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Ladro in casa, ecco come puoi difenderti e i limiti della legittima difesa: ecco cosa è (non è) consentito dalla legge

Ladro in casa, ecco come puoi difenderti e i limiti della legittima difesa: ecco cosa è (non è) consentito dalla legge
Cosa prevede la legge e quali limiti ci sono nella legittima difesa, dall’uso della forza alle armi, fino alle minacce per fermare un intruso
Nel periodo estivo, in particolare durante il mese di agosto, un tema “caldo” è quello della sicurezza domestica. Le città e i condomini, infatti, si spopolano per via delle vacanze, lasciando così campo libero a bande di ladri che non incontrano grosse difficoltà ad introdursi negli appartamenti.
Del resto, non di rado si sente dire che chi subisce un furto rimane senza reali tutele, mentre i malviventi sembrano avere vita facile. Vediamo, dunque, cosa può fare un cittadino quando si trova improvvisamente faccia a faccia con un ladro nella propria abitazione.

La sanzione per il furto in abitazione
Il furto commesso all’interno di un appartamento o delle sue pertinenze – quindi non solo nelle stanze, ma anche in garage, cantina o giardino – è un reato particolarmente grave. L’art. 624 bis del c.p. stabilisce, infatti, una pena che va da quattro a sette anni di reclusione. Inoltre, trattandosi di un reato “procedibile d’ufficio”, non è necessario che a denunciare sia per forza la vittima: chiunque venga a conoscenza del fatto può rivolgersi alle autorità.

Difendersi dal ladro: cosa è permesso e cosa no
Quando ci si trova davanti a un intruso, la prima cosa da fare è - se possibile - evitare di prendere decisioni avventate, dettate dallo spavento e dalla preoccupazione e contattare immediatamente le forze dell’ordine.
Tuttavia, nel rispetto di alcuni limiti precisi, la legge riconosce la possibilità di reagire.

La regola generale è che non si può ricorrere alla violenza per proteggere i beni materiali, a meno che la situazione non comporti un pericolo immediato per la propria vita o quella di chi si trova in casa. È il principio della legittima difesa, previsto dall’art. 52 del c.p..
Tale norma sancisce la non punibilità per chi agisce quando costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, a condizione che la difesa sia proporzionata all’offesa. La proporzione sussiste quando si difendono i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza da parte del malvivente (anzi, vi è pericolo di aggressione), quando il soggetto compie un atto per respingere l’intrusione compiuta con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica.
In caso di superamento dei limiti, si parla di eccesso colposo nella legittima difesa. In altre parole, sussistono i presupposti della legittima difesa, ma l’agente pone in essere una condotta che supera i limiti consentiti dalla legge.

È possibile colpire fisicamente l’intruso?
L’uso della forza fisica è ammesso soltanto se indispensabile per neutralizzare un’aggressione imminente. In altre parole, si può reagire al ladro solo quando la sua condotta mette a rischio l’incolumità delle persone presenti. Un esempio classico è quello del malvivente che brandisce un’arma e minaccia di usarla.
Diverso, invece, il caso di chi si limita a sottrarre un oggetto: in questa circostanza non è consentito colpirlo deliberatamente per arrecargli danno, anche se sta portando via beni di valore. È ammesso, invece, un intervento “contenitivo” – ad esempio spingerlo via per recuperare un oggetto – purché l’azione non metta a repentaglio la sua salute.

L’uso delle armi: quando è consentito
Possedere un’arma regolarmente registrata non significa avere carta bianca. La si può utilizzare solo se esiste un pericolo concreto e attuale per l’incolumità delle persone. Se il ladro sta fuggendo o si limita a rubare senza minacciare nessuno, sparare o colpirlo con un’arma non è lecito.

Minacciare il ladro: è legittimo?
Diverso è il caso dell’intimidazione. La giurisprudenza ammette la possibilità di minacciare l’intruso, ad esempio puntando contro di lui un’arma o un coltello, purché l’intento sia quello di farlo desistere e allontanare.
In questo caso la condotta è proporzionata, perché non mira a colpire fisicamente, ma a evitare che il reato venga portato a termine.


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