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Lavoratore, ora ti spettano i soldi dei buoni pasto mai ricevuti e non paghi un euro di tasse: ecco chi puņ chiederli

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Lavoratore, ora ti spettano i soldi dei buoni pasto mai ricevuti e non paghi un euro di tasse: ecco chi puņ chiederli
L’Agenzia delle Entrate ha di recente chiarito che il semplice fatto che un risarcimento venga quantificato utilizzando il valore di un buono pasto non lo trasforma in una componente retributiva
Quando la somma è destinata a compensare la perdita derivante dalla mancata fruizione di un diritto contrattuale, senza sostituire un reddito non percepito, essa costituisce risarcimento del danno emergente e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Lo stesso regime fiscale si applica agli interessi e alla rivalutazione monetaria collegati al credito risarcitorio.

In particolare l’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 156/2026, ha chiarito il trattamento fiscale delle somme riconosciute ai lavoratori per la mancata fruizione della pausa mensa durante i turni di lavoro.

Quando un lavoratore riceve una somma a titolo di risarcimento, l’importo non è necessariamente soggetto a tassazione IRPEF: il trattamento fiscale dipende infatti dalla natura del danno risarcito.
Se la somma sostituisce un reddito non percepito, si tratta di lucro cessante e l’importo è imponibile. Se, invece, il risarcimento è destinato a reintegrare una perdita patrimoniale effettivamente subita, si configura un danno emergente, che non concorre alla formazione del reddito.
È questo il principio previsto dall’articolo 6, comma 2, del TUIR richiamato dall’Agenzia delle Entrate, relativo alle somme corrisposte ai dipendenti per la mancata fruizione della pausa mensa durante i turni di lavoro.

Il caso di specie sottoposto all'attenzione del Fisco riguarda un’azienda destinataria di diverse sentenze, che l’avevano condannata a corrispondere somme ai propri dipendenti. I lavoratori avevano svolto turni continuativi superiori alle sei ore giornaliere senza usufruire né del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo, né della pausa prevista dal contratto collettivo applicato.
I giudici avevano riconosciuto il diritto al risarcimento, collegando la mancata fruizione della mensa alla violazione del diritto alla pausa spettante ai dipendenti. Per quantificare il danno in via equitativa era stato utilizzato come parametro il valore economico dei buoni pasto non percepiti. Alle somme principali si aggiungevano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

L’azienda ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire il trattamento fiscale di tre diverse componenti:
  • il risarcimento per la mancata fruizione della pausa durante i turni;
  • il risarcimento per la mancata attribuzione del buono pasto o del servizio mensa sostitutivo;
  • gli interessi e la rivalutazione maturati sulle somme dovute.

L’Agenzia sul punto ha precisato che:
  • sono imponibili le somme risarcitorie che hanno una funzione sostitutiva o integrativa del reddito, in quanto compensano un mancato guadagno presente o futuro;
  • non sono invece soggette a imposizione le somme destinate a reintegrare il patrimonio del soggetto danneggiato, compensando una perdita economica effettivamente subita.

Nel caso esaminato, le sentenze non avevano riconosciuto ai lavoratori il valore del pasto come componente della retribuzione. Il risarcimento era, invece, collegato alla mancata fruizione della pausa prevista durante il turno di lavoro. Il valore del buono pasto era stato utilizzato esclusivamente come criterio equitativo per quantificare il danno e non rappresentava, quindi, una forma indiretta di retribuzione. Di conseguenza, l’Agenzia ha qualificato come danno emergente sia le somme riconosciute per la mancata fruizione della pausa sia quelle relative alla mancata attribuzione del buono pasto.
Tali importi, non essendo destinati a compensare un reddito perduto ma a risarcire la lesione di un diritto contrattuale, non costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF.

La stessa conclusione vale per gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati sulle somme risarcitorie. In base all’articolo 6, comma 2, del TUIR, gli interessi e gli altri proventi accessori seguono il trattamento fiscale del credito principale cui si riferiscono. Poiché il risarcimento principale è qualificato come danno emergente e, quindi, non imponibile, anche i relativi interessi e la rivalutazione restano esclusi da tassazione.


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