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Contributi INPS, non devi più pagare le sanzioni se l'INPS te le contesta troppo tardi: nuova sentenza

Contributi INPS, non devi più pagare le sanzioni se l'INPS te le contesta troppo tardi: nuova sentenza
Il Tribunale di Castrovillari annulla due sanzioni INPS per omesso versamento contributivo: la notifica era arrivata troppo tardi rispetto al termine di legge e il potere sanzionatorio si era già estinto
Un datore di lavoro riceve un'ordinanza-ingiunzione per un omesso versamento contributivo risalente a diversi anni prima. La violazione c'è stata davvero, eppure il Tribunale annulla tutto a causa dell’INPS che ha aspettato troppo prima di contestare la violazione: questo basta a far cadere l'intera pretesa sanzionatoria.
È quanto ha stabilito il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 718 del 5 giugno 2026, in un caso che riguarda l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali trattenute dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti. La pronuncia tocca il tema del tempo che ha a disposizione l'ente previdenziale per contestare una violazione, prima che il suo potere sanzionatorio si estingua.
Due ordinanze-ingiunzioni e una difesa su più fronti
Una società in accomandita semplice si era vista notificare due ordinanze-ingiunzioni, per un totale di 10.000 euro, relative al mancato versamento di ritenute previdenziali riferite all'anno 2016. La violazione era quella disciplinata dall'art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638.
L'azienda ha proposto opposizione dinanzi al giudice del lavoro, contestando l'omessa notifica degli accertamenti presupposti, la decadenza dell'amministrazione per tardiva iscrizione a ruolo, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme e un errore nel calcolo della sanzione. Su quest'ultimo punto la difesa evidenziava che, a fronte di un omesso versamento di appena 960 euro, sarebbe dovuta scattare la sanzione minima di 1.440 euro e non quella di 10.000 euro effettivamente irrogata.
L'INPS si è costituito eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, oltre a chiedere il rigetto della domanda nel merito. Sulla competenza il giudice ha chiuso rapidamente la questione, richiamando un principio consolidato in Cassazione, secondo cui per gli illeciti omissivi la competenza spetta al giudice del luogo dove la condotta dovuta non è stata tenuta, cioè la sede dell'impresa.
Dal reato alla sanzione amministrativa
Con il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, il legislatore ha depenalizzato parzialmente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali. Quando l'importo non versato nell'anno non supera i 10.000 euro, il fatto non costituisce più reato, ma illecito amministrativo, punito con una sanzione compresa tra 10.000 e 50.000 euro. Le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della depenalizzazione, se non ancora definite con sentenza penale irrevocabile, rientrano comunque in questo nuovo regime, come previsto dall'art. 8 dello stesso decreto.
Novanta giorni, non un giorno di più
L'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 8/2016 impone all'autorità amministrativa di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria. Il Tribunale si è chiesto se questo termine sia una semplice scadenza organizzativa oppure un vero termine di decadenza, il cui mancato rispetto fa perdere all'INPS il potere di sanzionare. Il giudice ha optato per la seconda lettura, in linea con un orientamento già seguito da diverse Corti d'Appello di merito e, soprattutto, con la recente Cassazione n. 7641 del 22 marzo 2025.
La norma del 2016 va letta in combinato disposto con l'art. 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689, la legge generale sulle sanzioni amministrative, richiamata espressamente dall'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016, secondo cui, quando la norma speciale non disciplina le conseguenze del ritardo, si applica la disciplina generale, che collega al mancato rispetto dei termini l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria. A sostegno di questa interpretazione, il Tribunale richiama anche l'art. 23 del d.l. n. 48/2023, che ha introdotto per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2023 un termine espresso in deroga all'articolo 14, fissato al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della violazione. Se il legislatore ha sentito il bisogno di derogare esplicitamente alla regola generale, significa che quella regola generale, in assenza di deroga, si applica.
Perché in questo caso il termine era già scaduto
Nel caso specifico non risultava alcuna trasmissione di atti dall'autorità giudiziaria all'INPS, quindi non era possibile individuare il dies a quo previsto dall'art. 9. Il Tribunale ha allora applicato lo stesso criterio elaborato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 15352/2015) per i casi in cui una legge sopravvenuta introduce un termine di decadenza su situazioni giuridiche già in corso: il termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, cioè dal 6 febbraio 2016.
Dagli stessi atti di accertamento risultava che l'INPS aveva individuato la violazione tramite una semplice consultazione dei propri archivi informatici, confrontando quanto dichiarato dal datore di lavoro con i flussi UniEmens e quanto effettivamente versato. Nessuna attività istruttoria complessa, quindi nessuna giustificazione per un ritardo di anni. Le notifiche degli accertamenti, effettuate il 13 aprile 2018, sono così risultate ampiamente fuori termine rispetto al 6 febbraio 2016, con conseguente estinzione del potere sanzionatorio e annullamento integrale delle due ordinanze-ingiunzioni.


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