere dal numero di figli.

Occorre anche sottolineare che i requisiti di convivenza rappresentano un elemento cruciale per l’accesso al congedo straordinario biennale e alle pensioni anticipate dedicate ai caregiver, quali Ape sociale e Quota 41, oltre alla già menzionata Opzione Donna. La normativa vigente impone condizioni rigorose circa la convivenza tra il lavoratore richiedente e il familiare con disabilità grave che necessita di assistenza continuativa. Questo requisito, seppur apparentemente semplice, determina spesso l’esito delle domande presentate all’INPS, influenzandone l’accoglimento o il rigetto.


Come, infatti, ha precisato lo stesso istituto previdenziale Inps, il “requisito dell’assistenza si considera soddisfatto solo in presenza di convivenza”. Sul punto occorre fare riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 febbraio 2010, dove vengono forniti chiarimenti sul concetto di convivenza. Ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si legge nel documento, è “condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento)”.

L’unica tolleranza riguarda, quindi, un eventuale numero interno diverso (ad esempio in un condominio).

Un’alternativa percorribile consiste nel richiedere formalmente al Comune di iscrivere il caregiver nella dimora temporanea presso l’abitazione del disabile. La dimora temporanea, seppur limitata a un massimo di 12 mesi, consente di attestare la coabitazione ai fini delle procedure INPS, e di presentare la domanda di congedo o pensione. Questo strumento è particolarmente utile nei casi in cui l’effettivo spostamento di residenza non sia possibile o non convenga sotto il profilo fiscale e sociale.
Per i casi in cui è necessario un requisito di convivenza pregresso, come nel caso dell’Ape sociale, della Quota 41 e di Opzione Donna, è fondamentale pianificare con largo anticipo la modifica della residenza anagrafica, garantendo una permanenza stabile presso l’abitazione del familiare disabile almeno sei mesi prima della presentazione della domanda. Tutta la documentazione deve essere coerente e facilmente verificabile dagli uffici competenti.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, è possibile presentare ricorso al Comitato Provinciale dell’INPS entro 90 giorni dalla notifica del rigetto.

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