L'INPS ha fissato il minimale di retribuzione giornaliera per il 2026 a 58,13 euro, una cifra che rappresenta il
9,5% del trattamento minimo di pensione del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, pari a
611,85 euro mensili. Questo parametro - stabilito dall'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, numero 463 - costituisce una soglia essenziale di tutela per tutti i lavoratori
dipendenti, garantendo che nessuna retribuzione giornaliera possa scendere al di sotto di tale livello minimo.
Si tratta di un valore di riferimento fondamentale che le aziende devono rispettare quando calcolano le buste paga dei propri dipendenti, indipendentemente dal
contratto collettivo applicato. Il minimale giornaliero
serve come base per il calcolo dei contributi previdenziali che il
datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS, anche quando la retribuzione effettiva dovesse risultare inferiore a tale soglia. Questo meccanismo impedisce che i lavoratori si trovino con una posizione contributiva insufficiente a causa di retribuzioni particolarmente basse, tutelando così il futuro pensionistico dei dipendenti.
Massimale contributivo e aliquota aggiuntiva: i nuovi tetti per le retribuzioni elevate
Per quanto riguarda le
retribuzioni più elevate, l'INPS ha stabilito che
il massimale annuo della base contributiva raggiunga i 122.295 euro per l'anno in corso, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, numero 335. Questo valore rappresenta il limite oltre il quale non vengono più calcolati i contributi previdenziali per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 alle forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la
pensione con il sistema contributivo.
Ma c'è una novità importante che riguarda chi percepisce
stipendi superiori alla media: sulle
retribuzioni che superano i 56.224 euro annui, equivalenti a 4.685 euro mensili, si applica un'
aliquota contributiva aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore. Questa maggiorazione - introdotta dall'art. n. 3-
ter del decreto-legge 19 settembre 1992, numero 384 - è dovuta nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Le aziende devono prestare particolare attenzione al
criterio della mensilizzazione per il
versamento di questo contributo aggiuntivo, riportando i dati nell'elemento specifico del flusso Uniemens. A fine anno è possibile effettuare il relativo
conguaglio qualora il tetto minimo su base annua non sia stato superato.
Fringe benefit e buoni pasto: le soglie di esenzione fiscale rimangono invariate
Sul fronte dei
benefit aziendali, la legge 30 dicembre 2024, numero 207 ha confermato che
il limite per i fringe benefit resta fissato a 1.000 euro annui, con un'importante eccezione per i
lavoratori con figli a carico che si trovano nelle condizioni previste dall'art.
12, comma 2, del T.U.I.R., che possono beneficiare di una
soglia raddoppiata a 2.000 euro annui. Questi importi si riferiscono all'insieme complessivo di beni ceduti, servizi prestati e somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per la
locazione dell'
abitazione principale o per gli
interessi sul
mutuo. L'erogazione può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
Per quanto riguarda i buoni pasto elettronici, la legge 30 dicembre 2025, numero 199 ha innalzato l'esenzione fiscale e contributiva da 8 a 10 euro per ogni ticket erogato a partire dal primo gennaio 2026, mentre per quelli in formato cartaceo il limite rimane fissato a 4 euro.
Importante novità riguarda anche le spese di trasferta: i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante taxi e servizio di noleggio con conducente non concorrono a formare il reddito se pagati con metodi tracciabili.
Categorie speciali e regolarizzazione contributiva: le novità per spettacolo e sport
La circolare INPS ha previsto aggiornamenti specifici anche per categorie professionali particolari. Per i
lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie prima del 31 dicembre 1995, il massimale giornaliero viene fissato a
892 euro, mentre per gli
sportivi professionisti nella stessa condizione la soglia è stabilita a
392 euro giornalieri. Per i
lavoratori dello spettacolo con
contratto a tempo determinato, l'articolo 10 della legge 15 luglio 2022, numero 106 ha innalzato il massimale contributivo giornaliero ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia e
maternità, che per il 2026 è pari a
120 euro. Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, numero 36 ha riordinato la disciplina dei
lavoratori sportivi, stabilendo che tutti i lavoratori sportivi subordinati sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS.
Un'altra novità rilevante contenuta nella circolare riguarda la possibilità, per i datori di lavoro, di regolarizzare i contributi relativi al mese di gennaio 2026 entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, quindi entro aprile 2026, senza incorrere in sanzioni o oneri aggiuntivi. Questa finestra temporale, prevista dalla deliberazione numero 5 del 26 marzo 1993 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, rappresenta un'opportunità importante per le aziende che potrebbero aver calcolato erroneamente i contributi del primo mese dell'anno.