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Costituisce fonte di danno risarcibile la lesione del diritto al panorama?

Costituisce fonte di danno risarcibile la lesione del diritto al panorama?
L’edificazione di una nuova opera, purché avvenuta in conformità agli strumenti urbanistici e in ossequio alle altre norme amministrative e civili vigenti, costituisce legittimo esercizio di un diritto e, quindi, non implica l’insorgenza di responsabilità ai fini risarcitori.


A livello normativo, il diritto al panorama non trova nel nostro ordinamento giuridico un espresso riconoscimento.
Tuttavia, la giurisprudenza, specialmente negli ultimi anni, si è occupata della questione relativa alla sua configurabilità.
La tematica non presenta un rilievo puramente teorico o accademico, emergendo, per contro, notevoli risvolti pratico-applicativi in punto di quotazione di mercato degli immobili.

In altri termini, l’aspetto relativo al panorama costituisce un valore aggiunto che contribuisce a conferire pregio alla costruzione cui si riferisce, accrescendone il rilievo commerciale.

La diminuzione o, addirittura, l'esclusione del panorama goduto da un certo stabile, ad esempio, un appartamento, finisce per incidere inevitabilmente sul valore del bene, determinandone un deprezzamento. E' questo un danno risarcibile?

La giurisprudenza, in materia, ha evidenziato come la lesione del diritto di godere della vista di un certo paesaggio, a causa di nuove costruzioni che lo limitino o escludano del tutto, costituisce un danno ingiusto di cui può essere domandato ristoro (Corte di Cassazione, sent. n. 3679/1996).
Il diritto al panorama ha, col tempo, acquisito quindi un certo riconoscimento.

Si tratta del diritto di godere di una certa vista affacciandosi dal proprio fondo, senza che vi siano ostacoli e, dunque, siano edificate opere sul fondo servente che producano l’effetto di limitare o impedire siffatta visuale.

Si tratterebbe di una servitù di carattere negativo, costituita per l'amenità del fondo dominante, in cui il proprietario del predetto non impone un facere al fondo servente, bensì un non facere.

In altri termini, il proprietario del fondo dominante può imporre al proprietario del fondo servente di non edificare nuove costruzioni di edifici (o anche di inserire elementi come piante) che vadano a pregiudicare il proprio diritto di panorama, configurandosi il diritto come “servitus altius non tollendi”.

In tal modo, la tutela della servitù di non sopraelevare viene riconosciuta dall’ordinamento giuridico attraverso l’esperibilità dell’azione confessoria che può essere fatta valere nei confronti di chi contesti il proprio diritto di servitù.

In caso di edificazione di una nuova opera che sia avvenuta in spregio delle norme in punto di edilizia e urbanistica, volte a garantire il regolare e ordinato assetto del territorio, sarà configurabile un danno ingiusto e, dunque, risarcibile.

In realtà, è proprio la mancanza di conformità rispetto alla normativa civile e amministrativa vigente a giustificare l’insorgenza di un danno ingiusto, in caso di lesione del delineato diritto al panorama, non costituendo, di contro, l’edificazione, in quel caso, legittimo esercizio di un proprio diritto.

Tale pregiudizio dovrà configurarsi quale oggetto di allegazione e prova nel relativo giudizio, potendo, in particolare, essere richiesto l’espletamento di una consulenza tecnica, trattandosi, nella fattispecie, di questioni particolarmente specifiche per cui si prevede l’ausilio di un esperto con funzione integrativa del sapere del giudice.

Tuttavia, non si configurerà alcun pregiudizio risarcibile ex art. 2043 c.c. nella diversa ipotesi in cui attraverso la costruzione dell’opera lesiva, che pur abbia fatto insorgere un danno in capo al proprietario dell’immobile, il titolare del bene eserciti legittimamente il proprio diritto esclusivo e assoluto sullo stesso, edificando una nuova opera nel rispetto della normativa vigente.

In definitiva, la privazione del diritto a godere di un certo panorama, riconosciuta come fonte di tutela dalla giurisprudenza anche di recente, non genera un pregiudizio con conseguente responsabilità risarcitoria in capo al titolare del bene qualora l’abbia posta in essere conformemente agli strumenti urbanistici e nel rispetto della normativa civilistica in materia di distanze, luci e vedute (Trib. Roma, sent. 31.08.2018).


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