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Errori del progettista: risponde l'appaltatore

Errori del progettista: risponde l'appaltatore
L'appaltatore risponde per non aver sollevato eventuali errori progettuali
L'appaltatore deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro ed è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà delle istruzioni impartite dal committente. Sarà esente dalla responsabilità per vizi dell'opera soltanto se dimostra di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirla insistentemente quale nudus minister. In mancanza di tale prova, l'appaltatore risponderà a titolo di responsabilità contrattuale in relazione alla sua obbligazione di risultato per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente o l'esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.
Nell'obbligazione principale dell'appaltatore è compresa ogni attività finalizzata a raggiungere lo scopo del contratto. L'esecuzione dell'opera sarà sempre giuridicamente ascritta all'appaltatore fin dalla fase organizzativa: ciò non può però prescindere dall'esercizio di una posizione di controllo e di direzione sull'attività dell'apparato progettuale. Il contenuto dell'obbligazione è essenzialmente delineato dalle previsioni contrattuali, ma oltre a ciò si aggiunge una parallela obbligazione di esecuzione dell'opera a regola d'arte, ossia con l'applicazione delle conoscenze tecnico-scientifiche specifiche del settore, dei principi tecnici e degli usi che presiedono all'esecuzione del momento storico e nel luogo in cui l'opera deve essere realizzata. Le regole tecniche riguardano la sicurezza, la stabilità e l'utilizzabilità dell'opera, senza escludere l'aspetto estetico, derivato diretto del canone di diligenza ex art. art. 1176 del c.c..

L'eventuale conflitto tra le pattuizioni originarie e le regole dell'arte deve essere segnalato dall'appaltatore al committente e all'esito di tale intervento, il committente può insistere nel pretendere di seguire la pattuizione contrattuale vigente oppure acconsentire ai correttivi suggeriti dall'assuntore.
Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva sommariamente escluso il coinvolgimento della società appaltatrice nel controllo delle attività del progettista e del direttore dei lavori sul presupposto di una estraneità alle sue specifiche conoscenze necessarie a valutare la correttezza dell'operato. Era tuttavia emerso che le ditte non avevano manifestato alcun dissenso rispetto alle soluzioni progettuali od esecutive, anche se si erano manifestati obiettivamente vari difetti durante l'esecuzione dei lavori.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 22 giugno 2021, n. 17819, ha però disatteso l'esclusione della responsabilità in capo all'appaltatore, constatando la violazione della diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. che impone all'appaltatore di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando l'energia ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili; sicché nel caso in cui sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, eseguendo fedelmente il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze od errori, poiché il controllo e correzione di eventuali errori commessi in fase di progettazione rientrano nella sfera della sua prestazione. Rimane esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo l'appaltatore al nudus minister, completamente condizionato dalle istruzioni ricevute e senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.
La Suprema Corte ha, in conclusione, accolto la censura, non essendosi attenuto il giudice di prime cure al principio in base al quale l'appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte e, in caso di loro violazione, è responsabile anche delle relative conseguenze, configurabili come vizi dell'opera. Da ciò deriva un obbligo risarcitorio, il quale non viene meno neppure in caso di possibili vizi imputabili ad errori del progettista o del direttore, se lo stesso appaltatore, accortosi dei vizi, non li abbia tempestivamente denunziati al committente, manifestando il proprio dissenso, ovvero non li abbia rilevati pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili.

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