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Ferie non godute, l'azienda te le deve pagare anche dopo anni se non dimostra di averti invitato a farle: nuova sentenza

Ferie non godute, l'azienda te le deve pagare anche dopo anni se non dimostra di averti invitato a farle: nuova sentenza
La Corte d’Appello di Ancona conferma il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute di una dirigente medica e ribadisce che la perdita dell’indennità è possibile solo se il datore di lavoro prova di aver messo il dipendente nelle condizioni di fruirne
Il tema delle ferie non godute rappresenta sempre un punto piuttosto delicato nel diritto del lavoro, soprattutto quando il rapporto si conclude e il lavoratore rivendica la monetizzazione dei giorni di riposo maturati, ma non fruiti. La questione diventa ancora più complessa nel pubblico impiego, ove il divieto di trasformare le ferie in compenso economico dev’essere contemperato con il principio costituzionale dell’irrinunciabilità del diritto al riposo, di cui all’art. 36 Cost., comma 3.
In questo contesto, rilevante è una recente decisione della Corte d’Appello di Ancona, che con la sentenza n. 73 del 27 gennaio 2026 ha ribadito come la perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute possa verificarsi solo se il datore di lavoro dimostra di aver concretamente messo il lavoratore nelle condizioni di fruirne.

La pronuncia trae origine da una controversia, promossa da una dirigente medica nei confronti dell’azienda sanitaria presso cui prestava servizio. La lavoratrice aveva ottenuto, in primo grado, un decreto ingiuntivo per il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute alla cessazione del rapporto di lavoro. L’azienda sanitaria aveva contestato tale pretesa sostenendo che la mancata fruizione dei giorni di riposo fosse imputabile alla stessa dipendente, ma i giudici di appello hanno respinto integralmente l’impugnazione, confermando il diritto al pagamento delle ferie residue e ribadendo il ruolo centrale dell’onere probatorio a carico del datore di lavoro.

Nello specifico, alla cessazione del rapporto, avvenuta il 31 dicembre 2022, la lavoratrice risultava titolare di un numero consistente di ferie e riposi non goduti. In particolare, dalla documentazione interna dell’azienda emergeva la presenza di 30 giorni complessivi tra ferie maturate negli anni precedenti, ferie dell’anno in corso e 2 giornate di festività soppresse.
Ritenendo di aver diritto alla monetizzazione di tali giorni di riposo non fruiti, la dirigente aveva promosso un procedimento monitorio ottenendo dal Tribunale competente un decreto ingiuntivo con cui veniva ordinato all’ente sanitario il pagamento di oltre 7.000 euro a titolo di indennità sostitutiva. L’azienda sanitaria aveva reagito proponendo opposizione al decreto, sostenendo che il mancato godimento delle ferie fosse da attribuire esclusivamente alla scelta della lavoratrice, la quale avrebbe potuto autonomamente programmare i propri periodi di riposo.

Il giudice di primo grado aveva tuttavia respinto l’opposizione, ritenendo che la mancata fruizione delle ferie fosse dipesa da esigenze organizzative e di servizio della struttura sanitaria. Contro tale decisione l’azienda aveva proposto appello.
Nel pronunciarsi sulla controversia, la Corte d’Appello ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale che disciplina il diritto alle ferie annuali retribuite, richiamando innanzitutto il diritto al riposo sancito dall’art. 36 Cost.
Secondo la Corte, le ferie rappresentano un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore e, proprio per questa ragione, la loro eventuale monetizzazione costituisce un’eccezione ammessa soltanto quando il rapporto di lavoro si conclude senza che il dipendente abbia potuto fruirne. Tuttavia, la perdita del diritto all’indennità sostitutiva può verificarsi solo in presenza di una condotta diligente del datore di lavoro, il quale deve dimostrare di aver effettivamente invitato il lavoratore a godere delle ferie e di averlo informato delle conseguenze della mancata fruizione.

La Corte ha richiamato la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che a sua volta recepisce l’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea. Secondo tale interpretazione, l’onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare non solo di aver formalmente invitato il dipendente a usufruire del periodo di riposo, ma anche di aver predisposto un’organizzazione del lavoro che rendesse effettivamente possibile la fruizione delle ferie. In mancanza di tale prova, spetta al lavoratore il diritto all’indennità economica.

Applicando questi principi al caso concreto, i giudici di appello hanno osservato che l’azienda sanitaria non aveva fornito alcuna prova di aver sollecitato la dirigente a utilizzare le ferie maturate. Al contrario, la documentazione prodotta in giudizio dimostrava che la lavoratrice aveva presentato diverse richieste di ferie negli anni precedenti e nel corso del 2022, tutte respinte per ragioni legate alla grave carenza di personale medico e alla necessità di garantire la continuità assistenziale.

La Corte ha, inoltre, escluso che la dirigente potesse considerarsi pienamente autonoma nella gestione delle proprie ferie. Pur trattandosi di personale dirigenziale, la lavoratrice ricopriva infatti una posizione non apicale ed era, quindi, sottoposta al potere organizzativo del dirigente di livello superiore. Ciò escludeva che potesse autodeterminare liberamente i periodi di riposo senza il consenso dell’amministrazione. Pertanto, il mancato godimento delle ferie è stato ritenuto direttamente imputabile all’organizzazione del lavoro dell’ente sanitario. Ne consegue che l’azienda è stata ritenuta obbligata a corrispondere l’indennità sostitutiva per tutti i giorni di ferie e festività soppresse rimasti inutilizzati.
La Corte ha inoltre respinto le contestazioni relative alla quantificazione delle somme dovute, rilevando che il numero dei giorni di ferie residue risultava chiaramente dai cartellini delle presenze, non contestati dall’azienda.


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