Tra le ipotesi contemplate dall’art. 801 c.c. rientra l’ingiuria grave nei confronti del donante. Non ogni comportamento offensivo, tuttavia, consente di ottenere la revoca: la giurisprudenza richiede una condotta particolarmente grave, capace di manifestare un atteggiamento di profondo disprezzo nei confronti di chi ha effettuato la liberalità.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, l’ordinanza 16 maggio 2026, n. 14567, offre l’occasione per chiarire i presupposti dell’istituto e, soprattutto, per delimitare ciò che può effettivamente essere considerato “ingiuria grave”.
L’art. 800 c.c. stabilisce che la donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
L’art. 801 c.c. individua le specifiche ipotesi che consentono la revoca per ingratitudine: fra queste, vi è il caso in cui il donatario si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante; la stessa norma contempla inoltre altre fattispecie, tra cui il grave pregiudizio dolosamente arrecato al patrimonio del donante e il rifiuto indebito degli alimenti dovuti.
La revoca per ingratitudine costituisce, quindi, un rimedio eccezionale. Il semplice venir meno dell’affetto, della riconoscenza o del rapporto personale tra donante e donatario non è sufficiente.
Occorre che la condotta rientri concretamente in una delle ipotesi previste dalla legge.
Il punto centrale è stabilire quando un comportamento possa qualificarsi come ingiuria grave.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, l’ingiuria grave prevista dall’art. 801 c.c. si caratterizza per una manifestazione esteriore di particolare offensività. La condotta del donatario deve rivelare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e una mancanza di rispetto per la sua dignità.
Non basta, dunque, un litigio, un comportamento sgarbato o una generica manifestazione di ostilità.
La condotta deve essere tale da esprimere una radicata e profonda avversione, o una particolare animosità, nei confronti del donante. La Cassazione ha ribadito questo criterio in più occasioni (Cass. nn. 3811/2024, 20722/2018, 22013/2016 e 17188/2008).
La valutazione deve essere effettuata considerando sia il comportamento oggettivamente tenuto, sia la sua concreta capacità di ledere la sfera morale del donante.
È importante distinguere tra ingratitudine in senso comune e ingratitudine rilevante ai fini giuridici.
La Cassazione con l’ordinanza n. 14567/2026:
- ribadisce la natura eccezionale della revoca della donazione per ingratitudine. La liberalità non può essere rimessa in discussione sulla base di qualsiasi comportamento successivo del donatario percepito dal donante come moralmente riprovevole;
- chiarisce che l’art. 801 c.c. richiede una ingiuria grave, il cui accertamento presuppone un rigoroso esame dei fatti e una prova effettiva della particolare offensività della condotta;
- tutela il principio per cui l’esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge non può essere trasformato, in assenza di ulteriori elementi, in una manifestazione di ingratitudine verso il donante.
La Cassazione non afferma che qualsiasi comportamento collegato all’interruzione della gravidanza sia irrilevante ai fini dell’art. 801 c.c. Il punto è più preciso.
La scelta di interrompere la gravidanza non può essere considerata, in quanto tale, prova di ingratitudine. Potrebbero eventualmente assumere rilievo ulteriori comportamenti, purché siano concretamente provati e presentino quelle caratteristiche di gravità richieste dalla disciplina della revocazione.
È, quindi, necessario evitare una sovrapposizione tra il semplice esercizio di un diritto o di una facoltà riconosciuta dalla legge e una condotta diretta a ledere la dignità del donante.
La Cassazione attribuisce particolare importanza alla necessità di valutare il comportamento della donataria nel suo complesso.
Nel caso esaminato, le due donazioni erano state effettuate prima che la donna sapesse della gravidanza. Questo elemento assume rilievo perché rendeva particolarmente difficile stabilire un collegamento specifico tra le liberalità e la futura nascita di un figlio.
Non era dunque sufficiente affermare che la donataria avesse successivamente assunto una decisione non condivisa dal donante.
Sarebbe stato necessario provare ulteriori circostanze idonee a dimostrare che quella scelta fosse accompagnata da un atteggiamento di particolare disprezzo verso il donante.
La Corte d’Appello, invece, aveva fondato la propria decisione su circostanze non adeguatamente provate e aveva utilizzato l’unico elemento pacifico — la scelta autonoma della donna — come se fosse di per sé sufficiente a integrare l’ingiuria grave.