La
Cassazione Penale, Sezione VI, con la sentenza n. 1287 del 13 gennaio 2025,
ha tracciato una linea netta tra le normali conflittualità di coppia e i comportamenti che sfociano nella violenza psicologica. La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un uomo
condannato per
maltrattamenti, il quale sosteneva che le sue condotte rientrassero nelle comuni liti familiari. I giudici hanno invece ribadito che,
quando all'interno di una relazione una persona viene sistematicamente privata del diritto di esprimere il proprio pensiero, non si tratta più di semplici discussioni domestiche ma di prevaricazione sistematica.
La differenza sta nella dinamica della relazione. Possono essere considerate espressione di normale litigiosità familiare solo quelle condotte in cui entrambe le parti si confrontano su un piano paritario, riconoscendosi reciprocamente il diritto di esprimere il proprio punto di vista, anche con toni accesi. Al contrario, si configura il
reato di maltrattamenti quando un soggetto impedisce all'altro, attraverso reiterate azioni violente o offensive, persino di esternare il suo autonomo pensiero. La giurisprudenza costante della Cassazione indica che il
reato si perfeziona quando vi è il compimento di più atti, delittuosi o meno, realizzati in momenti successivi, di natura vessatoria, tali da determinare nel soggetto passivo sofferenze fisiche o morali.
I segnali da non sottovalutare
I giudici di legittimità hanno identificato con precisione gli indicatori chiave che permettono di distinguere la violenza domestica dalla normale conflittualità. Primo fra tutti, l'assenza di ascolto dell'altrui volontà o giudizio: quando uno dei partner non viene mai ascoltato e le sue ragioni vengono sistematicamente ignorate o ridicolizzate, ci si trova di fronte a un campanello d'allarme. Un altro elemento determinante è lo strutturale sbilanciamento della relazione a favore di una delle parti in base all'identità sessuale, con l'emergere di un rapporto di potere collegato ai ruoli di genere.
La Cassazione sottolinea come siano rilevanti anche i modelli di comportamento di costante e unilaterale prevaricazione, in cui una parte impone sempre la propria volontà sull'altra senza mai cedere o accettare il confronto. Particolarmente grave è poi l'approfittarsi delle condizioni soggettive di vulnerabilità della vittima, come l'età, lo stato di gravidanza, le condizioni di salute o la disabilità, per esercitare un controllo coercitivo. Questi comportamenti, che si manifestano attraverso offese, umiliazioni o ricatti, determinano la soccombenza sempre della stessa parte, creando uno stato di prostrazione psicologica continua.
La decisione della Corte nel caso specifico
Nel caso esaminato dalla Cassazione, i giudici hanno ritenuto che fosse stata coerentemente argomentata l'esistenza di una
situazione di sopraffazione sistematica della persona offesa. È risultato integrato l'elemento oggettivo del reato di maltrattamenti in
famiglia secondo l'
art. 572 del c.p., nonostante la difesa avesse sollevato diverse obiezioni. In particolare, l'avvocato dell'
imputato aveva evidenziato che gli episodi contestati si erano concentrati in un lasso di tempo inferiore a un anno, ma la Corte ha chiarito che
la legge non stabilisce una durata minima per configurare il reato. Ciò che conta è la reiterazione delle condotte vessatorie e il loro impatto sulla vittima.
Un altro aspetto interessante riguarda
il comportamento della vittima dopo i fatti. La donna aveva ritirato la
querela e aveva cercato di contattare telematicamente l'imputato quando era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento. La Suprema Corte ha spiegato che anche la ripresa della convivenza e la
ritrattazione da parte della persona offesa, soprattutto quando questa versa in condizioni di particolare vulnerabilità, non escludono la responsabilità dell'autore dei maltrattamenti. Anzi, tali comportamenti devono essere oggetto di attento vaglio critico, per verificare se siano conseguenti alla prosecuzione della condotta maltrattante. La ritrattazione inattendibile o mendace può costituire un ulteriore elemento di conferma delle accuse originarie.
Violenza psicologica e fisica: entrambe punite
Nel caso specifico, l'uomo è stato condannato anche per lesioni, a causa di alcuni episodi di aggressione fisica. Tuttavia, i giudici hanno sottolineato come ciò che ha determinato la condanna per maltrattamenti sia stata principalmente la sistematica sopraffazione psicologica. Questo aspetto è di fondamentale importanza, perché dimostra come la violenza domestica non si manifesti necessariamente attraverso le
percosse o le aggressioni fisiche, ma possa consumarsi anche esclusivamente sul piano psicologico ed emotivo.
La violenza psicologica, infatti, ha spesso una capacità traumatica maggiore rispetto a quella fisica, poiché incide profondamente sull'identità e sulla dignità della persona offesa. Impedire a qualcuno di esprimere il proprio pensiero, sminuire costantemente le sue opinioni, ignorare sistematicamente le sue ragioni: sono tutte condotte che, se reiterate nel tempo, creano uno stato di soggezione e prostrazione. La sentenza della Cassazione rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento giuridico di questa forma di violenza, spesso invisibile agli occhi esterni ma devastante per chi la subisce quotidianamente all'interno delle mura domestiche.