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Conducente muore a causa dell'allagamento del sottopasso: dirigente dell'Ufficio tecnico comunale condannato per omicidio colposo

Conducente muore a causa dell'allagamento del sottopasso: dirigente dell'Ufficio tecnico comunale condannato per omicidio colposo
In caso di sinistro stradale causato dall'assenza delle necessarie misure di sicurezza stradale, l'imprudenza alla guida del conducente non può ritenersi causa del sinistro, laddove possa ritenersi che l'adozione di tali cautele avrebbe neutralizzato il rischio di incidenti.
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 9161 del 28 febbraio 2018, ha avuto modo di fornire alcune interessanti precisazioni in merito alla responsabilità dei tecnici comunali per i sinistri occorsi a causa della cattiva manutenzione delle strade.

Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione, il dirigente dell’Ufficio tecnico di un Comune era stato condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato di “omicidio colposo” (art. 589 c.p.), commesso in danno di un soggetto che, alla guida della propria autovettura, si era immesso in un sottopassomentre era in corso una forte precipitazione atmosferica”, venendo “sommerso dall’acqua che invadeva l’abitacolo”, che ne causava l’annegamento.

Nello specifico, l’imputato era stato ritenuto responsabile della morte del soggetto in quanto l’accesso al sottopasso non era stato impedito da “alcuna segnalazione o barriera”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il dirigente dell’Ufficio tecnico comunale aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo il ricorrente, in particolare, non era stato dimostrato che il decesso del soggetto in questione fosse stato dovuto ad annegamento, dal momento che non era nemmeno stata eseguita l’autopsia sul cadavere.

Evidenziava il ricorrente, peraltro, che “sul cadavere mancava il c.d. fungo schiumoso, ossia la caratteristica massa schiumosa bianca che fuoriesce dal cadavere del soggetto annegato dopo qualche ora dal momento in cui viene estratto dall’acqua”.

Rilevava il dirigente, inoltre, che, dalle testimonianze raccolte nel corso del procedimento, era emerso che il soggetto deceduto aveva tenuto una condotta imprudente, proseguendo la marcia “a tutta velocità e con i finestrini abbassati verso il sottopasso, sebbene gli altri automobilisti si fossero arrestati in precedenza”.

In questo modo, dunque, secondo il ricorrente, il soggetto in questione avrebbe violato l’art. 141 cod. strada, che impone di “arrestarsi di fronte a qualsiasi ostacolo prevedibile”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al dirigente dell’Ufficio tecnico, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Precisava la Cassazione, infatti, che, attribuire alla condotta di guida del conducente “il carattere dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità per avere egli violato l’art. 141 cod. strada significherebbe trascurare il fatto che la vittima era un utente della strada, sulla cui osservanza delle regole cautelari non era lecito fare incondizionato affidamento”.

La condotta imprudente degli automobilisti, secondo la Corte, è una “condizione che, per esperienza comune, è concretamente prevedibile non solo dagli altri utenti della strada, ma anche dalle autorità preposte alle misure di sicurezza stradali, ed è per questo che il verificarsi di peculiari condizioni di pericolo impone l’adozione (…) di apposite misure, ad esempio segnaletiche, anche in caso di eventi atmosferici”.

Di conseguenza, secondo la Corte, doveva ribadirsi il principio secondo cui, in caso di sinistro causato dalla “assenza delle necessarie misure di sicurezza stradale a cura di enti e soggetti competenti, nessuna efficacia causale può essere attribuita alla imprudenza alla guida da parte della parte offesa, nel caso in cui tale condotta sia da ricondurre proprio alla mancanza delle suddette cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del conducente”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal dirigente comunale, confermando integralmente la sentenza oggetto di impugnazione.


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