La vicenda trae origine da un bonifico bancario eseguito erroneamente in favore dell’imputato, il quale, una volta ricevuta la somma, non provvedeva alla restituzione. Tale condotta aveva indotto il giudice di primo grado e la Corte d’Appello di Bari a ritenere integrato il delitto di appropriazione indebita, di cui all’art. 646 del c.p., configurando la responsabilità penale dell’accipiens per aver trattenuto indebitamente il denaro altrui.
La difesa, tuttavia, sosteneva che la fattispecie dovesse essere ricondotta non già all’art. 646 c.p., bensì all’art. 647 del c.p., che sanziona l’appropriazione di cose ricevute per errore. Tale disposizione, però, è stata oggetto di depenalizzazione ad opera del d.lgs. n. 7 del 2016, con la conseguenza che il fatto, pur eventualmente illecito, non è più penalmente rilevante.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, fornendo chiarimenti importanti circa la natura giuridica della condotta dell’imputato. In primo luogo, i giudici ribadiscono un principio generale, secondo cui il denaro può certamente costituire oggetto di appropriazione indebita, vista anche la sua natura fungibile, quando sia trasferito con un vincolo di destinazione specifico. In tali ipotesi, infatti, il soggetto che riceve le somme non ne acquista piena disponibilità giuridica e non può disporne liberamente senza violare il diritto del proprietario.
Tuttavia, la Corte distingue con precisione tre diverse situazioni. Se il trasferimento avviene con uno specifico vincolo di destinazione, la sua violazione può integrare appropriazione indebita. Se, invece, il denaro è trasferito senza vincoli particolari, ma nell’ambito di un rapporto obbligatorio (come un pagamento anticipato), la mancata restituzione rileva solo sul piano civilistico. Infine, quando il trasferimento avviene per errore del disponente – come nel caso del bonifico errato – manca una volontà effettiva di attribuire quella somma, per cui il destinatario trattiene un bene ricevuto sine titulo. In tale ipotesi, la condotta sarebbe riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 647 c.p., che rappresenta una norma speciale rispetto all’appropriazione indebita, ma che oggi non costituisce più reato a seguito della depenalizzazione del 2016.
La Suprema Corte conclude, pertanto, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato e dispone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente revoca delle statuizioni civili. Resta, tuttavia, ferma la possibilità di agire in sede civile per ottenere la restituzione dell’indebito, poiché il trattenimento della somma integra, comunque, un illecito sotto il profilo civilistico.