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Dipendente infedele e concorrenza sleale

Lavoro - -
Dipendente infedele e concorrenza sleale
Quando il dipendente può dirsi infedele e colpevole di concorrenza sleale nei confronti dell'ex datore di lavoro?
In primo luogo, vanno esaminate le norme del codice civile che disciplinano la concorrenza sleale.
Ovviamente, ogni attività di natura imprenditoriale deve rispettare tali norme ed in particolare non incorrere in concorrenza sleale.
La norma di riferimento nel caso in esame è l’art. 2598, n. 3, c.c., che vieta – in generale – per l’esercizio della propria impresa l’utilizzo di mezzi scorretti o che possano danneggiare l’altrui azienda.
La norma punisce le condotte di chi si appropria illegittimamente di spazi di mercato ovvero della clientela del concorrente.
La norma è volutamente generica nella sua formulazione, perché il legislatore ha voluto lasciare ampi spazi di tutela all’imprenditore, proteggendolo anche rispetto a condotte che, benché non siano “tipiche”, possono ugualmente danneggiarlo.

Ancora, viene in rilievo la disciplina del Codice della proprietà industriale (CPI).
Emanato con Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, esso ha introdotto nel sistema italiano una disciplina organica e strutturata in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, ovvero tutela di disegni, modelli, marchi d’impresa e tutto ciò che sia riconducibile ad un’attività inventiva, creativa, originale e/o di valore artistico finalizzata allo svolgimento dell’attività imprenditoriale; di conseguenza, la tutela riguarda anche il know-how aziendale, ovvero il patrimonio di conoscenze dell’imprenditore.

Più in particolare, l’esame normativo deve essere condotto con riferimento a due specifiche norme, ovvero gli articoli 98 e 99 CPI.
Essi hanno introdotto, secondo l'opinione prevalente, una tutela generale identica a quella garantita ai diritti di proprietà industriale riconducibili a marchi, brevetti ed altri segni distintivi a favore dei segreti d'impresa, sempre però che ricorrano tutti i presupposti previsti dagli articoli stessi, ovvero (art. 98 CPI):
  • deve trattarsi di informazioni segrete, nel senso che non siano generalmente note o accessibili al pubblico;
  • devono essere informazioni che abbiano un valore economico in quanto segrete;
  • devono essere informazioni sottoposte a misure ragionevolmente adeguate per mantenerle segrete.
Il successivo art. 99 CPI dispone poi: "salva la disciplina della concorrenza sleale è vietato rivelare a terzi, oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'art. 98".
Dunque, alla luce della riserva contenuta nell'art. 99 CPI, che fa salva la normativa in materia di concorrenza sleale, risulterebbe comunque applicabile l’art. 2598 n. 3 c.c. sopra citato alle ipotesi di utilizzazione e divulgazione di notizie riservate o, in genere, di know-how aziendale, quando non risultino soddisfatti per intero tutti i requisiti richiesti dall'art. 98 CPI, che sono appunto costituiti dalla segretezza, dal valore economico e dall'adozione di misure ragionevolmente adeguate.

Per quanto in particolare riguarda la nozione di segretezza, la stessa fa riferimento ad una conoscenza qualificata e ad una non facilità di accesso da parte degli operatori del settore; ne consegue che non possono essere considerate segrete o riservate le informazioni note o quelle facilmente accessibili a questi ultimi in tempi e con costi ragionevoli.
Le informazioni debbono, inoltre, avere un valore economico, nel senso che debbono essere suscettibili di sfruttamento e utilizzo nell'ambito di un'attività economica; quanto infine alle misure di segretezza, la loro ragionevole adeguatezza va valutata in concreto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.
E' sempre necessario, quindi, indagare nel caso concreto se i prodotti che da tempo l’impresa danneggiata realizza sono o meno tutelati; o attraverso particolari diritti di proprietà – registrati o no - (marchio, brevetto, disegno industriale, ecc.) oppure, in caso negativo, presentando le caratteristiche di cui alle norme sopra citate.

Vengono, ancora, in considerazione le norme civilistiche sul rapporto di lavoro, ed in particolare il dovere di fedeltà del lavoratore, che comporta – anche in assenza di specifici patti di non concorrenza – il divieto di divulgare notizie riguardanti l’organizzazione e i metodi di produzione del datore di lavoro o di farne uso in modo pregiudizievole per l’impresa.
Ora, una volta cessato il rapporto di lavoro, in assenza di apposito patto di non concorrenza, il prestatore di lavoro è libero di intraprendere, in proprio o per conto terzi, qualsiasi attività, anche in concorrenza con l’ex datore di lavoro. Salvo, però, il divieto di divulgare le notizie che devono rimanere segrete o riservate ai sensi degli articoli 622 e 623 c.p. (su questo si dirà di seguito): in buona sostanza, non può essergli preclusa la possibilità di utilizzare la professionalità acquisita presso il precedente datore di lavoro, fermo restando però che non potrà utilizzare dati riservati riguardanti processi produttivi o modelli organizzativi aziendali altrui, ovvero il know-how del precedente datore di lavoro.

