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Conto corrente cointestato e successione: le somme si presumono comuni, ma la presunzione può essere vinta con prova della loro esclusiva provenienza

Conto corrente cointestato e successione: le somme si presumono comuni, ma la presunzione può essere vinta con prova della loro esclusiva provenienza
La cointestazione del conto genera una presunzione di contitolarità tra i correntisti, la quale può essere superata dimostrando, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che le somme appartengono in via esclusiva a uno solo dei titolari (Cass. Civ. Sez. II, ordinanza n. 5009 del 05.03.2026)

Il caso
La controversia trae origine dalla successione di Tizio, deceduto senza lasciare testamento.
Uno dei fratelli, Primo, aveva adito il Tribunale di ... chiedendo, tra l’altro, di accertare che le somme giacenti su alcuni conti correnti cointestati al de cuius e alla sorella Seconda appartenessero, in realtà, esclusivamente al defunto.
Secondo l’attore, infatti, tali conti erano stati alimentati unicamente con denaro del de cuius e la sorella avrebbe successivamente prelevato somme senza titolo, sottraendole alla massa ereditaria.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, accertava l’apertura della successione e riteneva che le somme depositate nei conti cointestati fossero integralmente di proprietà del defunto.
In conseguenza di ciò, condannava Seconda a restituire alla massa ereditaria gli importi prelevati.

La decisione veniva impugnata da Seconda e Terza, le quali sostenevano che metà delle somme presenti sui conti fosse stata, in realtà, oggetto di una liberalità indiretta da parte del fratello, desumibile dalla stessa cointestazione del rapporto bancario.
Le appellanti contestavano, inoltre, l’inclusione di un debito di euro 25.000 nell’asse ereditario e la ricostruzione dei beni immobili ereditari.
La Corte d’Appello di …. rigettava l’impugnazione.
In particolare, riteneva inammissibile la deduzione della donazione indiretta perché proposta per la prima volta in grado di appello e, dunque, tale da introdurre un nuovo tema di indagine, vietato dall’art. 345 del c.p.c..
Avverso tale decisione la sorella Terza, anche quale erede di Seconda, proponeva ricorso per cassazione, denunciando tra l’altro l’erronea applicazione della presunzione di contitolarità delle somme sui conti correnti cointestati.

La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito.
In primo luogo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, la contitolarità del saldo attivo in parti uguali, ai sensi dell’art. 1298, comma 2, c.c., salvo prova contraria circa la provenienza esclusiva delle somme.
Si tratta, infatti, di una presunzione legale relativa (juris tantum), che comporta un’inversione dell’onere della prova e che può essere superata anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, idonee a dimostrare che il denaro versato apparteneva in via esclusiva ad uno dei correntisti.

Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto superata tale presunzione, sulla base di una serie di elementi valorizzati dal Tribunale, tra cui:
  1. la documentazione bancaria acquisita in giudizio, che attestava la provenienza delle somme;
  2. la situazione patrimoniale del de cuius, titolare di un consistente patrimonio immobiliare;
  3. la condizione economica della sorella, risultata priva di beni.
Tali circostanze erano state ritenute indizi gravi, precisi e concordanti della esclusiva appartenenza delle somme al defunto, con conseguente inclusione dell’intero saldo nella massa ereditaria.

La Cassazione ha, inoltre, condiviso la valutazione di inammissibilità della deduzione della donazione indiretta, poiché tale allegazione era stata prospettata per la prima volta in appello, comportando un ampliamento del thema decidendum, in violazione dei limiti posti dall’art. 345 c.p.c.
La Corte ha osservato, inoltre, che le ricorrenti non avevano comunque fornito alcuna prova concreta dell’animus donandi, che avrebbe dovuto accompagnare la cointestazione del conto.

È stata, infine, respinta anche la censura relativa alla mancata correzione dell’elenco dei beni immobili dell’asse ereditario: secondo la Suprema Corte, la doglianza non riguardava una vera e propria omissione di pronuncia, ma un presunto errore materiale, eventualmente emendabile tramite il procedimento di correzione previsto dall’art. 287 del c.p.c..
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e al pagamento di ulteriori somme ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Precedenti giurisprudenziali richiamati
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento consolidato della Corte di Cassazione e, precisamente:
  • Cass. civ., n. 27069/2022 (sulla presunzione di contitolarità delle somme nei conti correnti cointestati);
  • Cass. civ., n. 77/2018 (sulla presunzione di comunione del saldo tra i correntisti);
  • Cass. civ., n. 1087/2000 (sulla possibilità di superare la presunzione mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti);
  • Cass., Sez. Unite, n. 8053/2014 (sui requisiti minimi della motivazione della sentenza ai fini della validità del provvedimento).

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