Cos’è la detrazione per gli strumenti compensativi DSA
La legge n. 170/2010 ha riconosciuto per la prima volta, nel nostro ordinamento, il diritto allo studio per gli alunni e gli studenti con disturbo specifico dell’apprendimento, le cui forme più diffuse sono dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Inoltre, dal 1° gennaio 2018 è possibile detrarre il 19% delle spese sostenute per l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento, oltre che per gli strumenti che agevolano la comunicazione verbale e permettono un apprendimento più graduale delle lingue straniere.
Il beneficio, disciplinato dall’art. 15 del T.U.I.R., comma 1, lett. e-ter), è valido fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado e spetta non solo al contribuente, ma anche ai familiari fiscalmente a carico individuati dall’art. 12 del T.U.I.R.. Con il provvedimento n. 75067 del 6 aprile 2018 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, adottato d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, sono stati definiti l’ambito di applicazione dell’agevolazione, l’oggetto della detrazione, i requisiti per ottenerla e la distinzione tra strumenti compensativi e sussidi tecnico-informatici.
Il tetto per i redditi superiori a 75.000 euro
A partire dall’anno d’imposta 2025 è entrato in vigore l’art. 16 ter del T.U.I.R., introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024). La norma non tocca la singola detrazione DSA in sé, che continua a corrispondere al 19% delle spese sostenute, ma introduce un plafond complessivo che si applica alla somma di tutte le detrazioni spettanti a chi supera i 75.000 euro di reddito complessivo, comprese dunque quelle per il DSA.
Il meccanismo funziona per fasce: chi ha un reddito tra 75.001 e 100.000 euro può portare in detrazione al massimo 14.000 euro di spese complessive, mentre sopra i 100.000 euro il tetto scende a 8.000 euro. A questo importo base si applica, poi, un coefficiente che varia in base al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare, così da non penalizzare eccessivamente le famiglie numerose. In altre parole, se le spese detraibili nel loro insieme superano il limite calcolato, alla parte eccedente non si applica il beneficio fiscale, indipendentemente dal fatto che riguardino il DSA, le spese scolastiche o altre voci agevolate. I chiarimenti operativi su questo nuovo meccanismo sono stati forniti dalla circolare n. 6/E del 29 maggio 2025 dell’Agenzia delle Entrate, punto di riferimento per qualunque dubbio applicativo.
Per chi resta sotto la soglia dei 75.000 euro, invece, nulla cambia rispetto agli anni precedenti. Per tutti i contribuenti, a prescindere dal reddito, resta fermo il meccanismo di decalage introdotto dall’anno d’imposta 2020, per cui la detrazione DSA spetta per intero fino a 120.000 euro di reddito complessivo, poi decresce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento di 240.000 euro.
Quali spese rientrano davvero nella detrazione
Non tutto quello che si acquista per un figlio con DSA è automaticamente detraibile. Le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA, allegate al decreto ministeriale del 12 luglio 2011, n. 5669, individuano con chiarezza gli strumenti compensativi ammessi. Il D.M. include la sintesi vocale, che trasforma la lettura in ascolto, il registratore, utile per non dover trascrivere gli appunti, i software di videoscrittura con correttore ortografico, la calcolatrice per agevolare il calcolo e altri supporti meno sofisticati come tabelle, formulari e mappe concettuali. Rientrano nella categoria dei sussidi tecnici e informatici anche i computer, quando necessari per l’utilizzo di questi programmi, purché la loro funzione sia quella di facilitare la comunicazione, l’elaborazione scritta o l’accesso all’informazione. Restano invece escluse le lezioni private specialistiche, che non trovano copertura in questa specifica agevolazione.
Documenti e requisiti per non perdere il beneficio
La detrazione non è automatica, ma presuppone innanzitutto una diagnosi di DSA certificata dal Servizio sanitario nazionale o da specialisti e strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, l. 170/2010. Serve, inoltre, che il collegamento funzionale tra lo strumento acquistato e il disturbo diagnosticato risulti dalla certificazione stessa, oppure da una prescrizione medica autorizzativa. In altre parole, non basta aver comprato un tablet qualsiasi, occorre che la sua funzione compensativa sia documentata.
La fattura o lo scontrino fiscale devono riportare il codice fiscale del soggetto con DSA e la natura del prodotto acquistato. Il documento può essere intestato indifferentemente al beneficiario o al familiare che ha sostenuto la spesa, purché in quest’ultimo caso venga specificato a favore di chi è stata effettuata. Chi avesse acquistato strumenti prima dell’emanazione del provvedimento del 6 aprile 2018 può integrare i dati mancanti direttamente sul documento di spesa. Infine, dal 2020 la detrazione è condizionata alla tracciabilità del pagamento, per cui è necessario utilizzare bonifici, versamenti postali, carte di debito o di credito, PagoPA o altri strumenti che lascino traccia della transazione, con relativa annotazione sul documento fiscale o prova cartacea del pagamento.