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Trasformazione della tettoia in veranda: necessario il permesso di costruire?

Trasformazione della tettoia in veranda: necessario il permesso di costruire?
Per trasformare una tettoia in una vera e propria veranda, occorre il permesso di costruire, rilasciato dall’amministrazione comunale?

Secondo quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Roma, con la sentenza del 19 marzo 2015, sembrerebbe di sì.

Nel caso esaminato dalla Corte, il proprietario dell’immobile era stato imputato per il reato di “abuso edilizio”, di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, in quanto “in assenza del permesso di costruire” procedeva a chiudere su due lati una preesistente tettoia, sul terrazzo di proprietà, mediante una “struttura in ferro e a vetri scorrevoli amovibili”, rinforzando la preesistente copertura con dei pannelli in policarbonato.

Dopo la pronuncia del Tribunale di "non doversi procedere", in quanto il reato risultava prescritto, l'imputato si rivolgeva alla Corte d'Appello, chiedendo di essere assolto con formula piena "perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato o non costituisce reato", in quanto “l’opera realizzata non necessitava di permesso di costruire, in quanto i pannelli in policarbonato erano stati posti per sostituire e/o rinforzare precedente uguale copertura della tettoia già preesistente”.

Nella prospettazione dell’imputato, infatti, tale opera costituiva “manutenzione ordinaria e quindi attività edilizia libera”.

Inoltre, “l’installazione dei vetri scorrevoli amovibili a soffietto”, era “opera assolutamente precaria e quindi non soggetta ad autorizzazione”, essendo stata effettuata “in funzione della protezione temporanea dalle intemperie per i mesi invernali”.

La Corte, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, osservando come fosse “pacifico, secondo la giurisprudenza della Cassazione, che la trasformazione di una tettoia, circondata da muri perimetrali, in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli in vetro su intelaiatura metallica, non costituisce realizzazione di una pertinenza, né intervento di manutenzione straordinaria e restauro, ma è opera soggetta a concessione edilizia ovvero permesso di costruire (Sez. 3, n./35011 del 26 aprile 2007)”.

Infatti, la veranda, secondo la Corte, deve considerarsi “un nuovo locale autonomamente utilizzabile”, difettando, normalmente, del carattere della “precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando, così, il godimento dell’immobile”.

Peraltro, la Corte rileva come l’addotta “protezione dalle intemperie”, si realizza “con la semplice apposizione alle aperture dei cosiddetti “doppi infissi” in alluminio anodizzato, mentre la veranda non solo non rappresenta un’opera precaria, ma, realizzando anche la difesa dagli agenti atmosferici, pone in essere un rilevante aumento della volumetria abitativa, comunque utilizzabile, assicurando, infine, spazio e privacy al corpo immobiliare”.

Per tali motivi, la Corte d’Appello, confermava la sentenza resa dal giudice di primo grado, che aveva, tra l'altro, condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.


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