Il blocco di ghiaccio e l'inerzia del condominio
La controversia trae origine dal danneggiamento di un'autovettura regolarmente parcheggiata in un’area all’aperto di un condominio ad Atri. A seguito di una consistente nevicata, un massiccio blocco di neve e ghiaccio si era staccato dal tetto del fabbricato, precipitando sul veicolo sottostante. Il proprietario dell'auto citava in giudizio il condominio per ottenere il risarcimento del danno, ma in primo grado il Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendo che l'evento meteorologico dovesse considerarsi alla stregua di un caso fortuito, data l'eccezionalità della precipitazione e lo stato di emergenza proclamato dalle autorità locali.
Il danneggiato proponeva dunque appello presso il Tribunale di Teramo, eccependo che l'evento dannoso non era avvenuto durante la bufera, bensì 9 giorni dopo. Secondo l'appellante, questo lasso di tempo avrebbe ampiamente permesso al condominio di intervenire per mettere in sicurezza il tetto o sgomberare il piazzale, rendendo l'evento non più imprevedibile ma, al contrario, evitabile con l'uso dell’ordinaria diligenza.
La natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il Tribunale di Teramo, accogliendo l'appello e riformando integralmente la sentenza di primo grado, ha fatto chiarezza innanzitutto sulla natura della responsabilità per danni da cose in custodia. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (richiamando, tra le altre, Cass. n. 4035/2021 e Cass. n. 2482/2018), l'art. 2051 del c.c. configura una forma di responsabilità oggettiva.
Il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, mentre sul custode grava l'onere di provare il caso fortuito, che non coincide con l'assenza di colpa, ma rappresenta un fattore esterno (naturale o del terzo) avente i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, tali da interrompere il nesso eziologico.
Eccezionalità e dati scientifici
Un passaggio cruciale della sentenza riguarda l’entità dell’onere probatorio gravante sul condominio. Il Tribunale ha chiarito che la sola dichiarazione dello stato di emergenza da parte della Protezione Civile non è sufficiente a integrare il caso fortuito. Per dimostrare l'anomalia statistica di un evento atmosferico, il custode non può affidarsi a nozioni di comune esperienza, ma deve produrre dati scientifici certi, come le rilevazioni pluviometriche o statistiche metereologiche che attestino una sensibile deviazione dalla frequenza normale.
Nel caso di specie, il condominio non ha fornito alcuna prova tecnica dell'eccezionalità della nevicata. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che, nel contesto climatico odierno, fenomeni intensi che in passato erano considerati rari sono, oggi, “drammaticamente prevedibili”. Pertanto, l'imprevedibilità va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, che però non rileva quando sussistono tempo e modo di intervenire.
Il fattore temporale come prova dell'esigibilità
L'elemento risolutivo che ha portato alla condanna del condominio è stato il decorso di un periodo ampio di tempo. Il fatto che il danno si sia verificato 9 giorni dopo la precipitazione esclude il carattere della sopravvenienza imprevedibile. Il Tribunale ha statuito che il custode ha il dovere di adottare misure attive di prevenzione, come la rimozione controllata dei blocchi di ghiaccio o la recinzione delle aree a rischio.
Il mancato intervento per oltre una settimana trasforma il rischio naturale in un inadempimento dell'obbligo di custodia. Il danno, in sostanza, non è stato causato dalla neve in quanto tale, ma dalla permanenza della stessa sul tetto in condizioni di precarietà.