Il confronto tra le parti – avviato nell'ottobre 2016 e condotto con la mediazione attiva del Ministero del Lavoro attraverso decine di incontri – portò alla firma di un'intesa nel febbraio 2017. Tra le misure previste figurava una modifica temporanea della base di calcolo del TFR, per cui la retribuzione minima contrattuale e l'ex indennità di contingenza sarebbero state escluse dal computo del TFR fino al 31 marzo 2020, senza effetto retroattivo al termine del periodo. Dopo otto anni, alcuni di quei lavoratori hanno portato la questione dinanzi ai giudici, sostenendo che quell'accordo avesse leso i loro diritti costituzionalmente garantiti. La Corte d'Appello di Napoli, con le sentenze n. 4072 e n. 4206 dell'11 novembre 2025, ha dato torto ai ricorrenti, confermando in entrambi i casi la piena legittimità dell'intesa.
La prima questione affrontata dalla Corte riguarda la natura stessa del TFR. I lavoratori ricorrenti sostenevano che l'accordo avesse intaccato un loro diritto acquisito, ledendo la funzione costituzionale dell'istituto. I giudici napoletani hanno respinto questa ricostruzione richiamando un principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il TFR non matura in corso di rapporto, ma si cristallizza soltanto al momento della cessazione dello stesso. Fino a quel momento, le quote future non sono diritti “acquisiti” nel patrimonio del lavoratore, bensì aspettative che possono ancora essere disciplinate dalla contrattazione collettiva.
Questo significa che l’unico limite invalicabile riguarda il passato, non il futuro. Le somme già accumulate negli anni precedenti all'accordo sono intangibili e, pertanto, nessuna intesa sindacale, per quanto conclusa legittimamente, può intaccarle retroattivamente. Discorso diverso per le quote maturate nei mesi successivi alla firma, sulle quali la contrattazione aziendale può intervenire, purché nel rispetto di precise condizioni.
La Corte d’Appello richiama sul punto la sentenza della Cassazione n. 9668 del 2023, secondo cui il rapporto tra contratti collettivi di livello diverso non è governato da una rigida gerarchia normativa, ma dall'effettiva volontà delle parti sociali. Gli accordi aziendali hanno la stessa forza vincolante dei contratti nazionali e possono derogarli anche in senso peggiorativo per i lavoratori, a condizione che non vengano intaccati i diritti già definitivamente acquisiti.
Nel caso esaminato, l'accordo non era il frutto di una decisione unilaterale dell'azienda, ma l'esito di una negoziazione lunga e articolata, condotta con le principali organizzazioni sindacali territoriali e con le RSU del sito di Napoli, sotto la vigilanza del Governo. A conferma della sua legittimità democratica, sull'intesa era stata indetta una votazione: degli 818 aventi diritto, 690 si recarono alle urne e 547 espressero voto favorevole. Una maggioranza che i giudici hanno valutato come elemento significativo nella complessiva tenuta dell'accordo.
I lavoratori ricorrenti avevano invocato la violazione dell'art. 36 Cost., che garantisce a ogni lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e comunque sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa. La Corte non ha ignorato questo argomento, ma ne ha chiarito le condizioni di operatività richiamando la più recente pronuncia della Cassazione in materia, la n. 27735 del 2025.
Secondo tale orientamento, chi contesta una modifica retributiva invocando l'art. 36 Cost. non può limitarsi a lamentare la soppressione di una singola voce. Deve invece dimostrare concretamente che la retribuzione complessiva sia scesa al di sotto del minimo costituzionale, cioè della soglia che garantisce una vita dignitosa. Nel caso di specie, nessuno dei ricorrenti aveva fornito questa prova. Il taglio al TFR non aveva ridotto la busta paga a livelli incompatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento.
L'accordo del 2017 aveva previsto che, qualora l'azienda avesse raggiunto il punto di equilibrio economico – cioè un valore positivo di margine – i sacrifici dei lavoratori sarebbero stati in parte compensati attraverso erogazioni una tantum, calcolate semestralmente da una commissione paritetica composta da rappresentanti sindacali e aziendali. Grazie all'impegno - assunto dall'azienda - di destinare prioritariamente al sito di Napoli tutte le nuove commesse reperite sul mercato, quell'obiettivo fu raggiunto prima della scadenza prevista. Nell'ottobre 2019 la società comunicò ai dipendenti che il sito aveva superato il punto di equilibrio per due semestri consecutivi. Pertanto, fu erogata un'ulteriore somma una tantum di circa 360 euro a ciascun lavoratore e furono annunciati la cessazione anticipata di tutte le misure restrittive nonché il ripristino immediato dei trattamenti economici sospesi.