L’obiettivo del legislatore consiste nel superamento della discrezionalità attraverso l’introduzione del Trattamento Economico Complessivo (Tec). Questo parametro sposta l'attenzione dalla sola paga oraria a una visione d'insieme della remunerazione, stabilendo che l’equità dello stipendio è legata ai parametri definiti dalla contrattazione collettiva. In altre parole, la legge non lascia più al singolo datore di lavoro la libertà di decidere quanto pagare, ma associa la validità della busta paga alla solidità degli accordi firmati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Per comprendere se un lavoratore percepisca un compenso adeguato, il legislatore ha stabilito un criterio di gerarchia basato sulla rappresentatività. Un CCNL viene considerato il punto di riferimento naturale quando presenta una precisa affinità con il settore merceologico di appartenenza e risulta coerente con l'attività principale esercitata dall'impresa. Il contratto collettivo, inoltre, dev’essere adeguato rispetto alle dimensioni del datore di lavoro. In presenza di queste condizioni, le tabelle economiche previste da quel contratto godono di una presunzione automatica di conformità costituzionale.
Uno dei problemi atavici del mercato del lavoro italiano è stato l'utilizzo dei cc.dd. contratti pirata, firmati da sigle poco rappresentative al solo scopo di abbassare il costo del lavoro. Il D.L. 62/2026 interviene sul punto, stabilendo che è possibile applicare contratti diversi da quelli leader, ma solo a condizione che il trattamento economico complessivo offerto non sia mai inferiore a quello previsto dai CCNL di riferimento per quel settore. In questo modo, il legislatore blocca il fenomeno del dumping contrattuale, impedendo che la frammentazione sindacale diventi un pretesto per erodere il potere d'acquisto dei lavoratori.
La valutazione dell'equivalenza tra diversi contratti si concentra esclusivamente sulle componenti fisse della retribuzione globale annua. Questo significa che, nel calcolare se uno stipendio rispetti i minimi tabellari, non possono essere presi in considerazione elementi variabili come i premi di produzione, i bonus una tantum o le prestazioni di welfare aziendale. La norma si focalizza sulla parte fissa della paga, non tenendo conto neanche dei trattamenti normativi come il conteggio delle ferie o i permessi.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il rapporto tra la contrattazione collettiva e gli accordi individuali tra azienda e dipendente. In linea generale, il salario giusto è solo quello stabilito dai CCNL. Ciò implica che un'integrazione individuale, come il classico superminimo, non può essere utilizzata per sanare un contratto collettivo che di per sé preveda minimi troppo bassi. Tuttavia, il decreto introduce una deroga strategica per quanto riguarda l'accesso ai bonus per le assunzioni previsti per il 2026. In questo caso, per permettere alle imprese di usufruire degli sgravi contributivi, il legislatore consente di sommare al minimo tabellare anche le integrazioni individuali. Se la somma tra la paga base del contratto applicato e il superminimo pattuito raggiunge il valore del Tec del contratto leader, l'azienda potrà legittimamente accedere agli incentivi economici.
A supporto del nuovo impianto normativo vi è un sistema di monitoraggio digitale che punta sulla trasparenza totale. Ogni proposta di impiego pubblicata attraverso il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl) deve, ora, contenere una serie di dati obbligatori che rendano immediatamente verificabile la congruità della proposta. Le aziende sono tenute a indicare chiaramente il codice alfanumerico del CCNL applicato, l'inquadramento previsto e la retribuzione.