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Decreto Salva Casa, rischi di commettere un abuso edilizio se scambi la tettoia per la pergotenda: lo dice la Cassazione

Decreto Salva Casa, rischi di commettere un abuso edilizio se scambi la tettoia per la pergotenda: lo dice la Cassazione
La Corte di Cassazione, III Sezione penale, con la sentenza n. 274 del 2026 ha colto l’occasione per chiarire la distinzione tra tettoia e pergotenda e individuare i casi in cui è necessario un titolo edilizio
Una tettoia di notevoli dimensioni, realizzata come estensione dell’edificio e sostenuta da una struttura stabile in tubolari di ferro, non può essere considerata un semplice elemento di arredo né una pertinenza. Si tratta, invece, di un intervento che incide sull’assetto edilizio del territorio e che, pertanto, rientra tra le nuove costruzioni, richiedendo il rilascio del permesso di costruire.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, III Sezione Penale, con la sentenza citata in epigrafe.

Secondo la Suprema Corte, una tettoia aperta su tre lati si distingue dalle pergotende per consistenza strutturale e caratteristiche morfologiche: mentre le pergotende sono opere leggere e facilmente removibili, le tettoie comportano una modifica della sagoma dell’edificio e, di conseguenza, necessitano del permesso di costruire.

In linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale, sono da considerarsi tettoie le strutture composte da montanti collegati da elementi orizzontali superiori, aperte sui lati (eccetto quello aderente all’edificio) e dotate di una copertura, anche parziale, non facilmente amovibile. Tali manufatti non rientrano, quindi, tra gli interventi di edilizia libera.

La pronuncia assume particolare rilievo alla luce delle modifiche introdotte dal decreto “Salva-Casa”, che ha inserito una nuova categoria di opere nell’ambito dell’edilizia libera (art. 6, comma 1, lett. b-ter) del D.P.R. 380/2001). Tuttavia, anche per gli interventi eseguibili senza titolo edilizio restano fermi gli obblighi derivanti dagli strumenti urbanistici comunali e dalle normative di settore, comprese quelle antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, energetiche, ambientali e paesaggistiche.

Per essere qualificata come pergotenda e beneficiare del regime di edilizia libera, l’opera deve rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:
  • essere destinata esclusivamente alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici;
  • essere costituita da tende, tende da sole, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile o altri sistemi di schermatura mobili o regolabili;
  • essere addossata o annessa all’edificio, anche mediante strutture fisse necessarie al sostegno;
  • non creare uno spazio stabilmente chiuso né determinare un aumento di volumetria o superficie;
  • presentare caratteristiche costruttive ed estetiche tali da minimizzare l’impatto visivo e armonizzarsi con l’architettura esistente.
L’assenza anche di uno solo di questi requisiti esclude la qualificazione dell’opera come pergotenda e, di conseguenza, la possibilità di considerarla un intervento di edilizia libera.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il manufatto consisteva in una tettoia realizzata su un lastrico solare, con una superficie di circa 93 metri quadrati e un’altezza di circa 2,20 metri. La struttura portante era costituita da tubolari in ferro fissati a piastre metalliche e coperti da una falda inclinata dotata di pluviale. Per le sue caratteristiche di stabilità, dimensioni e impatto sull’edificio, l’opera è stata qualificata come intervento di nuova costruzione, soggetto a permesso di costruire.

La sentenza precisa, inoltre, che non possono essere considerate pergotende neppure le strutture leggere che creano spazi chiusi destinati in modo stabile a esigenze non temporanee, come ambienti di lavoro, depositi o magazzini al servizio di attività commerciali. Anche in questi casi si configura un intervento di nuova costruzione, con conseguente necessità del titolo edilizio previsto dalla normativa.


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