Sotto il profilo penale, infine, esistono alcuni reati specifici in materia di sottrazione e divulgazione di segreti industriali: se tale condotta viene posta illegittimamente in essere per trarne profitto si commettono i reati di cui ai citati articoli 622 e 623 del c.p., ovviamente con obbligo di risarcimento del danno.
Il problema tuttavia, che spesso si pone sotto questo profilo è quello della prescrizione: il reato è perseguibile, infatti, a querela della persona offesa, e per presentare la querela c’è un termine di soli tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.
La giurisprudenza, fermi restando i principi generali, valuta sempre caso per caso. Si riporta, di seguito, qualche pronuncia nel merito interessante e/o utile a chiarire le idee.
  • Non costituisce concorrenza sleale lo sfruttamento da parte dell'ex dipendente delle conoscenze tecniche, delle esperienze e delle informazioni relative all'impresa dalla quale egli proviene, a condizione che non si tratti di informazioni segrete o riservate. Inoltre, la fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati dall'impresa concorrente costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se la ripetizione delle caratteristiche formali non si limita ai requisiti resi necessari per la funzionalità del prodotto ma investe connotati del tutto inessenziali dello stesso“ (Trib. Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell., 04/10/2010); la medesima sentenza, nella motivazione, specifica: “Nella fattispecie in esame, posto che l'onere di dimostrare l'esistenza degli indicati presupposti di fatto incombe su colui che agisce per l'accertamento dell'illecito concorrenziale (…) non risultano allegati elementi di prova idonei a far ritenere che la forma dei motori C. e dei suoi componenti abbia una capacità distintiva tale da rendere il prodotto riconoscibile agli occhi del pubblico come proveniente dalla ricorrente, circostanza che postula, oltretutto, che il suddetto prodotto abbia acquisito notorietà sul mercato; al contrario deve presumersi, tenendo conto della natura del prodotto, che le forme asseritamente imitate abbiano natura prettamente funzionale, nel senso di finalizzate al conseguimento di un determinato risultato tecnico.”;
  • È contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite” (Tribunale Reggio Emilia Sez. I, 21/04/2017); invece “deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività., acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro” (Trib. Milano Sez. I, 17/07/2013).
  • In tema di atti di concorrenza sleale, per il perfezionamento dell'illecito è richiesta la prova dell'utilizzo di mezzi non conformi al principio di correttezza professionale, idonei a danneggiare l'altrui azienda. In tale ottica, figure sintomatiche della sussistenza di tale illecito sono la pubblicità menzognera, le vendite sottocosto, lo storno di dipendenti, la violazione dei segreti aziendali, la concorrenza parassitaria, la concorrenza dell’ex dipendente attuata con modalità illecite, il boicottaggio.” (Trib. Prato, 13/05/2015).
  • Costituisce condotta di concorrenza sleale per violazione dei principî della correttezza professionale la condotta, potenzialmente dannosa, volta a carpire notizie riservate, anche non costituenti segreto industriale, relative ai processi produttivi e alle sostanze utilizzate per realizzare un dato prodotto da parte di un'impresa concorrente, senza necessità di accertare la presenza di prodotti simili sul mercato (nella specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato l'illecito concorrenziale, a danno di una impresa produttrice di yogurt, desumendolo in via presuntiva da elementi concomitanti relativi alla condotta di un concorrente, quali: a) l'acquisto di ingenti quantitativi, in un ristretto periodo di tempo, di quel prodotto; b) l'acquisizione, da un ex dipendente dell'altra impresa, dell'elenco aggiornato di tutti i fornitori delle materie prime, comprendente tutti i dati relativi a quest'ultime, tra cui un aroma con un codice segreto, e alla loro composizione, nonché ai corrispondenti preparati, informazioni carpite nella parte finale e in quella immediatamente successiva di quel rapporto di lavoro; c) il tentativo di ottenere dai fornitori dell'altra impresa campioni di preparati forniti in esclusiva a quest'ultima, nonché informazioni sui macchinari dalla stessa utilizzati).” (Cass. civ. Sez. I, 20/01/2014, n. 1100).


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