Tale obbligo ha un duplice obiettivo:
- garantire la piena disponibilità del lavoratore pubblico verso l’amministrazione;
- evitare condizionamenti esterni derivanti da interessi privati incompatibili.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, in più occasioni, ribadito che il rischio principale è la contiguità tra l’interesse privato del dipendente e quello pubblico, con conseguente lesione del principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (Cass. n. 8846/2023; n. 9801/2024).
Da ciò deriva che, oltre al danno legato al minor rendimento, può configurarsi un danno ulteriore per violazione del dovere di fedeltà, anch’esso di matrice costituzionale.
In sostanza, la retribuzione pubblica rappresenta non solo il corrispettivo della prestazione lavorativa in senso stretto, ma anche della lealtà e imparzialità richieste al dipendente, elementi essenziali per garantire l’efficienza, l’indipendenza e la neutralità dell’azione amministrativa (artt. 97, comma 2, e 98 Cost.).
Il nostro ordinamento, in particolare, stabilisce una netta incompatibilità tra il ruolo di dipendente pubblico e l’esercizio della professione forense, a tutela dei principi sanciti dal precitato art. 97 della Costituzione. Tale incompatibilità – come chiarito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 6219 del 17 marzo 2026 – sussiste già con la semplice iscrizione all’albo degli avvocati, senza che sia necessario dimostrare lo svolgimento effettivo dell’attività professionale.
La vicenda nasce dal licenziamento di un funzionario amministrativo di un comune siciliano, che non aveva comunicato né all’ente datore di lavoro né all’ordine professionale la propria iscrizione all’albo degli avvocati, avvenuta durante il rapporto di impiego. In secondo grado, la Corte d’appello di Palermo aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, sostenendo che l’incompatibilità prevista dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 richiedesse la prova concreta dell’esercizio della professione.
La Cassazione ha però ribaltato questa interpretazione, sottolineando che si tratta di un’incompatibilità assoluta e non meramente formale. La norma, infatti, mira a prevenire qualsiasi possibile conflitto di interessi tra funzione pubblica e attività privata, tutelando da un lato l’imparzialità dell’amministrazione e dall’altro l’autonomia e l’indipendenza della professione forense, fondamentali per garantire il diritto di difesa.
Secondo la Suprema Corte, il legislatore considera intrinsecamente rischiosa la coesistenza dei due ruoli, motivo per cui non è necessario accertare se l’attività professionale sia stata effettivamente esercitata: la sola iscrizione all’albo è sufficiente a configurare la violazione degli obblighi del dipendente pubblico.
Resta tuttavia fermo un principio importante: l’accertamento dell’incompatibilità non comporta automaticamente la legittimità del licenziamento. Spetta comunque al giudice valutare, caso per caso, la proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta e alle specifiche circostanze della vicenda.